Corte costituzionale
Ordinanza n. 196/2016
Corte cost., ord. 20 luglio 2016, n. 196
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 196/2016
- Data di deposito
- 20 luglio 2016
- Data di decisione
- 15 giugno 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:196
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 39022
È manifestamente inammissibile, per carente descrizione della fattispecie, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 808- ter cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost., che circoscrive la possibilità di impugnativa del lodo arbitrale irrituale ai motivi in esso elencati, tra i quali non figurano i vizi del consenso, l'incapacità e l'omessa motivazione. Le lacune dell'ordinanza di rimessione - la quale non chiarisce per quale dei motivi indicati, nel caso di specie, le parti hanno impugnato il lodo né prende in considerazione l'orientamento consolidato della Corte di cassazione in base al quale il lodo irrituale è soggetto al regime delle impugnative negoziali in ragione della sua natura di negozio di accertamento - si riflettono nel difetto di motivazione sulla necessità di fare applicazione della disposizione censurata e, quindi, in ordine alla rilevanza della questione rispetto al giudizio a quo. Sulla manifesta inammissibilità della questione per omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di rimessione, che preclude il necessario controllo in punto di rilevanza, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 338/2011, 6/2011, 3/2011, 343/2010, 318/2010, 85/2010, 211/2009, 201/2009 e 191/2009. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per le lacune nella ricostruzione della fattispecie concreta, che si riflettono nel difetto di motivazione sulla necessità di fare applicazione della disposizione censurata e, quindi, in ordine alla rilevanza della questione rispetto al giudizio a quo , v., ex multis , la citata ordinanza n. 269/2015. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni rispetto alle quali il rimettente si è limitato ad affermarne apoditticamente la rilevanza, con la conseguenza che l'incidenza della invocata declaratoria di incostituzionalità, ai fini della decisione da adottare nel giudizio principale, risulta solo ipotetica e virtuale, v. la citata ordinanza n. 34/2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 808-ter del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Terni con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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