Corte costituzionale
Sentenza n. 210/2016
Corte cost., sent. 16 settembre 2016, n. 210
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 210/2016
- Data di deposito
- 16 settembre 2016
- Data di decisione
- 21 giugno 2016
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:210
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge della Regione Liguria n. 6 del 6 marzo 2015
- art. 4, comma 1, legge della Regione Liguria n. 6 del 6 marzo 2015
- art. 8, comma 3, legge della Regione Liguria n. 6 del 6 marzo 2015
- art. 11, comma 2, legge della Regione Liguria n. 6 del 6 marzo 2015
- art. 17, comma 2, legge della Regione Liguria n. 6 del 6 marzo 2015
- art. 17, comma 3, legge della Regione Liguria n. 6 del 6 marzo 2015
- art. 24, comma 1, legge della Regione Liguria n. 6 del 6 marzo 2015
- art. 24, comma 2, legge della Regione Liguria n. 6 del 6 marzo 2015
- art. 15, comma 1, legge della Regione Liguria n. 6 del 6 marzo 2015
- art. 15, comma 2, legge della Regione Liguria n. 6 del 6 marzo 2015
- art. 23, comma 1, legge della Regione Liguria n. 6 del 6 marzo 2015
- art. 23, comma 2, legge della Regione Liguria n. 6 del 6 marzo 2015
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 145, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 11, comma 5, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 13, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 13, comma 3, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 97, Costituzione
- art. 146, comma 4, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 208, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 214, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 216, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2016
- decreto ministeriale del 5 febbraio 1998
- art. 145, comma 5, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 135, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 143, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 156, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
Massime
Massima n. 39050
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 3, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, che prevede la sufficienza di un vincolo di mero raccordo del Piano regionale delle attività estrattive con il Piano territoriale di coordinamento paesistico, in sostituzione del previgente obbligo di coerenza, in quanto ciò comporta una significativa alterazione del principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico, sancito dal codice dei beni culturali e del paesaggio e non è ammissibile che una disposizione di legge regionale limiti od alteri in qualsiasi forma, il principio di gerarchia degli strumenti di pianificazione. La circostanza, poi, che all'autorità procedente sia, comunque, imposto di avviare, contestualmente al processo di formazione del piano, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), nel corso della quale vengono esaminati e valutati i possibili impatti significativi sull'ambiente e sul paesaggio derivanti dall'attuazione del Piano, non priva di rilievo o rende meno significativa la dedotta violazione. Per l'affermazione che non è ammissibile che una disposizione di legge regionale limiti o alteri, in qualsivoglia forma, il principio di gerarchia degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli, in quanto lo stesso è espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale, v. le citate sentenze nn. 64/2015,197/2014, 211/2013.
Massima n. 39051
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, che elimina la previsione che il Piano regionale delle attività estrattive adottato dalla Giunta regionale debba essere corredato del rapporto ambientale, in quanto l'esclusione del rapporto ambientale dalla fase di adozione del progetto del Piano integra un'inequivoca violazione della prescrizione dell'art. 13, comma 3, del codice dell'ambiente, che, al contrario lo impone per detta fase. La circostanza, poi, che il sub-procedimento di VAS sia, comunque, previsto dalla normativa regionale in relazione a tutte le altre fasi del Piano, non rende priva di rilievo la violazio
Massima n. 39052
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., gli artt. 8, comma 3, 11, comma 2, 17, commi 2 e 3, e 24, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, che introducono "margini di flessibilità" dell'autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione e per l'esercizio dell'attività estrattiva, in quanto lo stretto rapporto tra l'autorizzazione paesistica e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, impone che quest'ultima non possa avere contenuti, come i detti "margini di flessibilità", che non risultino già previsti e disciplinati nell'autorizzazione paesistica, non essendo consentito al legislatore regionale di introdurre, ex novo , categorie concettuali ed istituti idonei, per la loro indeterminatezza, a cagionare l'elusione dei precetti statali. (Resta assorbita la censura relativa alla dedotta violazione dell'art. 97 Cost.)
Massima n. 39053
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, che consente di effettuare, negli impianti a servizio dell'attività di cava, il recupero e la lavorazione di materiali di provenienza esterna, sia estratti da altre cave, che derivanti da demolizioni, restauri o sbancamenti, previa la semplice presentazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo le modalità stabilite all'uopo dalla Giunta regionale. Invero, la clausola di salvaguardia contenuta nel novellato comma l dell'art. 17 della legge regionale n. 12 del 2012, secondo cui l'attività in esame deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia ambientale e di rifiuti delle industrie estrattive e l'attività prevalente dell'azienda deve continuare ad essere rappresentata dalla conduzione del polo estrattivo, risulta del tutto generica, e, quindi, non idonea a specificare, in conformità alle previsioni della legge statale, né le condizioni di svolgimento dell'attività di recupero e di lavorazione dei materiali di provenienza esterna alla cava, né l'esatta portata della nozione di «attività prevalente dell'azienda», né, infine, se la detta attività di recupero debba essere svolta in un vero e proprio impianto di recupero dei rifiuti, localizzato all'interno della cava, ovvero se il materiale, così trattato, possa essere anche utilizzato all'interno della cava stessa. Inoltre, la norma regionale non stabilisce chela SCIA debba essere successiva e condizionata al rilascio delle autorizzazioni ambientali, determinando con ciò una evidente violazione dei precetti statali.
Massima n. 39054
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art.117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 23, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, che, nel disciplinare la fase transitoria anteriore all'entrata in vigore del Piano regionale dell'attività di cava prevede che le modifiche a tale Piano non comportanti variante al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) o modifica alla tipologia di cava sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere dei comuni, della Città metropolitana e delle province territorialmente interessati, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta e che le modifiche al Piano necessarie ai fini della correzione di meri errori materiali sono approvate dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Invero, la norma, non prevedendo alcuna partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti da essa disciplinati, si pone in aperto contrasto con la previsione dell'art. 145, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio, che assicura la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica.
Massima n. 39055
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 23, comma 2, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, che nel disciplinare la fase transitoria all'entrata in vigore del Piano di cava, prevede la possibilità di rilasciare autorizzazioni aventi ad oggetto un incremento sino al 25 per cento della superficie e/o la modifica della tipologia normativa, sulla base di presunzione assoluta che tali incrementi non comportano mai variazioni al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico. Invero, la disciplina regionale impugnata contrasta con il principio inderogabile della pianificazione congiunta con il ministero competente, previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1; 4, comma l; 8, comma 3; 11, comma 2; 15, commi l e 2; 17, commi 2 e 3; 23, commi 1 e 2; e 24, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 6 marzo 2015, n. 6, recante «Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva), alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure), e alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 settembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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