Corte costituzionale

Sentenza n. 31/2016

Corte cost., sent. 17 febbraio 2016, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
31/2016
Data di deposito
17 febbraio 2016
Data di decisione
27 gennaio 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:31

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
  • art. 7, comma 1, bis, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
  • legge n. 89 del 23 giugno 2014

Parametri

  • art. 81, Costituzione
  • art. 117, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 119, Costituzione
  • art. 120, Costituzione
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 136, Costituzione
  • art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 75, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 75-bis, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 82, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 83, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 84, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 10, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 10-bis, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 2, comma 106, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
  • art. 2, comma 108, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
  • art. 117, comma 6, Costituzione
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 17, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 18, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 19, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 14, statuto regione Sicilia
  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 37, statuto regione Sicilia
  • art. 38, statuto regione Sicilia
  • art. 43, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 38729

È estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari - dell'art. 7, commi 1 e 1- bis , del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), che riserva allo Stato le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, destinandole alla copertura degli oneri derivanti dal suddetto d.l. e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Infatti, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso (seguita alla conclusione di un accordo tra la Provincia e lo Stato in materia di finanza pubblica) determina, in quanto accettata dalla controparte costituita, l'estinzione del processo.

Massima n. 38730

È estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari - dell'art. 7, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), che riserva allo Stato le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, destinandole alla copertura degli oneri derivanti dal suddetto d.l. Infatti, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso (seguita alla conclusione di un accordo tra la Provincia e lo Stato in materia di finanza pubblica) determina, in quanto accettata dalla controparte costituita, l'estinzione del processo.

Massima n. 38731

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 36 dello statuto speciale di autonomia in relazione all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, l'art. 7, commi 1 e 1- bis , del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89), nella parte in cui, riservando allo Stato le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale e destinandole alla copertura degli oneri derivanti dal suddetto d.l. e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, si applica alla Regione siciliana. Stante l'inoperatività della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 50- bis , per quanto le censurate disposizioni non rechino un esplicito riferimento all'attività di contrasto all'evasione fiscale posta in essere dall'agente della riscossione competente per la Sicilia, nessun dubbio può sussistere sul fatto che le somme recuperate dalla lotta all'evasione fiscale non costituiscono nuove entrate e che tra esse rientrano anche quelle derivanti dall'attività svolta sul territorio siciliano dagli organismi competenti. Né rileva la mancata indicazione, da parte della Regione, delle specifiche maggiori entrate che costituiscono proventi di tributi ad essa devoluti, poiché le censure della ricorrente non possono che riferirsi ad entrate ad essa spettanti. Di conseguenza, i commi impugnati violano direttamente i parametri evocati, nella parte in cui riguardano tutti i tributi riscossi nel territorio siciliano non nominativamente attribuiti all'Erario dallo statuto. (Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura) Per l'affermazione che la clausola di salvaguardia svolge una «funzione di generale limite» per l'applicazione delle norme statali ove queste siano in contrasto con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, sicché tale inapplicabilità «esclude la fondatezza» di questioni basate sulla violazione di parametri statutari, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 241/2012. Per il rigetto di un'eccezione che attiene non al preliminare profilo dell'ammissibilità della questione promossa, ma a quello, successivo, del merito, v. la citata sentenza n. 199/2014. Per l'affermazione che, «di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale», v. la citata sentenza n. 77/2015. Nel senso che dalla qualificazione delle impugnate disposizioni statali come principi di coordinamento della finanza pubblica discenderebbe l'infondatezza e non già l'inammissibilità del ricorso regionale, v. la citata sentenza n. 176/2015. Sull'ammissibilità di un ricorso che, per quanto conciso, renda ben identificabili i termini delle questioni proposte, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 241/2012. Sull'esclusione dell'operatività delle clausole di salvaguardia, ogniqualvolta il tenore letterale dei commi impugnati eccezionalmente dispone che essi siano immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale, v. la citata sentenza n. 241/2012. Sull'illegittimità costituzionale di disposizioni statali in materia tributaria, nella parte in cui si applicano alla Regione siciliana, v. le citate sentenze nn. 246/2015 e 241/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana;

2) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, limitatamente all'art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento, limitatamente all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2016.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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