Corte costituzionale

Sentenza n. 233/2015

Corte cost., sent. 19 novembre 2015, n. 233

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
233/2015
Data di deposito
19 novembre 2015
Data di decisione
21 ottobre 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:233

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
  • art. 26, legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
  • art. 27, legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
  • art. 207, legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014
  • art. 208, legge della Regione Toscana n. 65 del 10 novembre 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38604

Sono inammissibili, per genericità ed oscurità delle censure e, comunque, per carenza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - proposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 2006/123/CE, e dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., con riferimento a disposizioni contenute nei decreti legge n. 201 del 2011 e n. 1 del 2012 - relative agli artt. 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65, che istituiscono e disciplinano la conferenza di copianificazione e la sua funzione consultiva. Il ricorso, infatti, censura indistintamente le tre disposizioni, che presentano contenuto eterogeneo, senza specificare quali parti di esse presentino punti di contrasto con i parametri evocati. Peraltro, anche a voler considerare isolatamente le questioni relative all'art. 25, da un lato, e agli artt. 26 e 27, dall'altro, l'impugnativa risulta comunque carente di adeguata motivazione a sostegno. Sulla necessità della precisa individuazione dell'oggetto delle censure, v. le citate sentenze nn. 82/2015 e 22/2013. Per l'affermazione che, nel giudizio in via principale, il ricorrente ha l'onere di precisare l'oggetto del ricorso, anche per consentire alla parte resistente di svolgere adeguatamente le proprie difese, v. la citata sentenza n. 213/2003. In tema di inammissibilità per carenza assoluta di argomenti a sostegno dell'impugnazione, v. le citate sentenze nn. 8/2014, 272/2013, 22/2013 e 8/2013. Per l'affermazione che, nel giudizio in via principale, l'esigenza di un'adeguata motivazione a supporto dell'impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti che in quello in via incidentale, v. le citate sentenze nn. 82/2015, 259/2014, 309/2013, 272/2013, 162/2013, 114/2011 e 251/2009 e la citata ordinanza n. 123/2012.

Massima n. 38605

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 207 e 208 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65, i quali prevedono che opere ed interventi edilizi abusivi - eseguiti ed ultimati, in assenza di titolo abilitativo o in difformità dal medesimo, rispettivamente in data anteriore al 1° settembre 1967 o al 17 marzo 1985 - in deroga alla disciplina generale dettata dalla medesima legge regionale, comportino l'applicazione di sole sanzioni amministrative pecuniarie, per le ipotesi in cui la valutazione discrezionale dell'amministrazione comunale competente per territorio conduca ad escludere la persistenza di un interesse attuale al ripristino dello status quo ante . Nell'ambito della materia di competenza concorrente «governo del territorio», in cui rientrano le disposizioni censurate, spetta al legislatore statale la scelta sull' an , sul quando e sul quantum della sanatoria, potendo il legislatore regionale intervenire solo per quanto riguarda l'articolazione e la specificazione di tali disposizioni. Le disposizioni oggetto del presente giudizio, invece, ponendosi in contrasto con precedenti normative statali, mirano illegittimamente ad introdurre un condono edilizio extra ordinem , seppur subordinandone gli effetti tipici alla previa valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa. Non assume rilievo, al riguardo, la presunta coerenza delle disposizioni con gli approdi di una parte della giurisprudenza amministrativa secondo cui anche le sanzioni edilizie devono essere applicate previa comparazione e valutazione di prevalenza dell'interesse pubblico; ciò non solo perché tale opzione ermeneutica non costituisce "diritto vivente", data l'esistenza di un opposto orientamento del Consiglio di Stato, ma anche perché un suo eventuale riconoscimento normativo non potrebbe che provenire dal legislatore statale. (Restano assorbite le ulteriori censure). Per l'affermazione che la normativa in tema di opere e interventi edilizi abusivi afferisce alla materia «governo del territorio», v. le citate sentenze nn. 272/2013 e 102/2013. In tema di compiti, rispettivamente, dello Stato e delle Regioni nella materia «governo del territorio», v. le citate sentenze nn. 167/2014 e 401/2007. Per l'affermazione che, in tema di condono edilizio straordinario, spetta al legislatore statale il compito di disciplinare i profili penalistici, v. le citate sentenze nn. 49/2006, 70/2005 e 196/2004. Per l'affermazione che, in tema di condono edilizio straordinario, spettano al legislatore statale le scelte di principio sull' an , sul quando e sul quantum , v. le citate sentenze nn. 225/2012 e 70/2005. Per l'affermazione che, in tema di condono edilizio straordinario, competono al legislatore regionale l'articolazione e la specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale, v. le citate sentenze nn. 225/2012, 49/2006 e 196/2004. Nel senso che esula dalla competenza regionale il potere di ampliare i limiti applicativi della sanatoria, v. la citata sentenza n. 290/2009. Nel senso che esula dalla competenza regionale il potere di allargare l'area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato, v. la citata sentenza n. 117/2015. Sull'esigenza di uniforme trattamento sull'intero territorio nazionale in relazione a scelte così delicate in materia edilizia, v. la citata sentenza n. 164/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 207 e 208 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26 e 27 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65, promosse, in riferimento all'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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