Corte costituzionale

Sentenza n. 43/2016

Corte cost., sent. 3 marzo 2016, n. 43

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
43/2016
Data di deposito
3 marzo 2016
Data di decisione
10 febbraio 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:43

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 1, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
  • art. 14, comma 2, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
  • art. 14, comma 4, ter, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
  • legge n. 89 del 23 giugno 2014
  • art. 15, comma 1, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38754

È estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost., 79, 80, 81, 103, 104 e 107 dello Statuto trentino, e 17 del d.lgs. n. 268 del 1992 - dell'art. 14, commi 1, 2 e 4- ter , del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 89 del 2014), che limita la spesa, anche regionale, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché quella per contratti di collaborazione coordinata e continuativa, rispettivamente al 4,2 e al 4,5 per cento della medesima sostenuta nel 2012 per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, se essa è pari o inferiore a 5 milioni di euro, e rispettivamente all'1,4 e all'1,1 per cento, se è invece superiore a tale importo. La rinuncia al ricorso della ricorrente, infatti, seguita dall'accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri (a seguito dell'Accordo di finanza pubblica raggiunto con lo Stato), determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

Massima n. 38755

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 119, terzo e quarto comma, Cost. - degli artt. 14, commi 1, 2 e 4- ter , e 15, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 89 del 2014), che limitano sia la spesa, anche regionale, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, e per contratti di collaborazione coordinata e continuativa; sia quella per le autovetture e i buoni taxi entro il 30 per cento della spesa sostenuta per tali voci nell'anno 2011. La ricorrente non spiega in alcun modo quale rapporto possa intercorrere tra le misure di riduzione della spesa pubblica, imposte dalle norme impugnate, e gli interventi con finalità perequativa previsti dal dettato costituzionale, cosicché la censura risulta oscura e priva di adeguata motivazione.

Massima n. 38756

È costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, comma terzo, e 119 Cost. - l'art. 15, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 89 del 2014), nella parte in cui, prescrivendo il contenimento della spesa per le autovetture e i buoni taxi entro il 30 per cento della spesa sostenuta per tali voci nell'anno 2011, si applica alle Regioni. Il legislatore statale, infatti, con una disciplina di principio può legittimamente imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti. I vincoli, tuttavia, perché possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali, devono riguardare l'entità del disavanzo di parte corrente, oppure - ma solo in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica - la crescita della spesa corrente. La legge statale può in definitiva stabilire solo un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. La disposizione impugnata, invece, non lascia alle Regioni alcun margine di sviluppo dell'analitico precetto che è stato formulato, perché non riconosce loro la facoltà di adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, sicché essa non può essere ritenuta espressiva di un principio di coordinamento della finanza pubblica. (Risultano assorbite le altre censure dedotte) Sulla possibilità che il legislatore statale, con una disciplina di principio, legittimamente imponga vincoli alle politiche di bilancio degli enti autonomi che si traducano in limitazioni indirette alla loro capacità di spesa, v. le citate sentenze nn. 417/2005 e 36/2004. Sui limiti che il legislatore statale incontra quando vincola l'autonomia regionale nella scelta delle proprie politiche di bilancio, potendo solo fissare un limite complessivo alla spesa, e lasciando la libertà di allocazione del risorse, v. le citate sentenze nn. 88/2006, 449/2005, 417/2005 e 36/2004. Sulla legittimità di analoghe misure inserite nella legislazione statale di coordinamento della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 182/2011. Sull'autonomia regionale di scegliere se e in quale misura colpire le voci di spesa indicate dal legislatore statale, purché ne risulti un risparmio complessivo non inferiore a quello prescritto dalle prescrizioni statali, v. le citate sentenze nn. 36/2013, 211/2012, 173/2012, 139/2012 e182/2011. Sull'impossibilità di ritenere espressione del principio di coordinamento della finanza pubblica una disposizione che non lascia alla Regione alcun margine di sviluppo del precetto troppo analitico, v. la citata sentenza n. 139/2012.

Massima n. 38757

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Regione Veneto - dell'art. 14, commi 1, 2 e 4- ter , del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 89 del 2014), che limita la spesa, anche regionale, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché quella per contratti di collaborazione coordinata e continuativa, rispettivamente al 4,2 e al 4,5 per cento di quella sostenuta nel 2012 per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, se essa è pari o inferiore a 5 milioni di euro; e rispettivamente all'1,4 e all'1,1 per cento, se è invece superiore al predetto importo. La previsione, infatti, permette alle Regioni di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli richiesti, e perciò soddisfa integralmente, sotto questo profilo, le condizioni perché possa considerarsi rispettosa dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali, in quanto stabilisce solo un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.

Massima n. 38758

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97 e 120 Cost. - dell'art. 14, commi 1, 2 e 4- ter , del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 89 del 2014), che ha commisurato la capacità di spesa regionale per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché quella per contratti di collaborazione coordinata e continuativa, rispettivamente al 4,2 e al 4,5 per cento della spesa sostenuta nel 2012 per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, se essa è pari o inferiore a 5 milioni di euro, e rispettivamente all'1,4 e all'1,1 per cento, se è invece superiore al predetto importo. Il controllo di non manifesta irragionevolezza richiesto non può basarsi sulla presunzione, ipotizzata dalla ricorrente, che un maggior numero di dipendenti pubblici sia inequivocabilmente il segno di una cattiva amministrazione, anziché, come è invece astrattamente possibile, di scelte politiche favorevoli all'espansione del settore pubblico. Non è pertanto manifestamente incongruo istituire un legame di proporzionalità tra questa spesa e gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, poiché la spesa per i dipendenti, che ne costituisce il parametro di legittimità, può derivare dalla necessità di far fronte ad un più ampio novero di funzioni e servizi, e dunque può costituire la spia di accresciute esigenze dell'amministrazione. Né rileva il fatto che le disposizioni impugnate siano state adottate senza il coinvolgimento regionale, dal momento che il principio di leale collaborazione, se non specificamente previsto, non si impone nel procedimento legislativo. Sull'ultroneità del principio di leale collaborazione all'interno del procedimento legislativo, ove non espressamente previsto, v. ex plurimis , la citata sentenza n. 112/2010.

Massima n. 38759

È costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, comma terzo, e 119 Cost. - l'art. 14, commi 1 e 2, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 89 del 2014), nella parte in cui stabilisce che i limiti previsti alla spesa, anche regionale, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché a quella per contratti di collaborazione coordinata e continuativa - rispettivamente al 4,2 e al 4,5 per cento di quella sostenuta nel 2012 per il personale dall'amministrazione che conferisce l'incarico, se essa è pari o inferiore a 5 milioni di euro, ovvero all'1,4 e all'1,1 per cento, se è invece superiore al predetto importo - si applichino "a decorrere dall'anno 2014", anziché "negli anni 2014, 2015 e 2016". La previsione censurata, infatti, attiene alle politiche di bilancio, che vengono definite attraverso la legge di stabilità in un orizzonte cronologico di regola triennale, e deve perciò avere una natura transitoria, giacché in caso contrario non corrisponderebbe all'esigenza di garantire l'equilibrio dei conti pubblici in un dato arco temporale, segnato da peculiari emergenze, ma trasmoderebbe in una misura strutturale sull'allocazione delle risorse finanziarie di cui la Regione è titolare, nell'ambito di scelte politiche discrezionali concernenti l'organizzazione degli uffici, delle funzioni e dei servizi. Sui limiti che il legislatore statale incontra quando vincola le Regioni nella scelta delle proprie politiche di bilancio, in particolare dovendo fissare l'arco temporale entro il quale le misure dettate si applicano, v. la citate sentenze nn. 79/2014, 193/2012 e 36/2004, ove è sottolineato l'esigenza che gli interventi non siano privi di tale delimitazione cronologica, senza la quale trasmoderebbero in direttive strutturali, contrarie all'autonomia di cui le Regioni sono titolari. Sulla natura necessariamente pluriennale delle politiche di bilancio, v. le citate sentenze nn. 178/2015 e 310/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui si applica alle Regioni;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 66 del 2014, nella parte in cui si applica «a decorrere dall'anno 2014», anziché «negli anni 2014, 2015 e 2016»;

3) dichiara estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 2 e 4-ter, del d.l. n. 66 del 2014, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2 e 4-ter, e 15, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, promosse, in riferimento all'art. 119, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 2 e 4-ter, del d.l. n. 66 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 2 e 4-ter, del d.l. n. 66 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2016.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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