Corte costituzionale

Sentenza n. 33/2015

Corte cost., sent. 12 marzo 2015, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
33/2015
Data di deposito
12 marzo 2015
Data di decisione
25 febbraio 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:33

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge della Regione siciliana n. 15 del 20 novembre 2008
  • art. 2, comma 2, legge della Regione siciliana n. 15 del 20 novembre 2008
  • art. 2, comma 3, legge della Regione siciliana n. 15 del 20 novembre 2008

Parametri

Massime

Massima n. 38266

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 20 novembre 2008, n. 15 (Misure di contrasto alla criminalità organizzata), in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 27, secondo comma, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lett. h ) ed l ), Cost., è inammissibile l'intervento della Zimmer s.r.l. in quanto il soggetto non riveste il ruolo di parte nel giudizio principale né è portatore di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. L'inammissibilità non viene meno per la circostanza secondo cui il giudizio, di cui è parte il soggetto che aspiri a intervenire, sia stato sospeso in attesa dell'esito di quello incidentale di legittimità costituzionale scaturito da altro indipendente giudizio; l'opposta soluzione si risolverebbe nella sostanziale soppressione del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale e nell'irrituale esonero del giudice a quo dal potere-dovere di motivare adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione. Sulla legittimazione dei soggetti portatori di interessi qualificati, immediatamente inerenti al rapporto dedotto in giudizio, v., ex plurimis , ordinanza allegata alla sentenza n. 236/2014. Sulla inammissibilità dell'intervento di terzo, parte in un giudizio sospeso in attesa dell'esito di quello incidentale di legittimità costituzionale scaturito da altro indipendente giudizio, v. le citate sentenze nn. 151/2009 e 470/2002; ordinanze nn. 119/2008 e 179/2003, nonchè ordinanza allegata alla sentenza n. 304/2011.

Massima n. 38267

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. h ), Cost., l'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 20 novembre 2008, n. 15, in quanto prevede, per gli appalti di importo superiore ai centomila euro, da un lato, la tracciabilità dei flussi finanziari attraverso l'obbligo per gli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente unico sul quale far confluire tutte le somme relative all'appalto, pena la risoluzione del contratto per inadempimento (comma 1); dall'altro, la risoluzione del contratto in ipotesi di rinvio a giudizio, per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, del legale rappresentante o di un dirigente dell'impresa aggiudicataria (comma 2). Le disposizioni censurate, sia per la finalità che per l'oggetto materiale su cui incidono, nonché per gli strumenti normativi impiegati, vanno ricondotte alla materia, di esclusiva competenza statale, «ordine pubblico e sicurezza», che ha per oggetto le misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico. Inoltre, nel caso in esame vengono in rilievo misure specifiche di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, il cui carattere fondamentale consiste proprio nella conformazione uniforme su tutto il territorio dello Stato e nella coerenza sistematica con l'intero impianto della legislazione nazionale, finalizzata a combattere la penetrazione della malavita nelle commesse pubbliche. Ogni ulteriore profilo di censura rimane assorbito. Per l'affermazione secondo cui, poiché l'attività contrattuale della pubblica amministrazione non può identificarsi in una materia a sé, ma «rappresenta un'attività che inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica», le questioni di costituzionalità devono essere esaminate «in rapporto al contenuto precettivo delle singole disposizioni impugnate, al fine di stabilire quali siano gli ambiti materiali in cui esse trovano collocazione», nonché alla luce della ratio dell'intervento legislativo, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 401/2007 e 69/2011. Sulla materia, di esclusiva competenza statale, «ordine pubblico e sicurezza», che ha per oggetto le «misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico», v., ex plurimis , sentenza n. 118/2013. Sull'appartenenza a detto ambito di competenza della tracciabilità dei flussi finanziari pubblici attraverso l'utilizzo di un unico conto corrente, v. la citata sentenza n. 35/2012). Sulla competenza esclusiva in materia di «ordine pubblico e sicurezza», rispetto alla quale l'estraneità del legislatore regionale è affermata anche in presenza dell'autonomia speciale statutariamente accordata alla Regione siciliana, v. le citate sentenze nn. 35/2012 e 55/2001.

Massima n. 38268

È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Sicilia 20 novembre 2008, n. 15, in ragione della stretta ed inscindibile connessione con i commi 1 e 2, del medesimo art. 2, già dichiarati costituzionalmente illegittimi, dei quali presuppone l'applicazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 20 novembre 2008, n. 15 (Misure di contrasto alla criminalità organizzata);

2) dichiara in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) - l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione siciliana n. 15 del 2008.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze