Corte costituzionale
Ordinanza n. 256/2016
Corte cost., ord. 28 novembre 2016, n. 256
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 256/2016
- Data di deposito
- 28 novembre 2016
- Data di decisione
- 28 novembre 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:256
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge n. 352 del 25 maggio 1970
- art. 16, legge n. 352 del 25 maggio 1970
Parametri
- art. 134, Costituzione
- art. 3, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 37, comma 1, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, Costituzione
- art. 48, Costituzione
- art. 111, comma 6, Costituzione
- art. 111, comma 7, Costituzione
- art. 111, comma 8, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 39171
È dichiarato inammissibile - per carenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953 - il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal CODACONS e dall'avv. Giuseppe Ursini, in proprio, nei confronti della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell'interno e della giustizia, nonché dei delegati (ai sensi dell'art. 6 della legge n. 352 del 1970) dei parlamentari richiedenti il referendum, in relazione alle ordinanze 6 maggio e 8 agosto 2016 dell'Ufficio centrale per il referendum e al d.P.R. 27 settembre 2016, con i quali è stato dichiarato legittimo il quesito referendario e indetto per il 4 dicembre 2016 referendum confermativo di legge costituzionale, in asserita lesione delle prerogative del cittadino-elettore connesse alla libertà di voto sancita dall'art 3 del Primo protocollo addizionale alla CEDU. Nessuno dei due ricorrenti può qualificarsi come potere dello Stato ai sensi dell'art. 134 Cost. La qualità di cittadino elettore della persona fisica che agisce in proprio non comporta che essa sia investita di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarla a sollevare conflitto di attribuzione. L'associazione CODACONS non è titolare di funzioni costituzionalmente rilevanti, bensì delle situazioni soggettive che spettano alle organizzazioni proprie della società civile . Soggetti o organi diversi dallo Stato apparato possono essere parti di un conflitto tra poteri, ai sensi dell'art. 134 Cost. e dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, solo se titolari di una funzione pubblica costituzionalmente rilevante e garantita. ( Precedente citato: ordinanza n. 17 del 1978 ). Il cittadino elettore non è investito di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri. ( Precedente citato: ordinanza n. 284 del 2008 ) . I partiti politici, in quanto organizzazioni proprie della società civile, non sono legittimati a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri. ( Precedente citato: ordinanza n. 120 del 2009 ).
Massima n. 39172
La carenza del requisito soggettivo di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri preclude l'esame delle ulteriori domande articolate nel ricorso (in specie, costituiti dall'istanza di sospensione cautelare del d.P.R. 27 settembre 2016 e dalla richiesta subordinata di autorimessione di questione incidentale di costituzionalità degli artt. 12 e 16 della legge n. 352 del 1970, in riferimento agli artt. 24, 48, 111, commi sesto, settimo e ottavo, 117, primo comma, Cost. e 3 del Primo protocollo addizionale alla CEDU, proposte dal CODACONS e da un cittadino elettore nel ricorso per conflitto tra poteri sorto in relazione agli atti con i quali è stato dichiarato legittimo il quesito referendario e indetto per il 4 dicembre 2016 referendum confermativo di legge costituzionale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal CODACONS (Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) e dall'avv. Giuseppe Ursini, in proprio, nei confronti della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, e nei confronti degli onorevoli Roberto Occhiuto, Stefano Quaranta, Cristian Invernizzi, Ettore Rosato, Maurizio Enzo Lupi, Lorenzo Dellai, nella qualità di delegati ai sensi dell' art. 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), e dei senatori Vito Claudio Crimi, Loredana De Petris, Gian Marco Centinaio, Luigi Enrico Zanda, Renato Schifani e Karl Zeller, nella qualità di delegati ai sensi dell' art. 6 della legge n. 352 del 1970, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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