Corte costituzionale

Sentenza n. 192/2016

Corte cost., sent. 20 luglio 2016, n. 192

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
192/2016
Data di deposito
20 luglio 2016
Data di decisione
22 giugno 2016
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:192

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 4, quinquies, decreto-legge n. 134 del 25 settembre 2009
  • legge n. 167 del 24 novembre 2009

Parametri

Massime

Massima n. 39014

E' inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 1, comma 4- quinquies , del d.l. 25 settembre 2009, n. 134 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2009, n. 167), il quale prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso. Il menzionato parametro risulta evocato mediante il mero riferimento numerico nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione, mentre la parte motiva è del tutto sfornita di argomentazioni a sostegno del denunciato contrasto. Nel senso che si configura un'ipotesi di inammissibilità della questione, qualora il giudice non fornisca una motivazione adeguata sulla non manifesta infondatezza della stessa, limitandosi a evocarne i parametri costituzionali, senza argomentare in ordine alla loro violazione, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 70/2015; ordinanza n. 158/2011.

Massima n. 39015

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 35 e 51 Cost., dell'art. 1, comma 4- quinquies , del d.l. 25 settembre 2009, n. 134 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2009, n. 167), il quale prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso. Invero, il rimettente pone a raffronto situazioni non omogenee e oggettivamente non comparabili, sicché la posizione dei docenti non di ruolo che rimangono inseriti nelle graduatorie non è correttamente utilizzabile quale tertium comparationis a sostegno dell'asserita disparità di trattamento rispetto ai docenti ai quali si applica la disposizione de qua . L'obiettivo prioritario del legislatore è rappresentato dall'esigenza di assicurare il tempestivo assorbimento del precariato ed è non irragionevolmente perseguito sia con la censurata cancellazione dalle graduatorie dei docenti immessi in ruolo sia con il riconoscimento della possibilità per i docenti non di ruolo di conservare l'inserimento in graduatorie relative a tutte le classi di concorso per le quali sia stata ottenuta l'abilitazione. La scelta legislativa risponde ad una logica di bilanciamento delle esigenze di piena realizzazione della professionalità dei docenti di ruolo con quelle volte a consentire il più ampio accesso possibile ai ruoli dell'amministrazione. Che solo i docenti non di ruolo siano inseriti nelle graduatorie è giustificato dalla finalità di tutela del diritto ad un'occupazione stabile, da riconoscersi con priorità in favore di chi ancora ne sia privo. Inoltre, il complessivo quadro normativo non rivela una compressione delle aspettative dei docenti di ruolo alla piena realizzazione professionale, le quali possono trovare soddisfazione attraverso forme e modalità diverse dalla conservazione dell'inserimento nelle graduatorie, a tal fine venendo in rilievo l'istituto della mobilità professionale e la facoltà del dirigente scolastico di utilizzare, a date condizioni, i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati. Per il costante orientamento secondo cui la violazione del principio di eguaglianza sussiste solo qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, ma non quando la diversità di disciplina corrisponda ad una diversità di situazioni, sempre con il limite generale dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 79/2016 e 85/2013. In materia di graduatorie permanenti, ad esaurimento, per il reclutamento del personale docente, v. la citata sentenza n. 41/2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2009, n. 167, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-quinquies, del d.l. n. 134 del 2009, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 35 e 51 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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