Corte costituzionale
Ordinanza n. 100/2016
Corte cost., ord. 6 maggio 2016, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 100/2016
- Data di deposito
- 6 maggio 2016
- Data di decisione
- 20 aprile 2016
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:100
Norme oggetto del giudizio
- art. 42-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001
- art. 34, comma 1, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- legge n. 111 del 15 luglio 2011
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 38848
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97 e 117, primo comma, Cost., dell'art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che consente all'amministrazione di acquisire al proprio patrimonio indisponibile, non retroattivamente e verso corresponsione di un indennizzo al proprietario, il bene immobile utilizzato senza titolo per scopi di interesse pubblico. Dalla stessa descrizione della fattispecie concreta esposta dal rimettente risulta che nel giudizio a quo non è stato adottato alcun provvedimento di acquisizione ex art. 42- bis del T.U. sulle espropriazioni. Pertanto, la relativa emanazione costituisce circostanza solo eventuale, non realizzatasi al momento dell'emissione dell'atto di promovimento. Ciò esclude la necessità di fare applicazione, nel caso in esame, della norma sospettata di incostituzionalità. Sull'inammissibilità dell'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale di soggetti che non hanno la qualità di parte nel processo a quo , né risultano titolari di un interesse qualificato, v. le citate sentenze nn. 2/2016, 236/2015, 221/2015, 210/2015 e 71/2015. In relazione all'impugnato art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001, v. la citata sentenza n. 71/2015 in cui identiche questioni sono state rigettate o dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo A), introdotto dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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