Corte costituzionale
Sentenza n. 110/2016
Corte cost., sent. 20 maggio 2016, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 110/2016
- Data di deposito
- 20 maggio 2016
- Data di decisione
- 5 aprile 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:110
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- legge n. 164 del 11 novembre 2014
- art. 37, comma 1, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 37, comma 2, lett. a), decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 37, comma 2, lett. c-bis), decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 20 ottobre 2000
- art. 117, comma 5, Costituzione
- art. 77, comma 2, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 38866
Sono inammissibili gli interventi dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) Onlus Ong e della Associazione "Amici del Parco Archeologico di Pantelleria" nei giudizi di legittimità costituzionale promossi, con riferimento a plurimi parametri costituzionali, dalle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia e Calabria, aventi ad oggetto l'art. 37, commi 1 e 2, lett. a ) e c - bis ), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 2014)nella parte in cui qualifica come opere di carattere strategico i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, nonché stabilisce la procedura per considerare acquisito il parere degli enti locali interessati alla realizzazione delle suddette opere. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, il giudizio promosso in via d'azione ai sensi dell'art. 127 Cost. e degli artt. 31 e seguenti della legge n. 87 del 1953 si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando, per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. Sull'inammissibilità dell'intervento, nei giudizi in via di azione, di soggetti che siano privi di potestà legislativa, fermi restando, per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 251/2015, 118/2015, 31/20152015, 210/2014, 285/2013, 220/2013, 118/2013, 245/2012, 114/2012, 105/2012, 69/2011, 33/2011 e 278/2010.
Massima n. 38867
È inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Calabria - in riferimento agli artt. 2, 3, 114, 117, commi primo, terzo, quarto e quinto, e 118 Cost. e ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà - avverso l'art. 37 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 2014), che detta norme in materia di gasdotti di importazione di gas dall'estero, terminali di rigassificazione di GNL, stoccaggi di gas naturale e infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale. Il ricorso è stato infatti promosso dal solo Presidente della Regione, mentre la sua ratifica da parte della Giunta regionale è stata depositata quando era trascorso il termine perentorio di dieci giorni dall'ultima notificazione del ricorso, ricavabile dagli artt. 32, comma 3, e 31, comma 4, della legge n. 87 del 1953. Non rilevano, quindi, nella specie, le ragioni per le quali la determinazione di impugnare è stata assunta dal solo Presidente della Regione, in assenza della previa deliberazione della Giunta, la cui presenza è invece necessaria, in base all'art. 32, comma 2, della legge n. 87 del 1953, in quanto risponde ad esigenze non soltanto formali, ma sostanziali, per l'importanza e per gli effetti costituzionali ed amministrativi che tale delibera può produrre. In base alla disciplina che regola i giudizi costituzionali, al fine di garantirne l'economia, la celerità e la certezza, è necessario che la volontà della Giunta regionale di promuovere ricorso avverso una legge dello Stato sia accertata, mediante acquisizione della deliberazione agli atti del processo, al più tardi al momento in cui il ricorso va depositato nella cancelleria della Corte costituzionale, e cioè entro il termine perentorio suddetto. Infatti, il deposito del ricorso notificato costituisce un momento essenziale del processo costituzionale, perché comporta la costituzione in giudizio della parte ricorrente, fissa definitivamente il thema decidendum (impedendone ogni successivo ampliamento), instaura il rapporto processuale con questa Corte, segna l'inizio del termine ordinatorio di novanta giorni per la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso, e dalla sua scadenza decorre il termine, pure perentorio, entro il quale le altre parti possono costituirsi in giudizio. Sugli effetti non soltanto formali, ma sostanziali, che la delibera della Giunta regionale, di ratifica del ricorso del Presidente della Regione, può produrre, v. le citate sentenze nn. 217/2014, 142/2012, 33/1962, 8/1967, 119/1966 e 36/1962. Sulla necessità che la volontà della Giunta regionale di promuovere ricorso avverso una legge dello Stato sia accertata, mediante acquisizione della deliberazione agli atti del processo, al più tardi al momento in cui il ricorso va depositato nella cancelleria costituzionale, v. le citate sentenze nn. 217/2014 e 142/2012. Nel senso che il deposito del ricorso costituisce un momento essenziale del giudizio costituzionale, in quanto determina la costituzione in giudizio della parte ricorrente, fissa definitivamente il thema decidendum (impedendone ogni successivo ampliamento), instaura il rapporto processuale con la Corte, segna l'inizio del termine ordinatorio di novanta giorni per la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso, e dalla sua scadenza decorre il termine, pure perentorio, entro il quale le altre parti possono costituirsi in giudizio, v. la citata sentenza n. 217/2014.
Massima n. 38868
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - proposta dalla Regione Abruzzo in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. - l'art. 37 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 2014) che detta norme in materia di gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale. La deliberazione con la quale l'organo esecutivo della Regione ha disposto la proposizione del ricorso non fa alcun cenno a siffatta questione, non risultando incluso l'art. 77, secondo comma, Cost. tra i parametri dei quali si lamenta la violazione ad opera delle censurate disposizioni. Al contrario, per costante giurisprudenza costituzionale nei giudizi in via principale deve sussistere, a pena d'inammissibilità, una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto. Sulla necessità che, nei giudizi di legittimità costituzionale in via di azione sussista, a pena d'inammissibilità, una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto d'impugnazione, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 1/2016, 250/2015, 153/2015, 55/2015, 46/2015 e 8/2015.
Massima n. 38869
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Abruzzo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - dell'art. 37, comma 1, del decreto legge n. 133 del 2014, (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 2014) nella parte in cui qualifica come opere di carattere strategico i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale senza la preventiva intesa con le Regioni interessate. La disposizione impugnata, nell'attribuire direttamente il carattere di interesse strategico a tutte le categorie di infrastrutture indicate, non modifica - né espressamente, né implicitamente - le singole discipline di settore, dettate per la localizzazione, la realizzazione ovvero l'autorizzazione all'esercizio di ciascuna delle elencate categorie di infrastrutture. E poiché per ognuna di tali categorie esiste una specifica disciplina procedimentale per la realizzazione e la messa in esercizio delle relative opere, che prevede, in forme diverse, la partecipazione degli enti territoriali, e richiede espressamente l'intesa con la singola Regione interessata, non è dunque la qualificazione in termini di opera rivestente carattere di interesse strategico, in se stessa considerata, a determinare l'asserita lesione. Tale attribuzione - collocata e interpretata alla luce delle specifiche discipline che regolano localizzazione, realizzazione e autorizzazione all'attività - infatti non determina alcuna modifica alle normative di settore prima richiamate, né, di conseguenza - prevedendo queste ultime sempre la necessaria intesa con la Regione interessata - alcuna deroga ai principi, elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, in tema di chiamata in sussidiarietà e di necessaria partecipazione delle Regioni.
Massima n. 38870
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, lett. a ) e c- bis ), del decreto legge n. 133 del 2014, (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 2014), impugnate dalle Regioni Marche e Puglia in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., in quanto non richiederebbe la necessaria intesa con le Regioni interessate per la realizzazione e messa in esercizio dei gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero non sarebbe necessaria l'intesa con le Regioni interessate. La tesi delle ricorrenti è che - a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione impugnata nell'art. 52- quinquies del d.P.R. n. 327 del 2001 - il raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata, previsto dal comma 5 dell'art. da ultimo citato per adottare l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione, non sarebbe più richiesto per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, ma solo per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture lineari energetiche di cui al precedente comma 2. Al contrario, tale lettura - fondata su disarmonie letterali indotte dalla successione cronologica, non coordinata, delle varie disposizioni legislative intervenute nella materia - poggia su un presupposto interpretativo non corretto, che trascura una serie di elementi sistematici di rilievo. Un'interpretazione sistematica induce a ritenere che la cosiddetta intesa "forte" ai fini della localizzazione e realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche sia il modulo procedimentale necessario per assicurare l'adeguata partecipazione delle Regioni allo svolgimento di procedimenti incidenti su una molteplicità di loro competenze. Inoltre, la stessa natura delle cose suggerisce che anche i gasdotti di approvvigionamento o di importazione di gas dall'estero sono da considerare infrastrutture lineari energetiche. Essendo da considerare tali, ai gasdotti in questione è pienamente applicabile il disposto del citato art. 52- quinquies , comma 5, che prevede che l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di ogni infrastruttura lineare energetica sia adottato d'intesa con le Regioni. Sulla necessità prevista dalla legge obiettivo (legge n. 443/2001) di un coinvolgimento delle Regioni interessate, sia in sede di programmazione, mediante lo strumento dell'intesa attinente alla stessa individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare, sia nella successiva fase di approvazione dei relativi progetti nell'ambito del CIPE, allargato ai Presidenti delle Regioni interessate, v. le citate sentenze nn. 303/2003 e 7/2016. Sulla necessità di prevedere la cosiddetta intesa "forte" ai fini della localizzazione e realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche, in quanto modulo procedimentale necessario per assicurare l'adeguata partecipazione delle Regioni allo svolgimento di procedimenti incidenti su una molteplicità di loro competenze, v. la citata sentenza n. 182/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili gli interventi dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) Onlus Ong nei giudizi promossi dalle Regioni Abruzzo, Marche, Puglia e Calabria, con i ricorsi indicati in epigrafe, e della Associazione "Amici del Parco Archeologico di Pantelleria" nel giudizio promosso dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe proposto dalla Regione Calabria avverso l'art. 37 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, in riferimento agli artt. 2, 3, 114, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, e 118 della Costituzione e ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promossa, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dalla Regione Abruzzo, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Abruzzo, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, lettere a) e c-bis), del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., dalle Regioni Marche e Puglia, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 maggio 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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