Corte costituzionale
Ordinanza n. 47/2016
Corte cost., ord. 3 marzo 2016, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 47/2016
- Data di deposito
- 3 marzo 2016
- Data di decisione
- 10 febbraio 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:47
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge n. 240 del 30 dicembre 2010
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 27, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, par. 1, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 41, comma 1, carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di Nizza
Massime
Massima n. 38766
È inammissibile, per plurimi motivi, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, impugnato - in riferimento agli artt. 3, 27, 97, 111 e 117, primo comma, Cost, in riferimento all'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e all'art. 41, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - nella parte in cui non prevede una disciplina transitoria volta a regolare i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti universitari nel periodo compreso tra la soppressione del Collegio di disciplina presso il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la costituzione dei nuovi organi disciplinari presso i singoli atenei. In particolare, sussiste un difetto di rilevanza in quanto il petitum del rimettente è volto, attraverso la invocata ultrattività della precedente disciplina, alla temporanea riattribuzione della funzione disciplinare al preesistente Collegio di disciplina; tuttavia, tale diversa distribuzione delle competenze appare estranea all'oggetto del giudizio a quo , in cui è stata contestata la carenza di potere dell'autorità che ha emanato l'atto per intervenuto decorso del termine di estinzione del procedimento. Il petitum risulta, poi, formulato in maniera contraddittoria in quanto il suo accoglimento determinerebbe, paradossalmente, un prolungamento del procedimento, in un contesto caratterizzato da gravi incertezze operative, in evidente contraddizione con le finalità di ripristino della legalità costituzionale dichiaratamente perseguite dall'ordinanza di rimessione. Infine, risulta inesatta l'individuazione della disposizione da sottoporre a scrutinio di costituzionalità poichè la denunciata lesione del diritto dell'incolpato a una pronuncia entro tempi certi e ragionevoli non discende dalla denunciata assenza di una disciplina transitoria, bensì dall'estensione dell'ambito applicativo della sospensione operata dalla legge 240 del 2010; le censure del rimettente, pertanto, non avrebbero dovuto appuntarsi sulla mancanza della disciplina transitoria, bensì sull'estensione delle cause di sospensione del termine di cui al comma 5 dell'art. 10 della citata legge n. 240 del 2010. Sull'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, «[...] non potendosi procedere, in questa sede, ad un sindacato (diverso dal controllo esterno) sul giudizio di rilevanza, espresso dall'ordinanza di rimessione in modo non implausibile e con motivazione tutt'altro che carente», v. la citata sentenza n. 179/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, 97, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in riferimento all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 41, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2016.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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