Corte costituzionale
Ordinanza n. 91/2016
Corte cost., ord. 22 aprile 2016, n. 91
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 91/2016
- Data di deposito
- 22 aprile 2016
- Data di decisione
- 23 marzo 2016
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:91
Parametri
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 24, comma 1, Costituzione
- art. 102, comma 2, Costituzione
- VI, disposizioni transitorie della Costituzione
- art. 108, comma 2, Costituzione
- art. 111, comma 1, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 38838
È ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso - per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 102, secondo comma, quest'ultimo in combinato disposto con la VI disposizione transitoria, 108, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost. - dal Tribunale ordinario di Roma, sezione seconda lavoro, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione degli artt. da 1 a 6- bis del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti 28 aprile 1988, nella parte in cui precludono ai dipendenti l'accesso alla tutela giurisdizionale in riferimento alle controversie di lavoro insorte con la Camera stessa. Sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione a sollevare conflitto del ricorrente in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, nonché la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, poiché entrambi i soggetti sono competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono; quanto al profilo oggettivo, il Tribunale ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza della mancanza, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere della Camera dei deputati di deliberare norme regolamentari che precludano l'accesso dei propri dipendenti alla tutela giurisdizionale in riferimento alle controversie di lavoro. Sulla idoneità ad instaurare un giudizio per conflitto di attribuzione di un atto introduttivo che risponda ai contenuti previsti dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953 e dall'art. 24, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, non rilevando la forma dell'ordinanza rivestita dallo stesso, v., ex plurimis , la sentenza n. 315/2006 nonchè le ordinanze nn. 137/2015, 271/2014, 161/2014, 296/2013, 151/2013, 229/2012, 402/2006 e 129/2005. Sull'inesistenza di un termine per sollevare i conflitti di attribuzione tra poteri, in modo da favorirne al massimo la composizione, v. le sentenze nn. 58/2004 e 116/2003, nonché le ordinanze nn. 137/2015 e 61/2000. Sulla legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la volontà del potere cui appartiene , v., ex plurimis , l'ordinanza n. 37/1998. Sulla necessità ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 di disporre la notificazione del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato anche al Senato della Repubblica, stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare, v. le citate ordinanze nn. 327/2011, 241/2011, 104/2011, 211/2010, 8/2008, 186/2005, 185/2005, 178/2001, 102/2000 e 470/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Tribunale ordinario di Roma, sezione seconda lavoro, nei confronti della Camera dei deputati, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale ordinario di Roma, sezione seconda lavoro;
b) che il ricorso e la presente ordinanza, siano notificati, a cura del ricorrente, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in persona dei rispettivi Presidenti, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni dall'ultima notificazione, a norma dell'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2016.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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