Corte costituzionale

Sentenza n. 250/2015

Corte cost., sent. 3 dicembre 2015, n. 250

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
250/2015
Data di deposito
3 dicembre 2015
Data di decisione
3 novembre 2015
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:250

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 496, lett. b), legge n. 147 del 27 dicembre 2013
  • art. 1, comma 497, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
  • art. 1, comma 496, lett. c), legge n. 147 del 27 dicembre 2013

Parametri

Massime

Massima n. 38641

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lett. b ) e c ), e 497, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione, nella parte in cui stabilisce unilateralmente le quote spettanti a ciascuna Regione della complessiva dotazione di spesa assegnata in termini di competenza eurocompatibile al comparto delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio 2014. La disposizione censurata costituisce un principio in materia di coordinamento della finanza pubblica, rispettoso delle condizioni individuate dalla giurisprudenza della Corte affinché i vincoli posti dallo Stato possano considerarsi non lesivi dell'autonomia delle regioni e degli enti locali. Essa, infatti, si limita a prescrivere un limite complessivo alla spesa in via transitoria ed in vista di specifici obiettivi, lasciando agli enti territoriali ampia libertà di allocazione delle risorse, senza ledere il canone generale di ragionevolezza e di proporzionalità. I principi fondamentali della legislazione statale nella citata materia, in quanto mirano a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in ossequio a parametri costituzionali e ai vincoli europei, non ledono l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria delle regioni; l'eventuale impatto sulla sfera regionale deve infatti considerarsi circostanza di fatto che non incide sul piano della legittimità costituzionale. Non sussiste neanche la asserita violazione del principio di leale collaborazione, sotto il profilo del mancato accordo tra le parti, in quanto il principio evocato viene in rilievo in ipotesi particolari, ossia in presenza di concorrenza di competenze e non anche in caso di competenze chiaramente distinte, come accade nel caso in esame. Per l'affermazione che i vincoli di coordinamento finanziario imposti dallo Stato possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle regioni e degli enti locali quando stabiliscono un limite complessivo che lasci agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra diversi ambiti e obiettivi di spesa, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 297/2009, 289/2008 e 169/2007. Per l'affermazione che la disciplina dettata dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica non deve ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato, v. le citate sentenze nn. 236/2013 e 326/2010. Per l'affermazione che l'equilibrio economico-finanziario e i vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea risultano ancor più pregnanti alla luce del primo comma dell'art. 97 Cost., v. la citata sentenza n. 60/2013. In tema di legittimità dell'incidenza dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica sull'autonomia di spesa delle regioni, v. le citate sentenze nn. 91/2011, 27/2010, 456/2005 e 244/2005. In tema di legittimità dell'incidenza dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica su ogni tipo di potestà legislativa regionale, v. la citata sentenza n. 151/2012. Per l'affermazione che l'eventuale impatto dei principi di coordinamento della finanza pubblica sull'autonomia finanziaria e organizzativa delle regioni costituisce circostanza di fatto che non incide sul piano della legittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 40/2010, 169/2007 e 36/2004. In tema di principio di leale collaborazione in riferimento a casi di concorrenza di competenze, v. le citate sentenze nn. 213/2006, 133/2006, 431/2005, 383/2005, 231/2005, 219/2005, 50/2005, 308/2003 e 303/2003.

Massima n. 38642

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lett. b ) e c ), e 497, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, quinto comma, 119, primo comma, e 120 Cost., nonché ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, nella parte in cui stabilisce unilateralmente le quote spettanti a ciascuna Regione della complessiva dotazione di spesa assegnata in termini di competenza eurocompatibile al comparto delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio 2014. La disposizione censurata costituisce un principio in materia di coordinamento della finanza pubblica, rispettoso delle condizioni individuate dalla giurisprudenza della Corte affinché i vincoli posti dallo Stato possano considerarsi non lesivi dell'autonomia delle regioni e degli enti locali. Essa, infatti, si limita a prescrivere un limite complessivo alla spesa in via transitoria ed in vista di specifici obiettivi, lasciando agli enti territoriali ampia libertà di allocazione delle risorse, senza ledere il canone generale di ragionevolezza e di proporzionalità. I principi fondamentali della legislazione statale nella citata materia, in quanto mirano a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in ossequio a parametri costituzionali e ai vincoli europei, non ledono l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria delle regioni; l'eventuale impatto sulla sfera regionale deve infatti considerarsi circostanza di fatto che non incide sul piano della legittimità costituzionale. Non sussiste neanche la asserita violazione del principio di leale collaborazione, sotto il profilo del mancato accordo delle parti, in quanto il principio evocato viene in rilievo in ipotesi particolari, ossia in presenza di concorrenza di competenze e non anche in caso di competenze chiaramente distinte, come accade nel caso in esame. Non risultano violati, infine, gli artt. 119, primo comma, e 117, quinto comma, Cost., in quanto tali disposizioni si riferiscono rispettivamente alla partecipazione delle regioni alle politiche di contenimento della spesa in attuazione dei vincoli europei ? e non ad una necessaria partecipazione alle decisioni statali in materia di coordinamento finanziario ? e alla partecipazione delle Regioni alla fase di formazione e di attuazione del diritto dell'Unione europea. Per l'affermazione che i vincoli di coordinamento finanziario imposti dallo Stato possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle regioni e degli enti locali quando stabiliscono un limite complessivo che lasci agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra diversi ambiti e obiettivi di spesa, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 297/2009, 289/2008 e 169/2007. Per l'affermazione che la disciplina dettata dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica non deve ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato, v. le citate sentenze nn. 236/2013 e 326/2010. Per l'affermazione che l'equilibrio economico-finanziario e i vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea risultano ancor più pregnanti alla luce del primo comma dell'art. 97 Cost., v. la citata sentenza n. 60/2013. In tema di legittimità dell'incidenza dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica sull'autonomia di spesa delle regioni, v. le citate sentenze nn. 91/2011, 27/2010, 456/2005 e 244/2005. In tema di legittimità dell'incidenza dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica su ogni tipo di potestà legislativa regionale, v. la citata sentenza n. 151/2012. Per l'affermazione che l'eventuale impatto dei principi di coordinamento della finanza pubblica sull'autonomia finanziaria e organizzativa delle regioni costituisce circostanza di fatto che non incide sul piano della legittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 40/2010, 169/2007 e 36/2004. In tema di principio di leale collaborazione, in riferimento a casi di concorrenza di competenze, v. le citate sentenze nn. 213/2006, 133/2006, 431/2005, 383/2005, 231/2005, 219/2005, 50/2005, 308/2003 e 303/2003.

Massima n. 38643

È inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato dalla Regione Puglia, per contrasto con gli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo e quinto comma, Cost., nella parte in cui determina la dotazione di spesa assegnata in termini di competenza eurocompatibile alla ricorrente per il 2014 e per gli anni 2015-2017. La Regione Puglia, infatti, argomenta la presunta illegittimità su una base del tutto ipotetica, non spiegando le ragioni per le quali ritiene che il legislatore statale abbia ripartito la spesa in base alla popolazione residente in ciascuna Regione e non considerando altri aspetti che potrebbero giustificare l'attribuzione di una disponibilità di spesa pro capite differenziata tra le regioni.

Massima n. 38644

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lett. b ) e c ), e 497, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, quinto comma, e 119, primo comma, Cost., poiché - nello stabilire unilateralmente le quote spettanti a ciascuna Regione della complessiva dotazione di spesa assegnata in termini di competenza eurocompatibile al comparto delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio 2014 - non è stato preceduto da una intesa con la Conferenza unificata, ai sensi del d. lgs. n. 281 del 1997. L'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione, in quanto i vincoli procedurali si impongono al legislatore solo laddove previsti da una fonte costituzionale, evenienza che non ricorre nel caso in esame. Per l'affermazione che l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione, v. le citate sentenze nn. 112/2010, 249/2009 e 159/2008.

Massima n. 38645

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lett. b ) e c ), e 497, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma, Cost., nella parte in cui determina unilateralmente le quote spettanti a ciascuna Regione della complessiva dotazione di spesa assegnata in termini di competenza eurocompatibile al comparto delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio 2014. La delibera con cui la Giunta regionale ha disposto la proposizione del ricorso, infatti, non contiene alcun riferimento a tale questione. In tema di difetto della volontà della Giunta regionale di promuovere una questione di legittimità e di conseguente inammissibilità, v. le citate sentenze nn. 309/2013, 220/2013, 27/2008 e 275/2007.

Massima n. 38646

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lett. b ) e c ), e 497, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato dalla Regione Veneto per violazione del principio di ragionevolezza, nella parte in cui determina unilateralmente le quote spettanti a ciascuna Regione della complessiva dotazione di spesa assegnata in termini di competenza eurocompatibile al comparto delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio 2014. La delibera con cui la Giunta regionale ha disposto la proposizione del ricorso, infatti, non contiene alcun riferimento a tale questione. In tema di difetto della volontà della Giunta regionale di promuovere una questione di legittimità e di conseguente inammissibilità, v. le citate sentenze nn. 309/2013, 220/2013, 27/2008 e 275/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni promosse dalla Regione Veneto con il ricorso in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge di stabilità 2014), promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 497, della legge n. 147 del 2013, promossa, in riferimento all'art. 3 Cost., nonché ai principi di razionalità e ragionevolezza e agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119, primo e quinto comma, Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, della legge n. 147 del 2013, promossa, in riferimento agli artt. 117, quinto comma, 119, primo comma, e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, della legge n. 147 del 2013, promossa, in riferimento all'art. 119, primo comma, e all'art. 117, quinto comma, Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, della legge n. 147 del 2013, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, e all'art. 119, primo comma, Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lettere b) e c), e 497, della legge n. 147 del 2013, promossa, in riferimento al principio di ragionevolezza, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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