Corte costituzionale

Sentenza n. 17/2015

Corte cost., sent. 26 febbraio 2015, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
17/2015
Data di deposito
26 febbraio 2015
Data di decisione
27 gennaio 2015
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:17

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 1, bis, decreto-legge n. 136 del 10 dicembre 2013
  • legge n. 6 del 6 febbraio 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38235

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 81, 97, 117, terzo comma, 118 e 119, primo, quarto e quinto comma, Cost. - dell'art. 6, comma 1- bis , del d.l. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 6 del 2014, che dispone a decorrere dal 1° gennaio 2015 l'automatico subentro delle Regioni nei rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti dei Commissari delegati per la prevenzione del rischio idrogeologico. Infatti, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, la norma impugnata è stata integralmente sostituita dall'art. 10 del d.l. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 116 del 2014. Tale disposizione, satisfattiva delle ragioni della regione ricorrente, garantisce che le procedure di subentro nelle gestioni Commissariali non gravino in alcun modo sui bilanci regionali, così preservando l'autonomia amministrativa e finanziaria regionale e assicurando il rispetto del principio di corrispondenza tra risorse e funzioni attribuite all'ente territoriale. Inoltre, la norma sopravvenuta (decorrendo dal 25 giugno 2014) ha fatto sì che la disposizione censurata non abbia mai trovato applicazione. Sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dalla costante giurisprudenza costituzionale per dichiarare la cessazione della materia del contendere. In tema di distinzione tra la gestione finanziaria Commissariale e quella della Regione rispetto ai pregressi rapporti di debito e di credito, v. le citate sentenze nn. 79/2012, 108/2010 e 89/2000. Sui limiti del trasferimento della questione di costituzionalità alla disposizione sopravvenuta, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 138/ 2014, 300/2012, 193/2012, 32/2012, 326 /2010, 162/2007 e 137/2004. Sui requisiti, richiesti dal costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 269/2014, 68/2014, 300/2012, 193/2012, 32/2012 e 325/2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 febbraio 2014, n. 6, promossa dalla Regione Campania con il ricorso in epigrafe indicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2015

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente e Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze