Corte costituzionale
Sentenza n. 13/2015
Corte cost., sent. 13 febbraio 2015, n. 13
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 13/2015
- Data di deposito
- 13 febbraio 2015
- Data di decisione
- 9 febbraio 2015
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:13
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 15, bis, decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013
- legge n. 9 del 21 febbraio 2014
Parametri
- art. 77, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 11, decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011
- art. 19, legge n. 196 del 31 dicembre 2009
- art. 120, Costituzione
Massime
Massima n. 38227
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 15- bis , del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9 - promosse dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. e ), Cost., in combinato disposto con l'art. 3 Cost. - nella parte in cui stabilisce una nuova e più ridotta aliquota per la determinazione del valore massimo dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA). Il ricorso è generico quanto alla motivazione e carente quanto alla pretesa ridondanza della disposizione impugnata sulla lesione delle competenze regionali. La tesi della ricorrente, infatti, si rivela meramente assertiva e non individua lo specifico vulnus che la disposizione impugnata arrecherebbe alle proprie attribuzioni e specificamente alla sua autonomia finanziaria. Sull'inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale per genericità del ricorso in ordine all'asserita ridondanza dei vizi denunciati sul riparto di competenze, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 79/2014 e 246/2012. Nel senso dell'ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Regioni in riferimento a parametri costituzionali diversi da quelli relativi al riparto di competenze soltanto in caso di ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto, con l'onere per le Regioni ricorrenti di indicare le specifiche competenze che si ritengono violate e le ragioni della lesione lamentata, v. le citate sentenze nn. 44/2014, 234/2013, 220/2013, 20/2013, 8/2013, 22/2012, 128/2011, 326/2010, 156/2010, 52/2010, 40/2010 e 341/2009. Nel senso che la riduzione di disponibilità finanziarie delle Regioni a seguito di manovre di finanza pubblica non comporta lesione dell'autonomia finanziaria regionale, purché la riduzione non sia tale da determinare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 155/2006, 431/2004, 389/2004, 29/2004 e 17/2004.
Massima n. 38228
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 15- bis , del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9 - promossa dalla Regione Lazio in riferimento all'art. 119, primo e secondo comma, Cost., in relazione agli artt. 11 del d.lgs. n. 68 del 2011 e 19 della legge n. 196 del 2009 - nella parte in cui stabilisce una nuova e più ridotta aliquota per la determinazione del valore massimo dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), senza prevedere l'onere, inteso come minore entrata, a carico dei bilanci regionali e le necessarie misure compensative. La configurazione dell'IRESA quale «tributo proprio regionale» esclude, infatti, la necessità di misure compensative ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b ), della legge n. 42 del 2009, giacché tale disposizione le prevede soltanto per altri tributi regionali. Nel senso che l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA) è configurata quale «tributo proprio regionale», v. la citata sentenza n. 18/2013.
Massima n. 38229
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 15- bis , del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9 - promossa dalla Regione Lazio in riferimento all'art. 119, secondo comma, Cost. - nella parte in cui stabilisce una nuova e più ridotta aliquota per la determinazione del valore massimo dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA). La disposizione impugnata presenta molteplici finalità, tutte rientranti nella competenza legislativa statale. Essa infatti - prevedendo non un'aliquota unica, ma un'aliquota massima modulabile da tutte le Regioni sulla base dei criteri legislativamente indicati - detta una norma di coordinamento (e non di dettaglio), resa necessaria dalle finalità concorrenziali espressamente enunciate e concretamente perseguite dalla stessa disposizione. L'imposta in esame, inoltre, originariamente finalizzata a promuovere il disinquinamento acustico in relazione al traffico aereo, ha mantenuto uno scopo specifico, il quale tuttora comprende finalità attinenti alla tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lett. s , Cost.).
Massima n. 38230
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 15- bis , del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9 - promossa dalla Regione Lazio, in riferimento all'art. 120 Cost., per violazione del principio di leale collaborazione - nella parte in cui stabilisce una nuova e più ridotta aliquota per la determinazione del valore massimo dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA). Infatti, le procedure collaborative fra Stato e Regioni non trovano applicazione nell'attività legislativa dello Stato, salvo che l'osservanza delle stesse sia imposta direttamente o indirettamente da norme costituzionali. Nello stesso senso, v. le citate sentenze nn. 273/2013, 297/2012 e 196/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 15-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, promosse, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 3 Cost., dalla Regione Lazio, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 15-bis, del d.l. n. 145 del 2013, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, 119, primo e secondo comma, e 120 Cost., dalla Regione Lazio con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze