Corte costituzionale
Sentenza n. 239/2015
Corte cost., sent. 19 novembre 2015, n. 239
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 239/2015
- Data di deposito
- 19 novembre 2015
- Data di decisione
- 3 novembre 2015
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:239
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 526, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
- art. 1, comma 527, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 5, statuto regione Sardegna
- art. 6, statuto regione Sardegna
- art. 7, statuto regione Sardegna
- art. 8, statuto regione Sardegna
- art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 75, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 75-bis, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 82, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 83, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 84, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- Titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 49, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 63, comma 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 63, comma 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 2, comma 106, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 2, comma 108, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 27, legge n. 42 del 5 maggio 2009
- art. 2, comma 1, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, comma 1, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 12, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 48-bis, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 50, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 3, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 4, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 5, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 6, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 7, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 119, nel testo novellato dalla legge costituzionale 20.04.2012,n.1, Costituzione
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 43, statuto regione Sicilia
- art. 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 gennaio 2001
Massime
Massima n. 38621
Sono estinti i giudizi - promossi dalle Regioni autonome Sardegna e Friuli Venezia Giulia, nonché dalle Province di Trento e di Bolzano - relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 526 e 527, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014). Infatti, la rinuncia ai ricorsi (conseguente agli accordi conclusi con lo Stato in materia di finanza pubblica), accettata dalla parte resistente costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio. Sull'estinzione del giudizio di legittimità costituzionale a seguito di accettazione della rinuncia al ricorso, v. le citate sentenze nn. 125/2015 e 65/2015, nonché le ordinanze nn. 224/2015 e 214/2015.
Massima n. 38622
? cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 526 e 527, della legge 27 dicembre 2014, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), impugnato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in riferimento agli artt. 2, primo comma, lett. a), 3, primo comma, lett. f), 12, 48- bis e 50 dello Statuto della Valle d'Aosta, ed agli artt. da 2 a 7 della l. 26 novembre 1981, n. 690, nonché in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ed ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, desunti rispettivamente dall'art. 3 e dagli artt. 5 e 120 Cost. La rinuncia al ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - a seguito di impegni specificamente assunti in sede di accordi stipulati con lo Stato in materia di finanza pubblica -, non avendo riportato la formale accettazione del Presidente del Consiglio dei ministri, comporta la cessazione della materia del contendere. Sulla cessazione della materia del contendere in difetto di accettazione della rinuncia al ricorso, v. le citate sentenze nn. 82/2015 e 77/2015, nonché le ordinanze nn. 182/2015 e 62/2015.
Massima n. 38623
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119 Cost., nonché all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli artt. 36 e 43 dello Statuto speciale ed all'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074/1965, in quanto, nel testo originario, stabilisce che «per l'anno 2014, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 240 milioni di euro. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella seguente tabella [...]». Non risulta violato il principio statutario dell'accordo in relazione al concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica in quanto, specie in un contesto di grave crisi economica, il legislatore può discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica. Peraltro, nel caso in esame, la norma impugnata si colloca in un più ampio contesto normativo nel quale il principio pattizio è largamente adottato per volontà dello stesso legislatore statale. Altresì, non risulta violato lo Statuto laddove prevede l'integrale spettanza alla Regione dei tributi erariali riscossi nel suo territorio. Infatti, l'accantonamento transitorio delle quote di compartecipazione al tributo erariale costituisce il mezzo procedurale con il quale l'autonomia speciale, anziché essere privata definitivamente di quanto le compete, partecipa a quel risanamento, impiegando a tal fine le risorse che lo Stato trattiene. Le quote accantonate rimangono, in tal modo, nella titolarità della Regione e sono strumentali all'assolvimento di un compito legittimamente gravante sul sistema regionale. Infine, non fondato è l'asserito pregiudizio della funzione amministrativa della Regione. Nell'ambito dei rapporti tra Stato e Regioni sono legittime le riduzioni delle risorse, purché non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa e, in definitiva, non rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione dispone per l'adempimento dei propri compiti. Nel caso di specie, la Regione non ha fornito alcuna prova al fine di consentire di apprezzare l'incidenza negativa delle riduzioni di provvista finanziaria sull'esercizio delle proprie funzioni. Sull'irrilevanza, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, della stipula di un accordo contenente una clausola che obblighi la Regione a rinunciare ai ricorsi pendenti, v. le citate sentenze nn. 176/2015, 125/2015, 77/2015 e 19/2015. Sull'applicabilità dei principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale anche ai soggetti ad autonomia speciale, v. le citate sentenze nn. 82/2015, 77/2015, 46/2015, 54/2014, 229/2011, 169/2007, 82/2007, 417/2005, 353/2014 e 36/2004. Sul principio dell'accordo in relazione al concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica e sulla possibilità di derogarvi, v. le citate sentenze nn. 82/2015, 46/2015, 23/2014 e 193/2012. Sulla previsione espressa da parte della disciplina impugnata dello scostamento, in via transitoria, dal principio dell'accordo, v. le citate sentenze nn. 82/2015 e 77/2015. Sulla possibilità di derogare all'art. 27, comma primo, della l. 5 maggio 2009, n. 42 mediante atti successivi aventi pari forza normativa, v. la citata sentenza n. 23/2014. Sulla possibilità per il legislatore di discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità di concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica, fermo restando il rispetto della fonte sovraordinata, v. le citate sentenze nn. 198/2012 e 193/2012. Sulla riserva di competenza a favore delle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata, v. le citate sentenze nn. 241/2012 e 71/2012. Sull'istituto della riserva, v. ex plurimis le citate sentenze nn. 145/2014, 97/2013 e 198/1999. Sull'istituto dell'accantonamento, v. le citate sentenze nn. 77/2015 e 23/2014. Sull'onere probatorio che incombe sul soggetto che lamenti l'irreparabile pregiudizio dell'esercizio delle funzioni, v. ex plurimis le citate sentenze nn. 26/2014 e 23/2014. Sulle riduzioni delle risorse nell'ambito dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni, purché non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complesse esigenze di spesa e non rendano insufficienti i mezzi dei quali la Regione dispone per l'adempimento dei propri compiti, v. le citate sentenze nn. 188/2015, 89/2015, 26/2014, 23/2014, 121/2013, 97/2013, 246/2012, 241/2012, 298/2009, 145/2008, 256/2007 e 431/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara estinti i processi relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 526 e 527, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), promosse dalla Regione autonoma Sardegna, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;
2) dichiara cessata la materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 526 e 527, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, promosse, in riferimento agli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), ed agli artt. da 2 a 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), nonché in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, promosse, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119 della Costituzione, nel testo novellato con legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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