Corte costituzionale

Ordinanza n. 100/2016

Corte cost., ord. 6 maggio 2016, n. 100

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
100/2016
Data di deposito
6 maggio 2016
Data di decisione
20 aprile 2016
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:100

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38848

Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97 e 117, primo comma, Cost., dell'art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che consente all'amministrazione di acquisire al proprio patrimonio indisponibile, non retroattivamente e verso corresponsione di un indennizzo al proprietario, il bene immobile utilizzato senza titolo per scopi di interesse pubblico. Dalla stessa descrizione della fattispecie concreta esposta dal rimettente risulta che nel giudizio a quo non è stato adottato alcun provvedimento di acquisizione ex art. 42- bis del T.U. sulle espropriazioni. Pertanto, la relativa emanazione costituisce circostanza solo eventuale, non realizzatasi al momento dell'emissione dell'atto di promovimento. Ciò esclude la necessità di fare applicazione, nel caso in esame, della norma sospettata di incostituzionalità. Sull'inammissibilità dell'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale di soggetti che non hanno la qualità di parte nel processo a quo , né risultano titolari di un interesse qualificato, v. le citate sentenze nn. 2/2016, 236/2015, 221/2015, 210/2015 e 71/2015. In relazione all'impugnato art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001, v. la citata sentenza n. 71/2015 in cui identiche questioni sono state rigettate o dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo A), introdotto dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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