Corte costituzionale
Ordinanza n. 42/2016
Corte cost., ord. 25 febbraio 2016, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 42/2016
- Data di deposito
- 25 febbraio 2016
- Data di decisione
- 10 febbraio 2016
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:42
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 4, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 8, comma 6, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 8, comma 8, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 8, comma 10, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 46, comma 1, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 46, comma 2, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 47, comma 9, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 47, comma 11, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 47, comma 12, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 46, comma 3, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 46, comma 4, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 46, comma 6, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 8, comma 4, lett. a), decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 8, comma 7, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 47, comma 8, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- legge n. 89 del 23 giugno 2014
Parametri
- art. 5, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 38753
Sono estinti i processi relativi alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in riferimento a plurimi parametri costituzionali - degli artt. 8, commi 4, 6, 7, 8 e 10, 46, commi 1, 2, 3, 4 e 6, e 47, commi 8, 9, 11 e 12, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. Infatti, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara estinti i processi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2016.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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