Corte costituzionale
Sentenza n. 19/2015
Corte cost., sent. 26 febbraio 2015, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 19/2015
- Data di deposito
- 26 febbraio 2015
- Data di decisione
- 10 febbraio 2015
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:19
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, legge n. 183 del 12 novembre 2011
- art. 32, comma 1, legge n. 183 del 12 novembre 2011
- art. 32, comma 10, legge n. 183 del 12 novembre 2011
- art. 32, comma 12, legge n. 183 del 12 novembre 2011
- art. 32, comma 13, legge n. 183 del 12 novembre 2011
- art. 32, comma 16, legge n. 183 del 12 novembre 2011
- art. 32, comma 17, legge n. 183 del 12 novembre 2011
- art. 32, comma 19, legge n. 183 del 12 novembre 2011
- art. 32, comma 22, legge n. 183 del 12 novembre 2011
- art. 32, comma 24, legge n. 183 del 12 novembre 2011
- art. 32, comma 25, legge n. 183 del 12 novembre 2011
- art. 32, comma 26, legge n. 183 del 12 novembre 2011
- art. 32, comma 11, legge n. 183 del 12 novembre 2011
- art. 32, comma 23, legge n. 183 del 12 novembre 2011
Parametri
- art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 75, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 83, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 15 luglio 1988
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 9, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 10, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 16, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 17, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 18, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 2, comma 106, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 3, Costituzione
- art. 74, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 117, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, comma 1, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 12, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 48-bis, statuto regione Valle d'Aosta
- legge n. 690 del 26 novembre 1981
- decreto legislativo n. 434 del 28 dicembre 1989
- art. 5, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 50, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 43, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 38237
È cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012) - impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, numero 1, 9, numero 10, 16, 75, 79, 81, 83, 103, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, a varie norme di attuazione dello stesso statuto nonché all'art. 2, comma 106, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) - che detta le regole del patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definendo, per ciascuna, la misura del risparmio da conseguire. La rinuncia al ricorso della Provincia autonoma - a seguito di impegni specificamente assunti in sede di accordi stipulati con il Ministro dell'economia e delle finanze in materia di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, commi 454 e 456, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - non avendo riportato la formale accettazione del Presidente del Consiglio dei ministri, comporta la cessazione della materia del contendere.
Massima n. 38238
È cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012) - impugnato dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento all'art. 3 Cost., agli artt. 74, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 dello statuto del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) ed in relazione all'art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992 ed all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - che detta le regole del patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definendo, per ciascuna, la misura del risparmio da conseguire. Infatti, la rinuncia al ricorso della Provincia autonoma - a seguito di impegni specificamente assunti in sede di accordi stipulati con il Ministro dell'economia e delle finanze in materia di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, commi 454 e 456, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - non avendo riportato la formale accettazione del Presidente del Consiglio dei ministri, comporta la cessazione della materia del contendere.
Massima n. 38239
È cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012) - impugnato dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 79, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, al d.lgs. n. 268 del 1992 ed agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 - che detta le regole del patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definendo, per ciascuna, la misura del risparmio da conseguire. Infatti, la rinuncia al ricorso della Regione - a seguito di impegni specificamente assunti in sede di accordi stipulati con il Ministro dell'economia e delle finanze in materia di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, commi 454 e 456, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - non avendo riportato la formale accettazione del Presidente del Consiglio dei ministri, comporta la cessazione della materia del contendere.
Massima n. 38240
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012) - impugnato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento agli artt. 3 (principio di ragionevolezza), 5 e 120 (principio di leale collaborazione) Cost., al principio di autonomia finanziaria spettante statutariamente alla Regione ai sensi degli artt. 2, primo comma, lett. a ), 3, primo comma, lett. f ), 12, 48- bis e 50 dello statuto e della relativa normativa di attuazione (legge n. 690 del 1981), - nella parte in cui riguarda il concorso alla manovra finanziaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 20, comma 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'art. 14, comma 1, lett. b ), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, indicante, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, secondo una tabella articolata, l'entità dei singoli contributi posti a carico di ciascuna delle autonomie speciali. L'asserita determinazione unilaterale del contributo delle somme iscritte nella tabella, non preventivamente concordato con le Regioni e le Province autonome, appare funzionale alla manovra finanziaria che lo Stato italiano, in quanto membro dell'Unione europea, è tenuto ad adottare per dimostrare il rispetto dei vincoli di bilancio previsti o concordati in ambito dell'Unione europea, i cui tempi di presentazione sono stati anticipati dall'introduzione del cosiddetto semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche. Non è esatto sostenere che il contributo, così come determinato dalla legge di stabilità, non sia negoziabile in assoluto in quanto, prendendo la manovra di finanza pubblica a riferimento il totale dei contributi delle autonomie speciali, questi ultimi potrebbero essere singolarmente rimodulati a condizione dell'invarianza del saldo complessivo, così come da ultimo espressamente enunciato nell'art. 46, comma 4, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66. Secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, peraltro confermata dalla prassi ed in particolare dalla morfologia degli ultimi accordi stipulati in questa materia tra Governo ed autonomie speciali, lo strumento dell'accordo serve a determinare nel loro complesso punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei vincoli europei, sia al fine di evitare che il necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti consentiti l'autonomia finanziaria ad esse spettante. Pertanto, ferme restando le misure finanziarie di contenimento della spesa concordate in sede europea, le risorse disponibili nel complesso della finanza pubblica allargata ben possono essere riallocate, a seguito di accordi, anche ad esercizio inoltrato. La disposizione impugnata, infine, fissando le ripartizioni previste dalla relativa tabella, non viola i criteri prefissati per il riparto del sacrificio tra le autonomie speciali in quanto deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato attraverso il combinato disposto con l'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, che prevedeva in subiecta materia , oltre che alcuni criteri di massima, soprattutto il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Sull'affermazione in base alla quale il principio dell'accordo non implica un vincolo di risultato, bensì di metodo, che richiede necessarie fasi dialogiche, quanto meno articolate nello schema proposta-risposta, replica-controreplica, v. la citata sentenza n. 379/1992. Sul tema delle relazioni finanziarie dello Stato con le Regioni a statuto speciale, v. la citata sentenza n. 95/2013. Sull'impossibilità che l'adozione unilaterale dei criteri per il riparto del concorso individuale delle autonomie speciali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica venga prevista come mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa, in violazione del principio di leale collaborazione, v. le citate sentenze nn. 39/2013 e 179/2012. Sulla necessità che il contributo collaborativo dello Stato in sede istruttoria e nella sede collegiale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non si riduca alla mera attesa della scadenza del termine, v. la sentenza n. 39/2013.
Massima n. 38241
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 10 e 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012) - impugnato, in riferimento agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana - nella parte in cui riguarda il concorso alla manovra finanziaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - di cui all'art. 20, comma 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni - aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'art. 14, comma 1, lett. b ), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, indicante, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, secondo una tabella articolata, l'entità dei singoli contributi posti a carico di ciascuna delle autonomie speciali e nella parte in cui conferma per le Regioni a statuto speciale la disciplina dei precedenti esercizi finanziari concernente il patto di stabilità cosiddetto "concordato". L'asserita determinazione unilaterale del contributo delle somme iscritte nella tabella, non preventivamente concordato con le Regioni e le Province autonome, appare funzionale alla manovra finanziaria che lo Stato italiano, in quanto membro dell'Unione europea, è tenuto ad adottare per dimostrare il rispetto dei vincoli di bilancio previsti o concordati in ambito dell'Unione europea, i cui tempi di presentazione sono stati anticipati dall'introduzione del cosiddetto semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche. Non è esatto sostenere che il contributo, così come determinato dalla legge di stabilità, non sia negoziabile in assoluto in quanto, prendendo la manovra di finanza pubblica a riferimento il totale dei contributi delle autonomie speciali, questi ultimi potrebbero essere singolarmente rimodulati a condizione dell'invarianza del saldo complessivo, così come da ultimo espressamente enunciato nell'art. 46, comma 4, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66. Secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, peraltro confermata dalla prassi ed in particolare dalla morfologia degli ultimi accordi stipulati in questa materia tra Governo ed autonomie speciali, lo strumento dell'accordo serve a determinare nel loro complesso punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei vincoli europei, sia al fine di evitare che il necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti consentiti l'autonomia finanziaria ad esse spettante. Pertanto, ferme restando le misure finanziarie di contenimento della spesa concordate in sede europea, le risorse disponibili nel complesso della finanza pubblica allargata ben possono essere riallocate, a seguito di accordi, anche ad esercizio inoltrato. La disposizione impugnata, infine, fissando le ripartizioni previste dalla relativa tabella, non viola i criteri prefissati per il riparto del sacrificio tra le autonomie speciali in quanto deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato attraverso il combinato disposto con l'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, che prevedeva in subiecta materia , oltre che alcuni criteri di massima, soprattutto il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Sull'affermazione in base alla quale il principio dell'accordo non implica un vincolo di risultato, bensì di metodo, che richiede necessarie fasi dialogiche, quanto meno articolate nello schema proposta-risposta, replica-controreplica, v. la citata sentenza n. 379/1992. Sul tema delle relazioni finanziarie dello Stato con le Regioni a statuto speciale, v. la citata sentenza n. 95/2013. Sull'impossibilità che l'adozione unilaterale dei criteri per il riparto del concorso individuale delle autonomie speciali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica venga prevista come mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa, in violazione del principio di leale collaborazione, v. le citate sentenze nn. 39/2013 e 179/2012. Sulla necessità che il contributo collaborativo dello Stato in sede istruttoria e nella sede collegiale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non si riduca alla mera attesa della scadenza del termine, v. la sentenza n. 39/2013.
Massima n. 38242
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012) - impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) nonché al principio di leale collaborazione - che dispone che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12 e 13, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite». La norma non è lesiva dell'autonomia regionale in quanto la sua applicazione è condizionata al rispetto degli statuti delle autonomie speciali, sia in termini procedurali che sostanziali. Il principio dell'autonomia regionale deve essere contemperato con gli obiettivi e i vincoli di risparmio concordati in sede europea, i quali non si esauriscono negli ambiti discrezionali dell'accordo, ma possono - nell'indefettibile rispetto delle norme statutarie - prevedere, come nel caso in esame, forme di riorganizzazione delle funzioni amministrative e del loro riparto tra Stato e Regioni, capaci di produrre effetti favorevoli in termini di efficienza ed economicità. Sulla necessità che il principio dell'autonomia regionale venga contemperato con gli obiettivi e i vincoli di risparmio concordati in sede europea, v. la citata sentenza n. 118/2012.
Massima n. 38243
È cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012) - impugnato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento agli artt. 3, 5, 117, commi 3 e 6, 118, 119, 120, Cost., all'art. 10 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, nonché a diverse disposizioni dello statuto speciale, che prevede che le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole Regioni e dei rispettivi enti locali siano definite, a partire dall'anno 2013, attraverso il sistema dell'«accordo integrato» tra Stato e Regioni. Poiché disposizione impugnata non ha avuto concreta applicazione nei tre anni di vigenza - in quanto la sua entrata in vigore è stata posticipata dall'art. 1, comma 433, lettere a ), b ) e c ), della legge n. 228 del 2012 e successivamente dall'art. 1, comma 505, lettere a ), b ), c ) e d ) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - l' abrogazione prevista dall'art. 1, comma 493, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 a decorrere dal 1° gennaio 2015 è completamente satisfattiva delle pretese della ricorrente.
Massima n. 38244
È cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 22, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012) - impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) nonché al principio di leale collaborazione - che prevede l'applicabilità nei confronti delle Regioni a statuto speciale dei meccanismi sanzionatori di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011, in violazione del meccanismo della previa intesa. Infatti, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 7, comma 1, «nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome», la disposizione impugnata non è più riferibile alla Regione siciliana, in quanto ente territoriale a statuto speciale. Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2011 «nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome», v. la sentenza n. 219/2013.
Massima n. 38245
Sono inammissibili, in quanto motivate per relationem , le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 19, 22, 23, 24 e 25, della legge n. 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012), impugnato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta /Vallée d'Aoste, che prevede il concorso delle autonomie speciali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nonché l'applicazione anche ad esse del sistema sanzionatorio per le violazioni del patto di stabilità. Le relative censure, infatti, sono dedotte in modo puramente assertivo e, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte, neppure il semplice rinvio ad un precedente atto può valere a colmare l'anzidetta lacuna. Per l'inammissibilità di una questione motivata solo per relationem, v. la citata sentenza n. 175/2014.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta /Vallée d'Aoste, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige /Südtirol e dalla Regione siciliana con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012), promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26 della legge n. 183 del 2011, promosse dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26, della legge n. 183 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 22, della legge n. 183 del 2011, promosse dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 19, 22, 23, 24 e 25, della legge n. 183 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta /Vallée d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 10, della legge n. 183 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento al principio di leale collaborazione, agli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in relazione alla normativa di attuazione di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta), nonché in riferimento agli artt. 3, 5, 117, terzo e sesto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione ed all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);
8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 10, 11 e 16 della legge n. 183 del 2011, promosse dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) ed al principio di leale collaborazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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