Corte costituzionale

Sentenza n. 245/2015

Corte cost., sent. 3 dicembre 2015, n. 245

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
245/2015
Data di deposito
3 dicembre 2015
Data di decisione
4 novembre 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:245

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 388, legge n. 147 del 27 dicembre 2013

Parametri

Massime

Massima n. 38629

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, 118 e 119 Cost., in quanto prevede che i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. n. 196 del 2009 non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del demanio non abbia espresso nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. Nell'ambito della propria competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. Non risulta violata la potestà legislativa statale nella materia concorrente del «coordinamento della finanza pubblica» con conseguente lesione delle prerogative regionali, posto che la disposizione impugnata, riguardando il rinnovo del contratto di locazione e subordinandolo a determinate condizioni, nonché prevedendone la nullità in caso di mancata verificazione delle stesse, è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento civile». Altresì, non è fondata la censura relativa all'assenza dell'intesa con la Regione o del parere della Conferenza unificata: tali adempimenti, in quanto riferiti alle modalità di adozione della norma, non sono necessari e ciò è tanto più evidente in presenza di una competenza esclusiva dello Stato. Infine, non risultano violati i canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell'obiettivo perseguito rispetto all'incidenza sull'autonomia privata regionale, in quanto se lo Stato si fa portatore dell'interesse al coordinamento della finanza pubblica, trattandosi della valorizzazione dei beni demaniali e dei conseguenti risparmi, è evidente che tali finalità non possono essere utilmente perseguite se non con meccanismi in grado di impedire comportamenti non coerenti con esse. La lesione dei summenzionati parametri risulta insussistente anche in relazione alle modalità procedimentali e sanzionatorie con cui l'interesse pubblico viene perseguito. La scelta dell'Agenzia del demanio quale interlocutore della Regione deve ritenersi legittima in quanto ad essa compete la gestione e la valorizzazione del demanio statale, oltre ad essere l'unica detentrice di un patrimonio di conoscenze del mercato immobiliare nazionale nel suo complesso. In merito al procedimento, il rilascio del nulla osta presuppone lo svolgimento di un procedimento ai sensi della l. n. 241 del 1990. Tale normativa riconosce le più ampie garanzie agli interlocutori dell'autorità decidente. Anche l' iter temporale risulta adeguato, in quanto è nella logica di una corretta amministrazione che la Regione, da parte sua, fornisca tempestivamente all'Agenzia del demanio gli elementi necessari per valutare gli aspetti specifici e concreti della situazione e che quest'ultima, a sua volta, si esprima sulla disponibilità di un bene adeguato all'esigenza della Regione, con il pieno coinvolgimento della stessa ed in termini congrui. Infine, la nullità comminata in caso di rinnovo non consentito non lede il canone di proporzionalità giacché tale sanzione è prevista quale conseguenza della violazione di una norma imperativa. Sull'ammissibilità, nei giudizi in via principale, delle questioni prospettate in termini dubitativi o alternativi, purché le interpretazioni non siano implausibili ed irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, v. le citate sentenze nn. 412/2014, 269/2014, 144/2014, 207/2014 e 278/2010. Sull'individuazione della materia cui va ricondotta la disciplina censurata alla luce dei criteri della ratio , della finalità, del contenuto e dell'oggetto della disciplina stessa, v. le citate sentenze nn. 167/2014 e 121/2014. Sulla non necessarietà dell'intesa con la Regione o del parere della Conferenza unificata in quanto adempimenti riferiti alle modalità di adozione della norma, v. le citate sentenze nn. 36/2014, 121/2013, 372/2008 e 222/2008.

Massima n. 38630

? costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 42 Cost., l'art. 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di Stabilità 2014) nella parte in cui prevede «non abbia espresso il nulla osta» anziché «espresso il diniego di nulla osta». Infatti, viola i canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell'obiettivo perseguito rispetto all'incidenza sull'autonomia privata regionale la previsione da cui discende l'impossibilità di rinnovare i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. n. 196 del 2009, dal mero silenzio serbato dall'Agenzia del demanio entro il termine legislativamente predeterminato per rilasciare il nulla osta al rinnovo dei summenzionati contratti. La compressione dell'autonomia regionale non può derivare da una mera omissione, ma solo da comprovate esigenze di tutela dell'interesse pubblico.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), nella parte in cui prevede «non abbia espresso il nulla osta» anziché «espresso il diniego di nulla osta»;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 388, della legge n. 147 del 2013, promossa, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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