Corte costituzionale

Sentenza n. 145/2016

Corte cost., sent. 16 giugno 2016, n. 145

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
145/2016
Data di deposito
16 giugno 2016
Data di decisione
17 maggio 2016
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:145

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 629, lett. b), legge n. 190 del 23 dicembre 2014
  • art. 1, comma 632, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
  • art. 1, comma 633, legge n. 190 del 23 dicembre 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38928

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, Cost. - dell'art. 1, commi 629, lett. b ), 632 e 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che introducono il cosiddetto split payment, ossia un meccanismo che prevede, in presenza di cessioni di beni e di prestazioni eseguite nei confronti di enti pubblici, la corresponsione da parte di questi ai fornitori del solo importo del corrispettivo, al netto dell'IVA, versata direttamente allo Stato, secondo modalità e termini fissati con decreto ministeriale. La ricorrente non ha tempestivamente obiettato l'asserita violazione della direttiva comunitaria n. 2006/112/CE, nonché della decisione di esecuzione n. 2015/1401 (laddove la norma impugnata estende, senza attendere l'autorizzazione del Consiglio della UE, il meccanismo indicato anche alle operazioni tra pubbliche amministrazioni, e non solo tra queste e i privati), in quanto le deduzioni relative sono state svolte nelle memorie successive al ricorso, mentre esse devono limitarsi ad argomenti già prospettati in esso. Le conseguenze di mero fatto prodotte dalla norma impugnata, come l'adeguamento dei sistemi informativi regionali, nonché l'impossibilità di effettuare la compensazione con la medesima imposta dovuta alle Regioni sulle vendite, vanno considerate semplici inconvenienti, che non incidono sulla ripartizione di competenze. Le Regioni possono infatti sollevare questioni di legittimità costituzionale in riferimento a parametri non attinenti al riparto delle competenze statali e regionali solo al ricorrere di due concomitanti condizioni: in primo luogo, che si individuino gli ambiti di competenza regionale - legislativa, amministrativa o finanziaria - incisi dalla disciplina statale, indicando le disposizioni costituzionali sulle quali trovano fondamento le proprie competenze che si ritiene indirettamente lese; e, in secondo luogo, che si accerti la sussistenza di competenze regionali suscettibili di essere indirettamente lese dalla disciplina impugnata. Sulle condizioni di ammissibilità delle questioni sollevate dalle Regioni in riferimento a parametri non attinenti al riparto delle competenze statali e regionali v, ex plurimis , le citate sentenze nn. 83/2016, 68/2016, 65/2016, 251/2015, 89/2015, 220/2013 e 219/2013. Sull'effetto di assorbimento che la decisione di inammissibilità produce sull'istanza di sospensione delle norme impugnate v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 44/2014, 273/2016, 220/2016, 43/2016 e 299/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 629, lettera b), 632 e 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», promosse dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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