Corte costituzionale

Sentenza n. 140/2015

Corte cost., sent. 9 luglio 2015, n. 140

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
140/2015
Data di deposito
9 luglio 2015
Data di decisione
9 giugno 2015
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:140

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 112 del 7 ottobre 2013
  • art. 4-bis, decreto-legge n. 91 del 8 agosto 2013
  • art. 4, comma 1, decreto-legge n. 83 del 31 maggio 2014
  • legge n. 106 del 29 luglio 2014
  • art. 2-bis, decreto-legge n. 91 del 8 agosto 2013
  • art. 16, comma 6, decreto-legge n. 83 del 31 maggio 2014
  • art. 16, comma 5, decreto-legge n. 83 del 31 maggio 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38468

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis del d.l. 8 agosto 2013, n. 91 (introdotto dall'art. 1, comma primo, della legge di conversione 7 gennaio 2013, n. 112), impugnato dalla Regione Veneto con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. La norma, modificando l'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, assegna alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e alle soprintendenze il potere, sentiti gli enti locali, di adottare specifiche determinazioni volte a vietare gli usi di attività ambulanti e di posteggio ritenuti non compatibili con la tutela e la valorizzazione delle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico. Essa tuttavia non può essere scrutinata sulla base dei parametri invocati dalla ricorrente in quanto, nei giudizi in via principale, le Regioni possono censurare le leggi statali esclusivamente laddove si dolgano della violazione dei parametri che individuano le loro competenze legislative, potendo dunque invocarne altri solo laddove la loro violazione determini una ridondanza afferente al suddetto riparto di competenze. Sul punto, la ricorrente non ha adeguatamente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza degli evocati parametri, né ha compiutamente indicato le attribuzioni considerate lese e le ragioni dell'asserita violazione. Sui requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per pervenire a una declaratoria di cessazione della materia del contendere v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 17/2015, 8/2015, 2/2015. Sulla possibilità, nei giudizi in via di azione, di invocare da parte delle Regioni parametri diversi da quelli che afferiscono al riparto di competenze solo se la violazione di questi comporta una lesione delle loro attribuzioni legislative, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 79/2014, 44/2014 e 36/2014.

Massima n. 38469

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 31 maggio 2014, n. 83 (convertito dalla legge 29 luglio 2014 n.106), impugnato dalla Regione Veneto con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. La norma, riformulando l'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, assegna ai competenti uffici territoriali del Ministero il potere, d'intesa con i Comuni, di riesaminare le autorizzazioni e le concessioni di suolo pubblico, potendo revocare, anche in deroga alle norme vigenti, quelle non più compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, stabilendo altresì, in tal caso, i criteri per la determinazione dell'eventuale indennizzo. Essa non può essere scrutinata sulla base dei parametri invocati in quanto, nei giudizi in via principale, le Regioni possono censurare le leggi statali esclusivamente laddove si dolgano della violazione dei parametri che individuano le loro competenze legislative, potendo dunque invocarne altri solo laddove la loro violazione determini una ridondanza afferente al suddetto riparto di competenze. Sul punto la ricorrente non ha addotto alcuna argomentazione. Sui requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per pervenire a una declaratoria di cessazione della materia del contendere v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 17/2015, 8/2015, 2/2015. Sulla possibilità, nei giudizi in via di azione, di invocare da parte delle Regioni parametri diversi da quelli che afferiscono al riparto di competenze solo se la violazione di questi comporta una lesione delle loro attribuzioni legislative v., ex plurimis le citate sentenze nn. 79/2014, 44/2014 e 36/2014.

Massima n. 38470

Sono costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 120 Cost. gli artt. 2- bis e 4- bis del d.l. 8 agosto 2013, n.191 (introdotti dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n.112), nella parte in cui non prevedono l'intesa fra Stato e Regioni in tema di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Le disposizioni impugnate, che modificando l'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio attribuiscono rispettivamente ai Comuni, sentito il soprintendente, i poteri di promozione e salvaguardia delle attività commerciali e artigianali tradizionali, e alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e alle soprintendenze il potere, sentiti gli enti locali, di vietare gli usi di attività ambulanti e di posteggio ritenuti non compatibili con la tutela e la valorizzazione delle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico. Il legislatore statale ha ampliato l'originaria portata precettiva del citato art. 52, perseguendo finalità non solo di tutela dei beni culturali, ma anche della valorizzazione e promozione in genere del patrimonio culturale. Tale patrimonio, costituendo un bene intrinsecamente comune e refrattario ad arbitrarie frantumazioni, è affidato alla cura della Repubblica nelle sue varie articolazioni, dovendosi pertanto individuare una ideale contiguità tra le funzioni di tutela (intesa come l'individuazione, la protezione e la conservazione dei beni che costituiscono il patrimonio culturale), affidate alla competenza esclusiva dello Stato, e quelle di valorizzazione (intesa come la migliore conoscenza, fruizione e utilizzo dei medesimi), assegnate invece alla competenza concorrente di Stato e Regioni. Come nel caso in esame tale contiguità può determinare, nella naturale dinamica della produzione legislativa, una situazione di concorrenza di competenze, causata dalla circostanza che la norma statale di tutela detta una disciplina incidente direttamente e non in via riflessa sull'ambito ella valorizzazione. Non potendosi ravvisare in queste occasioni una materia (e una competenza) prevalente sulle altre, e non essendo applicabile il criterio della prevalenza, si impone quello della leale collaborazione tra Stato e sistema delle autonomie, di cui all'art. 120 Cost., il cui precipitato giuridico è l'intesa. (Sono da considerarsi assorbite le ulteriori censure avanzate, riferite agli artt. 117, terzo e quarto comma, art. 118, nonché art. 118, terzo comma, Cost.) Sui requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per pervenire a una declaratoria di cessazione della materia del contendere v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 17/2015, 8/2015, 2/2015. Sui criteri per l'individuazione della materia disciplinata dalla norma censurata, che attengono all'oggetto, alla disciplina e alla ratio , e non invece agli aspetti marginali e riflessi v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 167/2014 e 119/2014. Sulla tutela dei beni culturali come materia-attività, in cui prevale il criterio teleologico per l'individuazione della competenza, v. le citate sentenze nn. 232/2005 e 26/2004. Sulla improponibile frammentarietà della tutela del patrimonio culturale, da affidare alle cure della Repubblica, pur potendo distinguere tra attività di tutela e attività di valorizzazione dei beni costituenti tale patrimonio, v. le citate sentenze nn. 26/2014, 9/2004 e 194/2013. Sulle competenze regionali in materia di commercio e artigianato, nonché sulla competenza regionale per la valorizzazione delle città d'arte a forte vocazione turistica, v. le citate sentenze nn. 49/2014, 251/2013 e 247/2010. Sui casi di una concorrenza di competenze, senza che sia individuabile come prevalente quella statale o regionale, v. le citate sentenze nn. 237/2009 e 219/2005. Sulla necessità, in tali casi, di applicare il principio di leale collaborazione, v. la citata sentenza nn. 44/2014. Sulla necessità di forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali, che salvaguardino le peculiarità locali delle Regioni, v. rispettivamente le citate sentenze nn. 232/2005 e 9/2004.

Massima n. 38471

È costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 5 e 120 Cost., l'art. 4 del d.l. 31 maggio 2014, n. 83 (convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106), nella parte in cui non prevede alcuno strumento idoneo a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni. La disposizione impugnata, che modifica l'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, assegnando ai competenti uffici territoriali del Ministero il potere, d'intesa con i Comuni, di riesaminare le autorizzazioni e le concessioni di suolo pubblico, potendo revocare, anche in deroga alle norme vigenti, quelle non più compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, stabilendo altresì, in tal caso, i criteri per la determinazione dell'eventuale indennizzo. Tale patrimonio, costituendo un bene intrinsecamente comune e refrattario ad arbitrarie frantumazioni, è affidato alla cura della Repubblica nelle sue varie articolazioni, dovendosi pertanto individuare una ideale contiguità tra le funzioni di tutela (intesa come l'individuazione, la protezione e la conservazione dei beni che costituiscono il patrimonio culturale), affidate alla competenza esclusiva dello Stato, e quelle di valorizzazione (intesa come la migliore conoscenza, fruizione e utilizzo dei medesimi), assegnate invece alla competenza concorrente di Stato e Regioni. Come nel caso in esame tale contiguità può determinare, nella naturale dinamica della produzione legislativa, una situazione di concorrenza di competenze, causata dalla circostanza che la norma statale di tutela detta una disciplina incidente direttamente e non in via riflessa sull'ambito ella valorizzazione. Non potendosi ravvisare in queste occasioni una materia (e una competenza) prevalente sulle altre, e non essendo applicabile il criterio della prevalenza, si impone quello della leale collaborazione tra Stato e sistema delle autonomie, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. (Sono invece da considerarsi assorbite le ulteriori censure avanzate, riferite alla violazione degli artt.117, primo, terzo e quarto comma, 118, nonché 118, terzo comma, Cost.) Sui requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per pervenire a una declaratoria di cessazione della materia del contendere v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 17/2015, 8/2015, 2/2015. Sui criteri per l'individuazione della materia disciplinata dalla norma censurata, che attengono all'oggetto, alla disciplina e alla ratio, e non invece agli aspetti marginali e riflessi v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 167/2014 e 119/2014. Sulla tutela dei beni culturali come materia-attività, in cui prevale il criterio teleologico per l'individuazione della competenza, v. le citate sentenze nn. 232/2005 e 26/2004. Sulla improponibile frammentarietà della tutela del patrimonio culturale, da affidare alle cure della Repubblica, pur potendo distinguere tra attività di tutela e attività di valorizzazione dei beni costituenti tale patrimonio, v. le citate sentenze nn. 26/2014, 9/2004 e 194/2013. Sulle competenze regionali in materia di commercio e artigianato, nonché sulla competenza regionale per la valorizzazione delle città d'arte a forte vocazione turistica, v. le citate sentenze nn. 49/2014, 251/2013 e 247/2010. Sui casi di una concorrenza di competenze, senza che sia individuabile come prevalente quella statale o regionale, v. le sentenze nn. 237/2009 e 219/2005. Sulla necessità, in tali casi, di applicare il principio di leale collaborazione, v. la citata sentenza nn. 44/2014. Sulla necessità di forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali, che salvaguardino le peculiarità locali delle Regioni, v. rispettivamente le citate sentenze nn. 232/2005 e 9/2004.

Massima n. 38472

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Campania in riferimento all'art.16, quinto e sesto comma, del d.l. 31 maggio 2014, n.83 (convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106) impugnato, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., che trasforma l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) in ente pubblico economico e regolamenta tempi e modi di approvazione del nuovo statuto e la nomina del presidente, nonché rinvia allo statuto dell'ente per l'individuazione delle sue finalità e la sua organizzazione interna. La norma infatti interviene a disciplinare un ente che, con una prima riforma (legge n. 292 del 1990), aveva già ricevuto personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia statutaria e, con una seconda riforma (d.l. n. 35 del 2005) era stato trasformato in agenzia, con conseguente autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione; entrambi i citati provvedimenti ne avevano inoltre chiarito la natura di ente nazionale. Se, dunque, l'intervento statale si giustifica per l'esigenza di valorizzare l'offerta turistica italiana, che può avvenire più efficacemente se promossa a livello nazionale, ne consegue che la normativa che opera una riorganizzazione dell'ENIT è da ascrivere alla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali, di competenza esclusiva statale secondo l'art.117, secondo coma, lett. g ), Cost. Le presunte censure risultano inoltre infondate anche in considerazione delle forme di partecipazione delle Regioni e delle Province autonome ai meccanismi decisionali dell'ente previste dalle altre disposizioni dell'art.16. Sulla giustificazione dell'intervento del legislatore statale in materia di turismo, per valorizzare adeguatamente l'offerta turistica nazionale, v. le citate sentenze nn. 88/2007 e 214/2006. Sull'effetto degli interventi normativi relativi all'organizzazione, la personalità e la struttura dell'Ente, da cui si ricava la sua natura di carattere nazionale, v., con riferimento a situazioni analoghe, la citata sentenza n. 153/2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali), introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, proposta - in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione - dalla Regione Veneto, con il ricorso notificato il 9 dicembre 2013 e depositato il successivo 17 dicembre (iscritto nel registro ricorsi del 2013 al n. 101);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2014, n. 106, proposta - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dalla Regione Veneto, con il ricorso notificato il 29 settembre 2014 e depositato il successivo 7 ottobre (iscritto nel registro ricorsi del 2014 al n. 72);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2-bis e 4-bis del citato decreto-legge n. 91 del 2013, introdotti dalla legge di conversione n. 112 del 2013, nella parte in cui non prevedono l'intesa fra Stato e Regioni;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, come convertito dalla legge n. 106 del 2014, nella parte in cui non prevede alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 5 e 6, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, come convertito dalla legge n. 106 del 2014, proposta - in riferimento agli artt. 5, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost. - dalla Regione Campania, con il ricorso notificato il 29 settembre 2014 e depositato il successivo 9 ottobre (iscritto nel registro ricorsi del 2014 al n. 73).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2015.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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