Corte costituzionale

Sentenza n. 231/2016

Corte cost., sent. 3 novembre 2016, n. 231

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
231/2016
Data di deposito
3 novembre 2016
Data di decisione
20 settembre 2016
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:231

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 3, legge della Regione Liguria n. 12 del 7 aprile 2015
  • art. 6, comma 2, secondo trattino, lett. i), legge della Regione Liguria n. 16 del 6 giugno 2008
  • art. 6, comma 8, secondo trattino, legge della Regione Liguria n. 12 del 7 aprile 2015
  • art. 21, comma 1, lett. i-bis), legge della Regione Liguria n. 16 del 6 giugno 2008
  • art. 6, comma 11, terzo trattino, legge della Regione Liguria n. 12 del 7 aprile 2015
  • art. 21-bis, comma 1, lett. i), legge della Regione Liguria n. 16 del 6 giugno 2008
  • art. 6, comma 6, legge della Regione Liguria n. 12 del 7 aprile 2015
  • art. 18, comma 1, legge della Regione Liguria n. 16 del 6 giugno 2008
  • art. 6, comma 11, secondo trattino, legge della Regione Liguria n. 12 del 7 aprile 2015
  • art. 21-bis, comma 1, lett. e), legge della Regione Liguria n. 16 del 6 giugno 2008
  • art. 6, comma 15, legge della Regione Liguria n. 12 del 7 aprile 2015
  • art. 23, comma 1, lett. b), legge della Regione Liguria n. 16 del 6 giugno 2008
  • art. 6, comma 20, legge della Regione Liguria n. 12 del 7 aprile 2015
  • art. 38, comma 1, lett. a) e c), legge della Regione Liguria n. 16 del 6 giugno 2008
  • art. 6, comma 21, primo trattino, legge della Regione Liguria n. 12 del 7 aprile 2015
  • art. 39, comma 1, lett. g-bis), legge della Regione Liguria n. 16 del 6 giugno 2008
  • art. 6, comma 21, secondo trattino, legge della Regione Liguria n. 12 del 7 aprile 2015
  • art. 39, comma 2, bis, legge della Regione Liguria n. 16 del 6 giugno 2008
  • art. 6, comma 21, primo e secondo trattino, legge della Regione Liguria n. 12 del 7 aprile 2015

Parametri

Massime

Massima n. 39092

Non è accolta l'eccezione di parziale inammissibilità formulata dalla resistente nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante l'art. 6, comma 3, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015. Tale disposizione - contrariamente alla lettura restrittiva proposta dalla difesa regionale - ha l'effetto di includere innovativamente tra gli interventi di manutenzione ordinaria anche l'installazione di impianti tecnologici «comportanti opere edilizie ma senza creazione di nuova volumetria», e ciò radica l'interesse del Governo ad impugnarla nella parte relativa ai suddetti impianti.

Massima n. 39093

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 6, commi 3, 8, secondo trattino, e 11, terzo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, con cui sono stati modificati gli artt. 6, comma 2, secondo trattino, lett. i ), 21, comma 1 (con l'aggiunta della lett. i-bis ), e 21- bis , comma 1, lett. i ), della legge reg. Liguria n. 16 del 2008. La disciplina impugnata dal Governo - che include nella nozione di manutenzione ordinaria l'installazione, all'esterno degli edifici, di impianti tecnologici o di elementi di arredo urbano e privato pertinenziali non comportanti la creazione di volumetria, ed assoggetta al regime di edilizia libera l'installazione di opere di arredo pubblico e privato, anche di natura pertinenziale, non comportanti creazione di nuove volumetrie anche interrate, precedentemente assoggettate alla SCIA - eccede dalla sfera della competenza regionale concorrente in materia di «governo del territorio». Nella parte relativa agli impianti tecnologici, essa permette infatti la realizzazione di impianti anche nuovi senza alcun onere di comunicazione e al di fuori di qualsivoglia, seppur indiretto, controllo edilizio, così violando i principi fondamentali della legislazione statale che restringono la nozione generale di manutenzione ordinaria all'integrazione o mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici già esistenti (art. 3, comma 1, lett. a , del TUE) e assoggettano la realizzazione dei nuovi al regime della CILA (art. 6 del TUE) o della SCIA, a seconda della consistenza del manufatto. Nella parte relativa alle opere di arredo, la disciplina regionale - pur contemplando un'ipotesi non integralmente nuova e collocandosi, perciò, entro i limiti del potere (assegnato alle Regioni dall'art. 6, comma 6, del TUE) di estendere l'ambito dell'attività edilizia libera ad «interventi ulteriori», coerenti e logicamente assimilabili a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 del TUE - esonera le opere di arredo su area pertinenziale dalla previa comunicazione dell'inizio dei lavori, in contrasto con il regime stabilito, per gli «elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici», dall'art. 6, comma 2, lett. e ), del TUE, il quale - al pari delle norme che disciplinano i titoli abilitativi edilizi - costituisce principio fondamentale della materia «governo del territorio», stante l'omogeneità funzionale della comunicazione preventiva (asseverata o meno) rispetto alle altre forme di controllo delle costruzioni (permesso di costruire, DIA, SCIA). La definizione delle categorie di interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi, costituendo principio fondamentale della materia concorrente "governo del territorio", vincola la legislazione regionale di dettaglio. ( Precedenti citati: sentenze n. 259 del 2014, n. 171 del 2012, n. 309 del 2011 e n. 303 del 2003 ). Il potere assegnato dall'art. 6, comma 6, del TUE alle Regioni a statuto ordinario non permette al legislatore regionale di sovvertire le "definizioni" di "nuova costruzione" recate dall'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, essendogli conferita solo la possibilità di estendere i casi di attività edilizia libera ad ipotesi non integralmente nuove, ma "ulteriori", ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 6. ( Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2013 e n. 171 del 2012 ).

Massima n. 39094

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost. - l'art. 6, comma 6, della legge della reg. Liguria n. 12 del 2015, con cui è stato modificato l'art. 18, comma 1, della legge reg. Liguria n. 16 del 2008. La disposizione impugnata dal Governo, riferendo a qualsiasi ipotesi di intervento edilizio, e quindi anche su singoli edifici, la possibilità di deroga alla normativa statale in tema di distanze tra fabbricati, viola il principio - rinvenibile nell'art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968, affermato più volte dalla giurisprudenza costituzionale e recepito dall'art. 2- bis TUEL - secondo cui le deroghe all'ordinamento civile delle distanze tra edifici sono consentite solo a condizione che siano inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio. La disciplina impugnata, non rispettando tale condizione, risulta assunta al di fuori dell'ambito della competenza regionale concorrente in materia di "governo del territorio", in violazione del limite dell' "ordinamento civile" di esclusiva competenza statale. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella competenza legislativa statale esclusiva in materia di "ordinamento civile". Alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle normative statali solo se la deroga sia giustificata e rigorosamente circoscritta dallo scopo di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio. Il punto di equilibrio dei rispettivi ambiti di competenza statale e regionale va rinvenuto nell'art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968. ( Precedenti citati: sentenze n. 134 del 2014, n. 6 del 2013, n. 114 del 2012 e n. 232 del 2005; ordinanza n. 173 del 2011 ).

Massima n. 39095

Ai fini del giudizio di legittimità costituzionale riguardante l'art. 6, comma 6, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, che ha modificato l'art. 18, comma 1, della legge reg. Liguria n. 16 del 2008, non rileva che il contrasto con il riparto di competenze costituzionali prospettato dal Governo fosse riferibile anche al testo originario, non impugnato, della disposizione modificata, giacché la disposizione modificatrice - che comunque presenta un contenuto di novità - ha l'effetto di rinnovare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. L'omessa impugnazione da parte del Governo di precedenti norme regionali, analoghe a quelle oggetto di ricorso, non ha rilievo, dato che l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 215 del 2015, n. 124 del 2015, n. 139 del 2013, n. 71 del 2012 e n. 187 del 2011 ).

Massima n. 39096

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost. - l'art. 6, comma 11, secondo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, con cui è stata sostituita la lett. e ) dell'art. 21- bis , comma l, della legge reg. Liguria n. 16 del 2008. La disposizione impugnata dal Governo - che assoggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) gli interventi di ristrutturazione edilizia comportante incrementi della superficie all'interno delle singole unità immobiliari o dell'edificio «con contestuali modifiche all'esterno» - si pone in evidente contrasto con l'art. 10, comma l, lett. c ), del TUE, costituente principio fondamentale della materia «governo del territorio», il quale assoggetta a permesso di costruire o a DIA alternativa (art. 22, comma 3, lett. a , del TUE) gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti modifiche «dei prospetti» (ovvero, del fronte o della facciata) e dunque modifiche «all'esterno» dell'edificio. Né può ritenersi - secondo l'interpretazione riduttiva proposta dalla Regione, ma non corrispondente al tenore letterale - che la disposizione impugnata assoggetti alla SCIA solo le modifiche di dettaglio delle facciate esistenti.

Massima n. 39097

Accolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11, secondo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 10, comma l, lett. c ), del TUE, può ritenersi assorbito il concorrente profilo di contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost., denunciato dal Governo assumendo che la disciplina della SCIA sia riconducibile alla potestà esclusiva dello Stato in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni».

Massima n. 39098

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 6, comma 15, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, con cui è stato modificato l'art. 23, comma 1, lett. b ), della legge reg. Liguria n. 16 del 2008. La disposizione impugnata dal Governo, assoggettando obbligatoriamente a dichiarazione di inizio di attività (DIA) gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti mutamenti della destinazione d'uso su immobili compresi nelle zone omogenee A o nelle zone o ambiti ad esse assimilabili, prevede la DIA "obbligatoria" come modello procedimentale sostitutivo del permesso di costruire, anziché come modello alternativo, così discostandosi dalla disciplina statale dei titoli abilitativi, e quindi dai principi fondamentali della materia "governo del territorio", alla cui stregua - per la stessa tipologia di opere - il privato ha facoltà di chiedere il permesso di costruire (artt. 10, comma l, lett. c , del TUE) o, alternativamente, di optare per la presentazione della DIA (c.d. "super DIA", di cui all'art. 22, comma 3, del TUE).

Massima n. 39099

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 6, commi 20 e 21, primo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, con cui sono stati modificati gli artt. 38, comma 1, lett. a ) e c ), e 39, comma 1 (con l'aggiunta della lett. g-bis ), della legge reg. Liguria n. 16 del 2008. Le disposizioni impugnate dal Governo esonerano dal contributo di costruzione due categorie di «interventi sul patrimonio edilizio esistente» (quelli con un aumento della superficie agibile inferiore a 25 mq o con variazione di superficie derivante da mera eliminazione di muri divisori; e quelli di frazionamento di unità immobiliari che determinino un numero di unità immobiliari inferiore al doppio di quelle esistenti, sia pur con aumento della superficie agibile) che possono rientrare, a seconda delle loro caratteristiche, nella nozione di «manutenzione straordinaria» (come definita agli artt. 3, comma 1, lett. b , e 6, comma 2, lett. a , del TUE) o in quella di «ristrutturazione edilizia» (come definita dall'art. 3, comma 1, lett. d , del TUE). Tali fattispecie di totale esonero contrastano con i principi fondamentali della materia, che prevedono per la manutenzione straordinaria (ove ricorrano i presupposti dell'art. 17, comma 4, del TUE) una riduzione del contributo alla sola parte corrispondente alla incidenza delle opere di urbanizzazione, e per la ristrutturazione edilizia il pagamento del contributo per intero, salvi casi particolari di esonero o di riduzione (art. 17, commi 3, lett. b , e 4- bis del TUE). L'onerosità del titolo abilitativo e le coessenziali deroghe ad esso (elencate all'art. 17 del TUE) partecipano della stessa natura di principio fondamentale della materia "governo del territorio". ( Precedenti citati: sentenze n. 303 del 2003, n. 1033 del 1988 e n. 13 del 1980 ).

Massima n. 39100

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 6, comma 21, secondo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, con cui è stato modificato l'art. 39, comma 2- bis , della legge reg. Liguria n. 16 del 2008. La disposizione impugnata si limita a precisare la nozione di aumento del "carico urbanistico", stabilendo che esso ricorre quando vi sia un incremento della superficie agibile all'interno dell'unità immobiliare pari o superiore a 25 mq e non derivante dalla mera eliminazione di pareti divisorie, ma non per questo si discosta dal principio fondamentale della materia "governo del territorio" espresso dall'art. 17, comma 4, del TUE, che commisura alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione il contributo di costruzione per gli interventi di manutenzione straordinaria comportanti aumento del carico urbanistico.

Massima n. 39101

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 20 e 21, primo e secondo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, promossa dal Governo, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in relazione ai canoni di ragionevolezza e di buona amministrazione. La censura di eccessiva gravosità del contributo di costruzione nella misura ordinaria, imposto dalle disposizioni impugnate, è formulata in termini così generici da non consentire di identificare le ragioni dell'asserita violazione dei parametri evocati. La questione di legittimità costituzionale in via principale deve essere dichiarata inammissibile quando non offra un percorso logico argomentativo idoneo a collegare le norme impugnate ai parametri invocati ( Precedenti citati: sentenze n. 250 e n. 221 del 2013 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 3, 8, secondo trattino, e 11, terzo trattino, della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 11, secondo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 15, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 20 e 21, primo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015;

6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 20 e 21, primo e secondo trattino, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 21, secondo trattino, della medesima legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 novembre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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