Corte costituzionale
Ordinanza n. 86/2016
Corte cost., ord. 13 aprile 2016, n. 86
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 86/2016
- Data di deposito
- 13 aprile 2016
- Data di decisione
- 8 marzo 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:86
Norme oggetto del giudizio
- art. 42, comma 1, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 42, comma 2, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 42, comma 3, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- art. 42, comma 4, decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014
- legge n. 164 del 11 novembre 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38833
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" (convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 2014), promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 117, terzo comma, 118 e 119 Cost. La ricorrente denuncia in modo insufficiente l'asserita esorbitanza delle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica impugnate. Infatti, con riferimento al comma 1, la necessaria ricostruzione del quadro normativo risulta gravemente carente, mentre, con riferimento ai commi 2, 3 e 4, si omette di indicare il percorso logico argomentativo idoneo a collegare la censura ai parametri invocati. Sulla manifesta inammissibilità della censura in cui manca il percorso logico argomentativo idoneo a collegare la censura ai parametri invocati, v. la citata sentenza n. 28/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, promossa, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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