Corte costituzionale
Sentenza n. 77/2015
Corte cost., sent. 13 maggio 2015, n. 77
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 77/2015
- Data di deposito
- 13 maggio 2015
- Data di decisione
- 24 marzo 2015
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:77
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 3, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- art. 16, comma 4, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- legge n. 135 del 7 agosto 2012
- art. 24-bis, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- art. 1, comma 118, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
- art. 11, comma 8, decreto-legge n. 35 del 8 aprile 2013
- legge n. 64 del 6 giugno 2013
- art. 32, comma 12, bis, legge n. 183 del 12 novembre 2011
- art. 16, comma 9, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
Parametri
- art. 69, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 70, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 75, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, comma 106, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 2, comma 108, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 9, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 83, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 10, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 16, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 3, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 5, statuto regione Sardegna
- art. 6, statuto regione Sardegna
- art. 7, statuto regione Sardegna
- art. 8, statuto regione Sardegna
- art. 116, Costituzione
- art. 49, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 63, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 65, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 3, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 48-bis, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 50, statuto regione Valle d'Aosta
- legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 43, statuto regione Sicilia
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 5, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 12, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 4, comma 1, bis, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 51, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 38344
Sono estinti i processi relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, commi 3 e 4, e 24- bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135) e 1, comma 118, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, impugnati dalla Regione Trentino Alto-Adige e dalle Province di Trento e di Bolzano, in riferimento a plurimi parametri statutari, nella parte in cui impongono alle autonomie ricorrenti di partecipare alle manovre di risanamento della finanza pubblica. Infatti, essendo intervenuto nelle more del giudizio un accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica, la rinuncia ai ricorsi, accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione dei processi.
Massima n. 38345
? cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, commi 3 e 4, e 24- bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge7 agosto 2012, n. 135), 1, comma 118, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e 11, comma 8, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64), impugnati dalla Regione Sardegna, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari, nella parte in cui prevedono la partecipazione della ricorrente alle manovre di risanamento della finanza pubblica. Infatti, essendo intervenuto nelle more del giudizio un accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica, la rinuncia al ricorso, in difetto di accettazione e di un interesse dello Stato a coltivare i giudizi, determina la cessazione della materia del contendere. Sulla cessazione della materia del contendere in difetto di accettazione della parte resistente ed in difetto di un interesse da parte dello Stato a coltivare i giudizi, v. la citata sentenza n. 46/2015.
Massima n. 38346
? cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135) e 1, comma 118, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, impugnati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari, nella parte in cui prevedono la partecipazione della ricorrente alle manovre di risanamento della finanza pubblica. Infatti, essendo intervenuto nelle more del giudizio un accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica, la rinuncia ai ricorsi, in difetto di accettazione della parte resistente, determina la cessazione della materia del contendere. Sulla cessazione della materia del contendere in difetto di accettazione della parte resistente ed in difetto di un interesse da parte dello Stato a coltivare i giudizi, v. la citata sentenza n. 46/2015.
Massima n. 38347
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135) e 1, comma 118, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, impugnati dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. e a plurimi parametri statutari, in quanto impongono alle autonomie speciali una partecipazione, non precedentemente concordata con esse, alle manovre di risanamento della finanza pubblica. Sebbene rispetto ai principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale debba essere privilegiata la via dell'accordo con gli enti ad autonomia speciale, in casi particolari sono ammissibili deroghe al principio pattizio da parte del legislatore statale. L'emergenza finanziaria ben può alimentare interventi settoriali, che, per quanto non oggetto di accordo, pongano, caso per caso, obblighi finanziari a carico delle autonomie speciali, soprattutto in ipotesi come quella della norma impugnata che si colloca in un ampio contesto in cui il principio pattizio è largamente adottato per volontà dello stesso legislatore ordinario. Peraltro, la disposizione censurata, nel definire e quantificare gli ulteriori contributi a carico delle ricorrenti, rinvia alle procedure che verranno determinate in sede di revisione delle norme di attuazione statutaria ed opera transitoriamente, in attesa che il principio dell'accordo sia recepito da quest'ultima fonte. Sull'applicabilità dei principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione speciale anche ai soggetti ad autonomia speciale, v. le citate sentenze nn. 54/2014, 229/2011, 169/2007, 82/2007, 417/2005, 353/2004 e 36/2004. Sulla preferenza dell'accordo rispetto all'applicazione alle autonomie speciali dei principi di coordinamento della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 353/2004. Sulla possibilità di derogare al principio consensualistico, v. le citate sentenze nn. 46/2015, 23/2014 e 193/2012. Sull'impossibilità che l'emergenza finanziaria determini un'alterazione del riparto costituzionale delle competenze, v. le citate sentenze nn. 89/2014 e 39/2013. Sull'ammissibilità, per ragioni di emergenza finanziaria, di interventi settoriali che non siano oggetto di accordo, v. la citata sentenza n. 23/2014. Sull'obbligo per lo Stato di accompagnare gli interventi unilaterali in materia di finanza pubblica con il raggiungimento di un accordo con le autonomie speciali di contenuto più ampio rispetto a quello costituito dalla mera definizione del livello delle spese correnti, v. la citata sentenza n. 19/2015.
Massima n. 38348
? cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 Cost. e plurimi parametri statutari, nella parte in cui impone unilateralmente un contributo a tempo indeterminato, "a decorrere dal 2015", a titolo di partecipazione alle manovre di risanamento della finanza pubblica. Infatti, la norma impugnata è stata tacitamente abrogata dall'art. 1, comma 454, lett. c ), della legge n. 228 del 2012, che ha privato il summenzionato contributo del suo carattere cronologicamente illimitato, così soddisfacendo le pretese delle ricorrenti.
Massima n. 38349
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost. e a plurimi parametri statutari, nella parte in cui prevede che, fino al perfezionamento della procedura di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il contributo delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica sia annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali che spettano loro in base agli statuti e alle norme di attuazione. Infatti, poste attive che permangono nella titolarità della Regione, cui spettano in forza degli statuti e della normativa di attuazione, sono sottratte a un'immediata disponibilità per obbligare l'autonomia speciale a ridurre di un importo corrispondente il livello delle spese. L'accantonamento transitorio delle quote di compartecipazione, in attesa che sopraggiungano le norme di attuazione cui rinvia il citato art. 27, costituisce il mezzo procedurale con il quale le autonomie speciali, anziché essere private definitivamente di quanto loro compete, partecipano al risanamento delle finanze pubbliche, impiegando a tal fine le risorse che lo Stato trattiene. Le quote accantonate rimangono, in tal modo, nella titolarità della Regione e sono strumentali all'assolvimento di un compito legittimamente gravante sul sistema regionale. Naturalmente questa situazione non può protrarsi senza limite, perché altrimenti l'accantonamento si tramuterebbe di fatto in appropriazione. Ma, nell'attuale contesto emergenziale, ove è particolarmente forte l'esigenza di obbligare le Regioni a contenere la spesa, una simile tecnica non viola i parametri dedotti, giacché si risolve nell'omessa erogazione, in via transitoria, di somme che le ricorrenti non avrebbero potuto comunque impiegare per incrementare il livello della spesa. Sull'istituto della riserva, mediante il quale lo Stato sottrae in via definitiva all'ente territoriale una quota di compartecipazione al tributo erariale che gli sarebbe spettato e se ne appropria al fine di soddisfare proprie finalità, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 145/2014, 97/2013 e 198/1999. Sull'istituto dell'accantonamento, tramite il quale poste attive che permangono nella titolarità della Regione sono sottratte ad un'immediata disponibilità, v. la citata sentenza n. 23/2014.
Massima n. 38350
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost. e a plurimi parametri statutari, in quanto il contributo ivi previsto a titolo di partecipazione delle autonomie speciali alle manovre di risanamento della finanza pubblica impedirebbe l'adeguato svolgimento delle funzioni amministrative cui esse sono preposte. L'assunto delle ricorrenti è, tuttavia, privo di qualunque dimostrazione. Sull'infondatezza della questione di legittimità costituzionale per assunto non dimostrato, v. le citate sentenze nn. 26/2014 e 23/2014.
Massima n. 38351
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost. e a plurimi parametri statutari - dell'art. 16, comma 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), il quale, aggiungendo un comma 12- bis all'art. 32 della legge n. 183 del 2011, prevede che, in caso di mancato accordo tra Stato e autonomie speciali in materia di finanza pubblica entro il 31 luglio di ciascun anno, gli obiettivi di queste ultime sono unilateralmente rideterminati applicando all'obiettivo fissato con l'ultimo accordo i "miglioramenti" ivi indicati, ovvero tenendo in conto ulteriori contributi a carico delle Regioni e delle Province autonome. Non sussiste lesione del principio consensualistico in quanto la disposizione impugnata, regolando l'ipotesi che l'accordo non si perfezioni nei termini previsti, recupera, a tal fine, l'ultimo degli obiettivi concordati, apportandovi correttivi già operanti in forza delle disposizioni che pongono contributi a carico delle autonomie speciali, e, in tal modo, fa salvo, come è possibile, il suddetto principio. Né viene lesa l'autonomia finanziaria regionale, posto che si è in presenza di vincoli transitori al livello generale della spesa, che per lo più preservano l'autonomia regionale circa i modi di perseguimento dell'obiettivo programmato. Sull'infondatezza delle censure di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 12, della legge n. 183 del 2011 in relazione all'imposizione unilaterale e preventiva di misure a carico delle autonomie speciali, v. la citata sentenza n. 19/2015. Sull'assenza di lesione dell'autonomia finanziaria regionale in presenza di vincoli transitori al livello generale di spesa, v. la citata sentenza n. 36/2004.
Massima n. 38352
È inammissibile, per carenza di autonoma lesività della disposizione impugnata, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost. e a plurimi parametri statutari - dell'art. 24- bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), il quale prevede che il suddetto decreto si applica alle autonomie speciali secondo le procedure stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. Tale clausola di salvaguardia non ha alcuna capacità lesiva poiché non dipende da essa l'applicabilità alla ricorrente delle disposizioni di cui al precedente art. 16, commi 3 e 4, le sole suscettibili di impugnazione allo scopo di rimuovere le violazioni dedotte dalla ricorrente. Sull'applicabilità diretta alle autonomie speciali dell'art. 16, commi 3 e 4, del d.l. n. 95 del 2012, v. la citata sentenza n. 219/2013.
Massima n. 38353
? cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in riferimento a parametri statutari, in quanto prevede che nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Tale norma si collega al procedimento di riordino delle Province indicato dal successivo art. 17 del medesimo decreto, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 220 del 2013. Di conseguenza, non può trovare applicazione un divieto strettamente collegato a una norma espunta dall'ordinamento; né la ricorrente ha dedotto che, nel breve periodo di vigenza dell'art. 17, esso ha impedito il perfezionamento di procedure di assunzione eventualmente in corso. Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 17 del d.l. n. 95 del 2012, v. la citata sentenza n. 220/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara estinti i processi relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, commi 3 e 4, e 24-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 1, comma 118, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), promosse dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;
2) dichiara cessata la materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, commi 3 e 4, e 24-bis del d.l. n. 95 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, agli artt. 6, 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara cessata la materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 118, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), promosse, in riferimento agli artt. 3, 117 e 119 Cost., agli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge costituzionale n. 3 del 1948 e al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara cessata la materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., agli artt. 7 e 8 dello statuto regionale speciale e al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara cessata la materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, e dell'art. 1, comma 118, della legge n. 228 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 3, 116 e 119 Cost., agli artt. 49, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe;
6) dichiara cessata la materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 4, comma 1-bis, e 51 dello statuto regionale speciale, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24-bis del d.l. n. 95 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 2, lettera a), 3, lettera f), 4, 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), nonché in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. e ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, quest'ultimo desunto dagli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe;
8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo vigente a seguito dell'art. 11, comma 8, del d.l. n. 35 del 2013, e dell'art. 1, comma 469, della legge n. 228 del 2012, nonché le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 118, della legge n. 228 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 2, lettera a), 3, lettera f), 4, 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale n. 4 del 1948, alla legge n. 690 del 1981, nonché in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. e ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, quest'ultimo desunto dagli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con i ricorsi indicati in epigrafe;
9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo vigente a seguito dell'art. 11, comma 8, del d.l. n. 35 del 2013, e dell'art. 1, comma 469, della legge n. 228 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;
10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 118, della legge n. 228 del 2012, promosse, in riferimento all'art. 43 dello statuto regionale speciale, all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 e al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;
11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 95 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 2, lettera a), 3, lettera f), 4, 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale n. 4 del 1948, alla legge n. 690 del 1981, nonché in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. e ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, quest'ultimo desunto dagli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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