Corte costituzionale
Ordinanza n. 92/2015
Corte cost., ord. 26 maggio 2015, n. 92
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 92/2015
- Data di deposito
- 26 maggio 2015
- Data di decisione
- 29 aprile 2015
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:92
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38385
È manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione sulla rilevanza, per mancato esperimento del tentativo d'interpretazione conforme a Costituzione, nonché per l'impropria richiesta di avallo interpretativo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21- octies , comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui consente l'integrazione in sede processuale della motivazione del provvedimento amministrativo. In primo luogo, l'ordinanza di rimessione, muovendo da un'incompleta ricostruzione del quadro giurisprudenziale, non spiega se e come ritenere superabile l'indirizzo interpretativo che esclude l'incidenza delle violazioni procedimentali sul rapporto obbligatorio di fonte legale, avente ad oggetto prestazioni pensionistiche su cui verte il processo principale. Inoltre, il remittente omette di esperire un'interpretazione conforme a Costituzione della norma impugnata, non prendendo in considerazione l'orientamento secondo cui il difetto di motivazione non può essere assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma costituendo la motivazione l'essenza stessa del legittimo esercizio del provvedimento amministrativo. Infine, la questione, così come prospettata, è diretta non a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale quanto a ricevere dalla Corte un improprio avallo interpretativo della norma censurata. - Sull'obbligo di interpretazione adeguatrice gravante sul giudice di merito, v. le citate seguenti decisioni: sentenza 77/2007; ordinanze 102/2012, 212/2011, 103/2011, 101/2011. 15/2011, 322/2010, 192/2010, 11/2010, 257/2009 e 363/2008. - Sull'inammissibilità della questione perché in realtà diretta non a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma a ricevere un improprio avallo ad una determinata interpretazione, v. le seguenti decisioni: sentenza 242/2008; ordinanze 297/2007, 114/2006, 211/2005 e 142/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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