Corte costituzionale

Sentenza n. 262/2016

Corte cost., sent. 14 dicembre 2016, n. 262

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
262/2016
Data di deposito
14 dicembre 2016
Data di decisione
18 ottobre 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:262

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 13 marzo 2015
  • legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 10 luglio 2015

Parametri

Massime

Massima n. 39251

Nel giudizio in via principale avente ad oggetto le leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) dei cittadini con residenza o domicilio elettivo nella Regione, non è accolta l'eccezione di inammissibilità incentrata sull'assunto che il ricorso statale evoca il principio del consenso informato ai trattamenti sanitari senza illustrare le ragioni per cui sarebbero violati i parametri (artt. 2, 31, 32 e 33, primo comma, Cost.) ai quali, secondo la giurisprudenza costituzionale, il suddetto principio direttamente risale. I parametri invocati nel ricorso statale risultano coerenti con la natura della pretesa lesione e le censure sufficientemente argomentate, in quanto il Governo lamenta una violazione del riparto di competenze, in riferimento, tra le altre, alla materia «tutela della salute», di competenza concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. e individua il principio fondamentale al quale la legislazione regionale deve attenersi, identificandolo nel consenso informato. ( Precedente citato: sentenza n. 282 del 2002 ).

Massima n. 39252

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse, formulata nei confronti del ricorso proposto dal Governo avverso la legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2015, modificativa della legge regionale n. 4 del 2015, già impugnata con precedente ricorso e rimasta medio tempore inapplicata. Contrariamente alla tesi della Regione resistente - secondo cui la Corte costituzionale, nel giudicare del primo ricorso, dovrebbe comunque pronunciarsi sul testo legislativo modificato, impugnato dal secondo - non rileva nel caso di specie la giurisprudenza costituzionale sulla trasferibilità o estensibilità del giudizio in via principale a disposizioni modificative di quelle impugnate, ben potendo il ricorrente ravvisare (come nella specie il Governo ha ravvisato) autonomi e reiterati vizi di incostituzionalità della legge regionale sopravvenuta, la cui pubblicazione è sufficiente a radicare l'interesse ad impugnarla. ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 40 del 2016, n. 39 del 2016, n. 155 del 2015, n. 77 del 2015 e n. 46 del 2015, sulle condizioni per estendere o trasferire la questione in via principale allo ius superveniens modificativo delle disposizioni impugnate. ) Per costante giurisprudenza, il giudizio di costituzionalità in via principale, successivo e astratto, è condizionato solo alla pubblicazione della legge che si ritiene illegittima. Sicché è la mera pubblicazione di una legge regionale potenzialmente lesiva della ripartizione di competenze che giustifica l'impugnativa di essa davanti alla Corte costituzionale, a prescindere dagli effetti che abbia o non abbia prodotto. ( Precedente citato: sentenza n. 118 del 2015 ).

Massima n. 39253

Occorre procedere a una valutazione complessiva della disciplina delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) risultante dai testi delle leggi reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 e n. 16 del 2015, impugnate dal Governo con separati ricorsi, trattandosi di leggi caratterizzate da disposizioni dal contenuto omogeneo, dipendenti l'una dall'altra e integralmente coinvolte dalle censure di illegittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 195 del 2015 e n. 81 del 2015 )

Massima n. 39254

Sono dichiarate costituzionalmente illegittime - per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - le leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 e n. 16 del 2015, che dispongono l'istituzione di un registro regionale per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e per la donazione di organi e tessuti post mortem dei cittadini residenti o aventi domicilio elettivo nella Regione, determinando altresì la forma, l'oggetto, i destinatari di tali dichiarazioni, nonché le modalità della loro raccolta e conservazione in apposite banche dati presso le aziende sanitarie locali. Lungi dal limitarsi ad incentivare i cittadini a dichiarare anticipatamente la propria volontà sui trattamenti sanitari e dal mantenersi nell'ambito della competenza regionale legislativa e amministrativa in materia di tutela della salute e organizzazione dei relativi servizi pubblici, la normativa impugnata dal Governo appresta una disciplina organica e puntuale delle DAT, che - sottraendo alla sfera meramente privata tali manifestazioni di volontà, espressive della libertà di cura, e attribuendo ad esse un rilievo pubblico - interferisce nella materia "ordinamento civile", riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e integrità della persona, una normativa - necessariamente articolata - in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita (al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti) necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di "ordinamento civile". Ne consegue che, pur avendo il legislatore statale disciplinato finora solo la donazione di tessuti e organi (legge n. 91 del 1999), l'attuale mancanza di una normativa nazionale relativa alle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario non vale in alcun modo a giustificare l'interferenza della legislazione regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 438 del 2008, n. 282 del 2002, n. 185 del 1998, n. 307 del 1990, in tema di libertà di cura, consenso informato e appropriatezza dei trattamenti sanitari ).

Massima n. 39255

Accolta - per violazione del principio di eguaglianza (artt. 3 Cost.) e della competenza statale esclusiva in materia di "ordinamento civile" (117, comma secondo, lett. l , Cost.) - la questione di legittimità costituzionale della disciplina delle dichiarazioni di trattamento sanitario (DAT) introdotta dalle leggi reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 e n. 16 del 2015, restano assorbiti gli ulteriori profili di censura riferiti alla competenza statale esclusiva in materia di "ordinamento penale" (art. 117, comma secondo, lett. l , Cost.) e al principio del consenso informato in materia di tutela della salute (art. 117, comma terzo, Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 marzo 2015, n. 4, recante «Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti», e della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 10 luglio 2015, n. 16, recante «Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti)».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

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