Corte costituzionale
Sentenza n. 17/2015
Corte cost., sent. 26 febbraio 2015, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 17/2015
- Data di deposito
- 26 febbraio 2015
- Data di decisione
- 27 gennaio 2015
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:17
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 1, bis, decreto-legge n. 136 del 10 dicembre 2013
- legge n. 6 del 6 febbraio 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38235
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 81, 97, 117, terzo comma, 118 e 119, primo, quarto e quinto comma, Cost. - dell'art. 6, comma 1- bis , del d.l. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 6 del 2014, che dispone a decorrere dal 1° gennaio 2015 l'automatico subentro delle Regioni nei rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti dei Commissari delegati per la prevenzione del rischio idrogeologico. Infatti, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, la norma impugnata è stata integralmente sostituita dall'art. 10 del d.l. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 116 del 2014. Tale disposizione, satisfattiva delle ragioni della regione ricorrente, garantisce che le procedure di subentro nelle gestioni Commissariali non gravino in alcun modo sui bilanci regionali, così preservando l'autonomia amministrativa e finanziaria regionale e assicurando il rispetto del principio di corrispondenza tra risorse e funzioni attribuite all'ente territoriale. Inoltre, la norma sopravvenuta (decorrendo dal 25 giugno 2014) ha fatto sì che la disposizione censurata non abbia mai trovato applicazione. Sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dalla costante giurisprudenza costituzionale per dichiarare la cessazione della materia del contendere. In tema di distinzione tra la gestione finanziaria Commissariale e quella della Regione rispetto ai pregressi rapporti di debito e di credito, v. le citate sentenze nn. 79/2012, 108/2010 e 89/2000. Sui limiti del trasferimento della questione di costituzionalità alla disposizione sopravvenuta, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 138/ 2014, 300/2012, 193/2012, 32/2012, 326 /2010, 162/2007 e 137/2004. Sui requisiti, richiesti dal costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 269/2014, 68/2014, 300/2012, 193/2012, 32/2012 e 325/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 febbraio 2014, n. 6, promossa dalla Regione Campania con il ricorso in epigrafe indicato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2015
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente e Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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