Corte costituzionale

Sentenza n. 10/2015

Corte cost., sent. 11 febbraio 2015, n. 10

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
10/2015
Data di deposito
11 febbraio 2015
Data di decisione
9 febbraio 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:10

Norme oggetto del giudizio

  • art. 81, comma 16, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 81, comma 17, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 81, comma 18, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • legge n. 133 del 6 agosto 2008

Parametri

Massime

Massima n. 38223

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 23 e 77, secondo comma, Cost., dell'art. 18, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133), che introduce un'addizionale (c.d. Robin Tax) all'imposta sul reddito delle società (IRES) del 5,5 per cento (poi innalzata al 6,5 per cento) da applicarsi alle imprese operanti nel settore della commercializzazione degli idrocarburi, che abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo di imposta antecedente, con divieto di traslazione sui prezzi al consumo. Invero, la notoria situazione di emergenza economica posta alla base del decreto legge consente di escludere che esso sia stato adottato in evidente mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza. Inoltre, dall'ordinanza di remissione non si ricavano argomentazioni valide atte a dimostrare la manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà della valutazione governativa sulla sussistenza dei suddetti presupposti; d'altro canto, le disposizioni impugnate sono coerenti con le finalità del provvedimento e con i presupposti costituzionali su cui esso si fonda. Infine, la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. risulta adeguatamente rispettata anche quando la disciplina impositiva sia introdotta con un atto avente forza di legge, quale è il decreto de quo , purchè ciò avvenga - come nel caso di specie - nel rispetto dei presupposti costituzionalmente previsti. Per l'ammissibilità dell'intervento nel giudizio costituzionale del ricorrente nel procedimento a quo , v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 304/2011, 138/2010 e 263/2009. Sul divieto di motivazione per relationem e sul principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 7/2014, 234/2011, 143/2010 e le citate ordinanze nn. 175/2013, 239/2012 e 65/2012. Per l'affermazione che la necessità e l'urgenza di provvedere costituiscono requisiti di validità per l'adozione del decreto legge, la cui mancanza configura un vizio di legittimità costituzionale dello stesso, non sanabile dalla legge di conversione, v. la citata sentenza n. 93/2011. Nel senso che il sindacato sulla legittimità costituzionale del decreto legge è limitato alle ipotesi di evidente mancanza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost., o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 22/2012, 93/2011, 355/2010, 83/2010, 128/2008 e 171/2007. Per l'affermazione che la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. può essere soddisfatta anche da atti aventi forza di legge, come accade in riferimento a tutte le riserve contenute in altre norme costituzionali, comprese quelle relative ai diritti fondamentali, v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 134/2003 e le citate sentenze nn. 282/1990, 113/1972 e 26/1966.

Massima n. 38224

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., l'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133), che introduce un'addizionale (c.d. Robin Tax) all'imposta sul reddito delle società (IRES) del 5,5 per cento (poi innalzata al 6,5 per cento) da applicarsi alle imprese operanti nel settore della commercializzazione degli idrocarburi, che abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo di imposta antecedente, con divieto di traslazione sui prezzi al consumo. L'addizionale impugnata, applicandosi solo ad alcuni soggetti economici operanti nel settore energetico e degli idrocarburi, determina una discriminazione qualitativa dei redditi sottoposti a tassazione non supportata da adeguata giustificazione. Infatti, la base imponibile è costituita dall'intero reddito anziché dai soli sovra-profitti congiunturali, anche di origine speculativa, del settore energetico e petrolifero che il legislatore aveva inteso colpire. Inoltre, la suddetta addizionale, non essendo in alcun modo circoscritta a uno o più periodi di imposta, ha un carattere permanente, anziché contingente, e non risulta ancorata al permanere della situazione congiunturale, che tuttavia è addotta come sua ragione. Infine, nella normativa risultano carenti meccanismi di accertamento idonei a garantire che gli oneri derivanti dall'incremento di imposta non si traducano in aumento dei prezzi al consumo. Gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale decorrono, tuttavia, dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale al fine di evitare che l'impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari connesse alla pronuncia determini uno squilibrio del bilancio dello Stato di entità tale da implicare la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva, anche per non venir meno al rispetto dei parametri cui l'Italia si è obbligata in sede di Unione europea ed internazionale e, in particolare, delle previsioni annuali e pluriennali indicate nelle leggi di stabilità in cui tale entrata è stata considerata a regime. (Sono assorbite le ulteriori questioni di legittimità costituzionale) Nel senso che la capacità contributiva deve essere informata a criteri di progressività, in quanto specificazione settoriale del più ampio principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in spirito di solidarietà politica, economica e sociale, v. le citate sentenze nn. 223/2012, 258/2001, 155/1963 e la citata ordinanza n. 341/2000. Per l'affermazione che la Corte costituzionale è chiamata a verificare che le distinzioni operate dal legislatore tributario, anche per settori economici, non siano irragionevoli o arbitrarie o ingiustificate, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 201/2014, 116/2013, 223/2012 e 111/1997. Per la legittimità di inasprimenti temporanei dell'imposizione in virtù dello loro limitata durata, v. la citata ordinanza n. 341/2000 e le citate sentenze nn. 21/1996, 159/1995 e 143/1995. Per l'affermazione che la possibilità di imposizioni differenziate deve pur sempre ancorarsi ad una adeguata giustificazione obiettiva, la quale deve essere coerentemente, proporzionalmente e ragionevolmente tradotta nella struttura dell'imposta, v. le citate sentenze nn. 142/2014 e 21/2005. Per l'affermazione che è compito della Corte evitare che la dichiarazione di illegittimità costituzionale determini, paradossalmente, effetti ancor più incompatibili con la Costituzione di quelli che hanno indotto a censurare la disposizione legislativa, v. la citata sentenza n. 13/2004. Sull'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale e i suoi limiti, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 1/2014, 139/1984, 49/1970, 26/1969, 8/1967 e 127/1966. Per l'affermazione che la modulazione degli effetti temporali delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale deve ritenersi coerente con i principi della Carta costituzionale, v. le citate sentenze nn. 423/2004, 13/2004, 370/2003, 416/1992, 124/1991, 50/1989, 501/1988 e 266/1988. Per l'affermazione che la Corte costituzionale opera un ragionevole bilanciamento dei valori coinvolti nella normativa sottoposta al suo esame, v. le citate sentenze nn. 85/2013 e 264/2012. Per l'affermazione che la modulazione degli effetti temporali delle pronunce di illegittimità costituzionale non è inconciliabile con il rispetto del requisito della rilevanza, proprio del giudizio in via incidentale, v. la citata sentenza n. 50/1989. Sulla sindacabilità delle norme penali di favore, v. le citate sentenze nn. 28/2011 e 148/1983. Per l'affermazione che il principio di equilibrio di bilancio di cui all'art. 81 Cost. esige una gradualità nell'attuazione dei valori costituzionali che imponga rilevanti oneri a carico del bilancio statale, v. la citata sentenza n. 260/1990. Nel senso che la legge costituzionale n. 1 del 2012 ha riaffermato il necessario rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, v. la sentenza n. 88/2014. Per il rispetto del vincolo costituzionale dell'equilibrio di bilancio, anche in senso dinamico, v. le citate sentenze nn. 40/2014, 266/2013, 250/2013, 213/2008, 384/1991 e 1/1966.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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