Corte costituzionale
Ordinanza n. 93/2016
Corte cost., ord. 22 aprile 2016, n. 93
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 93/2016
- Data di deposito
- 22 aprile 2016
- Data di decisione
- 6 aprile 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:93
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 2, decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011
- art. 28, codice di procedura civile
- art. 38, comma 2, codice di procedura civile
- art. 38, comma 3, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 38840
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 - in combinato disposto con gli artt. 28 e 38, secondo e terzo comma, cod. proc. civ. - impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost., nella parte in cui attribuisce la cognizione dell'opposizione in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme del codice della strada alla competenza per territorio inderogabile del giudice del luogo in cui è stata commessa, con conseguente rilevabilità di ufficio dell'incompetenza. Quanto agli artt. 28 e 38, secondo comma, cod. proc. civ., la questione investe due disposizioni inconferenti: la prima stabilisce, infatti, l'inderogabilità della competenza per territorio nei casi in cui essa è «disposta espressamente dalla legge»; la seconda disciplina un profilo che non viene in rilievo nel processo principale. Con riferimento alla rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza riscontrata, il rimettente non deve fare uso del relativo potere poiché è stata ritualmente e tempestivamente proposta dal convenuto eccezione di incompetenza per territorio. Inoltre, va rilevata la totale carenza di indicazione delle ragioni della non manifesta infondatezza della questione riferita all'art. 102 Cost. e il difetto di adeguata motivazione in ordine alla ravvisata lesione degli artt. 3 e 24 Cost., soltanto assertivamente denunciata. A tal fine il rimettente non ha neppure considerato le ordinanze della Corte che hanno dichiarato la manifesta infondatezza di analoga questione poichè la scelta del tradizionale criterio del locus commissi delicti , ancorato ad un riferimento oggettivo desunto dalla vicenda oggetto di giudizio, costituisce espressione di corretto esercizio della discrezionalità spettante al legislatore in tema di regolazione della competenza, essendo del tutto ragionevole che nel luogo in cui si è tenuto il comportamento sanzionato si discuta della legittimità della pretesa punitiva esercitata. Per la manifesta inammissibilità di questioni che investono disposizioni inconferenti, v. le citate ordinanze nn. 269/2015 e 128/2015. Per l'irrilevanza dell'erronea indicazione della disposizione impugnata, precisamente individuata nel contesto dell'ordinanza di rimessione, v. la citata sentenza n. 216/2015. Sul principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, v., tra le molte, le citate ordinanze nn. 55/2016 e 270/2015. Sull'inammissibilità della questione per difetto di adeguata motivazione in ordine alla ravvisata lesione dei parametri evocati, v., ex plurimis , le ordinanze nn. 91/2015 e 52/2015. Sulla scelta del criterio del locus commissi delicti , quale «espressione di corretto esercizio della discrezionalità spettante al legislatore in tema di regolazione della competenza in generale ed in particolare di quella territoriale», v. la citata ordinanza n. 459/2002; v. anche le ordinanze nn. 74/2011, 114/2005; 130/2004, 61/2004, 259/2003, 193/2003 e 75/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), in combinato disposto con gli artt. 28 e 38, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione, dal Giudice di pace di Campana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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