Corte costituzionale

Sentenza n. 284/2016

Corte cost., sent. 21 dicembre 2016, n. 284

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
284/2016
Data di deposito
21 dicembre 2016
Data di decisione
22 novembre 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:284

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 29, legge n. 107 del 13 luglio 2015
  • art. 1, comma 44, legge n. 107 del 13 luglio 2015
  • art. 1, comma 47, legge n. 107 del 13 luglio 2015
  • art. 1, comma 47, lett. f), legge n. 107 del 13 luglio 2015
  • art. 1, comma 66, legge n. 107 del 13 luglio 2015
  • art. 1, comma 68, legge n. 107 del 13 luglio 2015
  • art. 1, comma 69, legge n. 107 del 13 luglio 2015
  • art. 1, comma 74, legge n. 107 del 13 luglio 2015
  • art. 1, comma 126, legge n. 107 del 13 luglio 2015
  • art. 1, comma 153, legge n. 107 del 13 luglio 2015
  • art. 1, comma 155, legge n. 107 del 13 luglio 2015
  • art. 1, comma 162, legge n. 107 del 13 luglio 2015
  • art. 1, comma 171, legge n. 107 del 13 luglio 2015
  • art. 1, comma 180, legge n. 107 del 13 luglio 2015
  • art. 1, comma 181, legge n. 107 del 13 luglio 2015
  • art. 1, comma 181, lett. e), n. 1.3), legge n. 107 del 13 luglio 2015
  • art. 1, comma 183, legge n. 107 del 13 luglio 2015

Parametri

Massime

Massima n. 39329

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 29, della legge n. 107 del 2015, a norma del quale il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti, nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. Lungi dal porre una norma di dettaglio e ledere la competenza regionale concorrente in materia di "istruzione", la disposizione impugnata esprime un principio fondamentale rivolto direttamente alle istituzioni scolastiche autonome, in quanto fissa criteri, obiettivi, direttive o discipline tese ad assicurare l'esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione; di conseguenza, trattandosi di disposizione legittimamente adottata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza a determinare i principi fondamentali in materia di "istruzione", neppure è necessario alcun coinvolgimento della Regione. ( Precedente citato: sentenza n. 200 del 2009 ).

Massima n. 39330

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 44, della legge n. 107 del 2015, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. La disposizione impugnata - nell'affidare al Ministero dell'istruzione il compito di definire l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale - è volta non tanto a regolare la materia della "istruzione e formazione professionale" di competenza regionale residuale, quanto a garantire agli allievi iscritti ai corsi delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali. Essa, inoltre, richiama più volte il "rispetto delle competenze delle Regioni" e prevede che la definizione da parte del Ministero avvenga, in ogni caso, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, scongiurando in tal modo qualsivoglia vulnus alle competenze regionali.

Massima n. 39331

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Puglia, in riferimento al combinato disposto dell'art. 117, terzo e sesto comma, Cost. - dell'art. 1, comma 47, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui affida al Ministro dell'istruzione l'elaborazione di apposite linee guida, per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, in vista della realizzazione degli obiettivi indicati nelle lettere da a ) a f ) del medesimo comma. Le suddette linee guida costituiscono la necessaria integrazione della norma primaria, per conseguire l'uniforme realizzazione degli obiettivi da essa fissati. Proprio in ragione della stretta contiguità con la competenza regionale e delle esigenze di partecipazione rafforzata delle Regioni, è previsto che il decreto ministeriale con cui le linee guida sono emanate sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. ( Precedente citato: sentenza n. 62 del 2013 ). L'art. 117, sesto comma, Cost. preclude allo Stato, nelle materie di legislazione concorrente, non già l'adozione di qualsivoglia atto sub-legislativo, bensì dei soli regolamenti, che sono fonti del diritto, costitutive di un determinato assetto dell'ordinamento. Le linee guida sono invece atti esecutivi (secondo alcuni di alta amministrazione) che, in particolari circostanze, vengono strettamente ad integrare la normativa primaria che ad essi rinvia, affidando loro quelle specificazioni dei suoi principi, di cui esige un'applicazione uniforme. Sovente le linee guida implicano conoscenze specialistiche proprie del settore ordinamentale in cui si innestano, e per tale caratteristica mal si conciliano con il diretto contenuto dell'atto legislativo. ( Precedente citato: sentenza n. 11 del 2014 ).

Massima n. 39332

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 47, lett. f ), della legge n. 107 del 2015, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. La disposizione impugnata prevede che le fondazioni di partecipazione, cui fanno capo gli istituti tecnici superiori, possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione, ma fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e quindi senza pregiudizio per le competenze delle Regioni, le quali non solo programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS (istruzione e formazione tecnica superiore), ai sensi dell'art. 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999, ma sono e rimangono titolari del potere autorizzatorio.

Massima n. 39333

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni Veneto e Puglia in riferimento agli artt. 97, 117, terzo comma, 118, primo comma, e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, che assegna agli uffici scolastici regionali il compito di definire l'ampiezza (inferiore alla Provincia o alla Città metropolitana) degli ambiti territoriali dei ruoli del personale docente. La disposizione impugnata non ha riguardo alla distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche autonome - compito del quale, secondo la giurisprudenza costituzionale, le Regioni non possono essere private - ma alla ben diversa fattispecie della definizione degli ambiti territoriali dei ruoli del personale docente. Trattandosi di personale statale, la relativa disciplina rientra senza alcun dubbio nella competenza statale esclusiva in materia di "organizzazione amministrativa dello Stato", di cui all'art. 117, comma secondo, lett. g ), Cost. ( Precedenti citati: sentenza n. 13 del 2004, sulla competenza regionale in ordine alla distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche; sentenza n. 279 del 2005, sulla competenza statale esclusiva in tema di personale docente statale ).

Massima n. 39334

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015, impugnato dalla Regione Puglia - in riferimento all'art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - nella parte in cui affida ad un organo statale (dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale) la funzione di ripartizione dell'organico di autonomia "per ambiti territoriali". La disposizione impugnata non attiene alla distribuzione del personale tra le scuole, ma all'assetto dell'organico di personale statale. Inoltre, le disposizioni riguardanti la definizione dell'organico di autonomia devono essere senz'altro qualificate come "norme generali sull'istruzione", dal momento che, per evidenti ragioni di necessaria unità ed uniformità della disciplina in materia scolastica, sono preordinate ad introdurre una normativa operante sull'intero territorio nazionale avente ad oggetto "caratteristiche basilari" dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico. Trattandosi di una disciplina rientrante nella sicura competenza dello Stato, neppure sussiste alcun obbligo di coinvolgimento della Regione. ( Precedente citato: sentenza n. 62 del 2013 ).

Massima n. 39335

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015, impugnato dalla Regione Puglia - in riferimento all'art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - nella parte in cui attribuisce al Ministro dell'istruzione la funzione di definire annualmente, tramite decreto, un incremento dei posti dell'organico, non facenti parte dell'organico di autonomia. L'incremento dell'organico del personale della scuola non può che spettare allo Stato, essendo gli insegnanti - al pari dei dirigenti scolastici - dipendenti pubblici statali e non regionali; di conseguenza, il titolo di competenza esclusiva statale in materia di "organizzazione amministrativa dello Stato" (art. 117, secondo comma, lett. g , Cost.) assume un peso decisamente prevalente rispetto al titolo di competenza concorrente in materia di "istruzione" (art. 117, terzo comma, Cost.), escludendo per lo Stato ogni obbligo di coinvolgimento regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 147 del 2012 e n. 92 del 2011 ).

Massima n. 39336

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 74, della legge n. 107 del 2015, promossa dalla Regione Puglia, in riferimento all'art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. La disposizione impugnata non invade la competenza delle Regioni a disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio, poiché - contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente - il combinato disposto dei commi 74 e 71 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 non si traduce affatto nell'attribuzione agli uffici scolastici regionali della funzione di definire le reti delle istituzioni scolastiche, ma comporta semplicemente che la costituzione della rete, soltanto promossa dall'ufficio scolastico regionale, debba comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare dell'art. 138, comma 1, lett. a ) e b ), del d.lgs. n. 112 del 1998 (che aveva delegato alle Regioni funzioni amministrative in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nonché di programmazione della rete scolastica) e dell'art. 3 del d.P.R. n. 233 del 1998 (ai sensi del quale i "piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle Regioni"). È da escludere che la riforma del Titolo V Cost. abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione (programmazione scolastica di cui al citato art. 138) che era già ad esse conferita dalla normativa antecedente, sia pure soltanto sul piano meramente amministrativo. ( Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2009 e n. 34 del 2005 ).

Massima n. 39337

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015, impugnato dalla Regione Puglia - in riferimento all'art. 117, terzo comma, e 119 Cost. - nella parte in cui istituirebbe un fondo a destinazione vincolata ai fini della "valorizzazione del merito del personale docente". Tale valorizzazione è un profilo attinente alla disciplina dei dipendenti pubblici statali, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g ), Cost., e che non dà luogo, pertanto, ad una destinazione vincolata di fondi alle Regioni.

Massima n. 39338

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione del combinato disposto degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - l'art. 1, comma 153, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione che provvede alla ripartizione delle risorse sia adottato sentita la Conferenza Stato-Regioni. La disposizione impugnata dalla Regione Puglia - riguardando la ripartizione di risorse al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento digitale - interseca più materie, quali il "governo del territorio", l'energia e la "protezione civile", rientranti nella competenza concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. In tali materie, allorché vengono attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale improntate all'osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze, è necessario il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, che può limitarsi all'espressione di un parere obbligatorio. ( Precedenti citati: sentenze n. 62 del 2013, n. 265 del 2011, n. 254 del 2010, n. 182 del 2006, n. 336 del 2005 e n. 285 del 2005 ).

Massima n. 39339

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 155, della legge n. 107 del 2015, impugnato dalla Regione Puglia - in riferimento all'art. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - nella parte in cui, ai fini dell'indizione da parte del Ministro dell'istruzione della procedura concorsuale ivi contemplata, prevede l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, anziché dell'intesa con le Regioni interessate agli interventi di edilizia scolastica. La disposizione in esame - finalizzata alla realizzazione di scuole innovative - si colloca all'incrocio di una serie di materie quali il "governo del territorio", l'energia e la "protezione civile", rientranti nella competenza concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost.; in tali materie, allorché vengono attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale improntate all'osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze, il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni può limitarsi all'espressione di un parere obbligatorio. ( Precedenti citati: sentenze n. 62 del 2013, n. 265 del 2011, n. 254 del 2010, n. 182 del 2006, n. 336 del 2005 e n. 285 del 2005 ).

Massima n. 39340

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dei commi 162 e 171 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, impugnati, il primo nella parte in cui impone alle Regioni di fornire il monitoraggio completo dei piani sull'edilizia scolastica stabilisce altresì il termine perentorio per effettuarlo, la sanzione in caso di inadempimento e la destinazione delle eventuali economie residuate dalla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica; il secondo, nella parte in cui prescrive l'applicazione delle modalità di cui al d.lgs. n. 229 del 2011. L'attività di monitoraggio della quale devono farsi carico le Regioni si colloca pienamente all'interno del sistema informativo di cui all'art. 1 del citato d.lgs. n. 229 - riconducibile alla materia del "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" (art. 117, secondo comma, lettera r ), Cost. - e si rivela una modalità conoscitiva strumentale al finanziamento statale degli interventi di edilizia scolastica. Inoltre, le disposizioni impugnate si configurano alla stregua di principi fondamentali in materia di edilizia scolastica, dal momento che, ai sensi dell'art. 1, comma 625, della legge n. 296 del 2006, le risorse statali destinate a finanziare i piani di edilizia scolastica sono destinate, per il 50 per cento, "al completamento di attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici", vale a dire al perseguimento di un obiettivo che non può non avere un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale. Disposizioni del genere dell'art. 1 del d.lgs. n. 229 del 2011 - a norma del quale le amministrazioni che realizzino opere pubbliche sono obbligate a "detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi" - costituiscono espressione della competenza statale nella materia del "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. r ), Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016, n. 23 del 2014, n. 46 del 2013 e n. 17 del 2004 ).

Massima n. 39341

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 162, della legge n. 107 del 2015, impugnato dalla Regione Puglia - in riferimento all'art. 119 Cost. - nella parte in cui impone che le eventuali economie che residuino alle Regioni a seguito degli interventi di edilizia scolastica, e che siano accertate a seguito del monitoraggio, debbano essere impiegate ai fini della realizzazione degli interventi indicati dal comma medesimo. La disposizione censurata non appone un nuovo vincolo di destinazione, ma si limita a ribadire che tali risorse, peraltro già destinate all'edilizia scolastica, debbano continuare a essere utilizzate per la medesima finalità; inoltre, le risorse restano comunque nella disponibilità delle Regioni, le quali conservano piena autonomia nell'individuazione degli interventi da finanziare, in virtù dell'esplicito rinvio che la norma fa alla "rispettiva programmazione regionale".

Massima n. 39342

È dichiarata inammissibile, per genericità, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. - dell'art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 107 del 2015, a norma dei quali il Governo è delegato a provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi indicati. Le censure proposte non sono sorrette da adeguati elementi argomentativi in grado di suffragarle, perché la ricorrente, salvo alcune esemplificazioni, si è limitata a coinvolgere i due commi citati in una generica deduzione d'insieme, con la quale afferma che sarebbero state pretermesse le competenze regionali in materia di istruzione rientranti nella previsione del terzo comma dell'art. 117 Cost., senza specificare quali disposizioni, singolarmente considerate, determinerebbero le lesioni che vengono lamentate. ( Precedente citato: sentenza n. 200 del 2009 ).

Massima n. 39343

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 1, comma 180, lett. e ), n. 1.3), della legge n. 107 del 2015. L'individuazione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia - che la disposizione impugnata dalla Regione Puglia include nella delega conferita al Governo, annoverandola tra i principi e criteri direttivi relativi all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni - va ricondotta alla competenza del legislatore regionale. La giurisprudenza costituzionale ha infatti chiarito che l'individuazione degli standard strutturali e qualitativi degli asili nido non identifica i livelli essenziali delle prestazioni, limitandosi ad incidere sull'assetto organizzativo e gestorio di essi, demandato alla potestà legislativa delle Regioni; né può essere ricompresa nelle norme generali sull'istruzione, e cioè in quella disciplina caratterizzante l'ordinamento dell'istruzione, che, in quanto tale, presenta un contenuto essenzialmente diverso da quello lato sensu organizzativo nel quale si svolge la potestà legislativa regionale. ( Precedente citato: sentenza n. 120 del 2005 ).

Massima n. 39344

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, della legge n. 107 del 2015, impugnato dalla Regione Puglia - in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, Cost. - assumendo che la raccolta, ivi prevista, delle norme regolamentari vigenti negli ambiti sui quali verte la legge n. 107 del 2015, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa risultante dagli emanandi decreti delegati, riguarderebbe anche regolamenti che non rientrano nella competenza statale. La censura proposta dalla ricorrente è del tutto ipotetica, dal momento che la disposizione impugnata non può non essere interpretata nel senso che lo Stato è autorizzato ad adottare un testo unico delle sole norme regolamentari di sua competenza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 153, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione che provvede alla ripartizione delle risorse sia adottato sentita la Conferenza unificata;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 181, lettera e), n. 1.3), della legge n. 107 del 2015;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 180 e 181, della legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120, Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 29, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 44, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 97, 117, terzo e quarto comma, 118, e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 47, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 117, comma, nonché al combinato disposto dell'art. 117, terzo e sesto comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 47, lettera f), della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 97, 117, terzo comma, 118, primo comma, e 120, Cost., dalle Regioni Veneto e Puglia, con i ricorsi indicati in epigrafe;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto dell'art. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto dell'art. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 74, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto dell'art. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, e 119, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 155, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 162 e 171, della legge n. 107 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

15) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Carmelinda MORANO, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016.

Il Cancelliere

F.to: Carmelinda MORANO

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze