Corte costituzionale
Sentenza n. 251/2015
Corte cost., sent. 3 dicembre 2015, n. 251
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 251/2015
- Data di deposito
- 3 dicembre 2015
- Data di decisione
- 4 novembre 2015
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:251
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 518, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
Parametri
Massime
Massima n. 38647
È inammissibile, perché privo di legittimazione ad causam , l'intervento di soggetti privi di potestà legislativa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - che sostituisce l'art. 80 del d.P.R. n. 670 del 1972, attribuendo alle Province autonome di Trento e Bolzano competenza legislativa in materia di finanza locale - promosso dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 11, 23,117, primo comma e 120 Cost. Il giudizio di costituzionalità delle leggi promosso in via principale si svolge infatti esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette la partecipazione di quelli cui tale potestà difetti, ferma restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, l'eventuale esperibilità degli altri mezzi di tutela giurisdizionale. Sul difetto di legittimazione nei giudizi di legittimità in via di azione dei soggetti privi di potestà legislativa, v. le citate sentenze nn. 118/2015, 31/2015, 210/2014, 285/2013, 118/2013, 245/2012, 114/2012, 105/2012, 69/2011, 33/2011 e 278/2010. Sulla legittimazione nei giudizi per conflitto di attribuzione dei soggetti privi di potestà legislativa, v. le citate sentenze nn. 386/2005 e 154/2004.
Massima n. 38648
È inammissibile, per genericità delle censure sollevate, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1. comma 518, della legge 27 dicembre del 2013, n. 147, impugnato dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 11, 23,117, primo comma e 120 Cost. in quanto, sostituendo l'art. 80 del d.P.R. n. 670 del 1972, attribuisce alle Province autonome di Trento e Bolzano competenza legislativa in materia di finanza locale. La ricorrente si è limitata a un elenco cumulativo, generico e indistinto di norme, senza alcuna motivazione in ordine all'asserito contrasto tra la norma impugnata e i parametri richiamati, e senza indicare, neppure in modo sintetico, né quale argomentazione di merito porre a fondamento della richiesta di illegittimità costituzionale, né le competenze proprie che sarebbero state così pregiudicate. In particolare, evocando la lesione di parametri che esulano da quelli che attengono al riparto di competenza tra Stato e Regioni, è incappata in un altro vizio per carenza di motivazione, relativamente alla ridondanza delle denunciate lesioni di siffatti parametri sul medesimo assetto competenziale. Il ricorso, dunque, è stato utilizzato in modo improprio, in quanto non si voleva con esso definire i corretti assetti e rapporti tra enti territoriali, bensì esprimere l'insoddisfazione politica per la differenza di condizione tra la ricorrente, Regione ordinaria, e le resistenti Province autonome a statuto speciale, trascurando che tale diversità di condizione è espressione di una precisa scelta costituzionale (art. 116, comma 1). Sulla necessità che l'atto introduttivo del giudizio non può limitarsi a indicare le norme costituzionali che si assumono violate, ma deve prospettare un argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta di illegittimità costituzionale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 153/2015, 142/2015, 13/2015, 259/2014, 88/2014, 39/2014, 36/2014 e 11/2014. Sull'impossibilità che delle censure generiche e indeterminate possano essere idonee a individuare correttamente la questione di costituzionalità, v. le citate sentenze nn. 199/2012 e 119/2010. Sull'inammissibilità di una censura a tutela delle competenze regionali che prescinda da alcun dato quantitativo concreto, dal quale desumere la lesione dell'autonomia della ricorrente, v. le citate sentenze nn. 97/2013, 241/2012, 298/2009 e 256/2007. Sull'ammissibilità delle questioni, promosse nei giudizi principali, in ordine a parametri diversi da quelli riguardanti il riparto di competenze solo se si prova la ridondanza della violazione di essi su tale riparto, si vedano, ex plurimis , le citate sentenze nn. 153/2015, 89/2015, 13/2015, 79/2014 e 44/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», promossa - in riferimento agli artt. 3, 11, 23, 117, primo comma, e 120 della Costituzione - dalla Regione Veneto, con il medesimo ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 4 novembre 2015ORDINANZARitenuto che la Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Belluno, cui aderisce la Federalberghi Belluno Dolomiti, nonché l'Associazione Albergatori Cortina d'Ampezzo hanno depositato atto di intervento nel giudizio promosso dalla Regione Veneto (reg. ric. n. 21 del 2014) avverso (tra l'altro) l'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», che ha sostituito l'art. 80 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), chiedendo l'accoglimento della richiesta di declaratoria dell'illegittimità costituzionale della legge impugnata.Considerato che il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d'azione ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili;che, pertanto, alla stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 118 e n. 31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013, n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012, n. 69 e n. 33 del 2011, n. 278 del 2010), non è ammesso, nei giudizi di costituzionalità delle leggi promossi in via d'azione, l'intervento di soggetti privi di potere legislativo;che non sono pertinenti i precedenti citati dalla difesa delle associazioni intervenienti (sentenze n. 386 del 2005 e n. 154 del 2004), i quali riguardano i giudizi per conflitto di attribuzioni.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento della Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Belluno, cui aderisce la Federalberghi Belluno Dolomiti, nonché dell'Associazione Albergatori Cortina d'Ampezzo nel giudizio promosso dalla Regione Veneto con il ricorso indicato.F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente
Testo integrale
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