Corte costituzionale
Ordinanza n. 57/2015
Corte cost., ord. 31 marzo 2015, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 57/2015
- Data di deposito
- 31 marzo 2015
- Data di decisione
- 11 marzo 2015
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:57
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, comma 5, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 103, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 38313
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 5, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., nonché all'art. 117, comma primo, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), per effetto del quale l'azione risarcitoria per lesione di interessi legittimi (connessa a quella di annullamento del provvedimento lesivo), ove non formulata nel corso dello stesso giudizio di annullamento, può essere proposta «sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza». Infatti, il giudice a quo non tiene adeguatamente conto della disposizione di cui all'art. 2 del Titolo II dell'Allegato 3 (Norme transitorie) del d.lgs. citato il quale prevede che «Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice [del processo amministrativo] continuano a trovare applicazione le norme previgenti». Pertanto, essendo vigente il regime di prescrizione quinquennale di diritto comune al momento della proposizione dell'azione risarcitoria di che trattasi, è a quel regime che il TAR avrebbe dovuto far riferimento ai fini della statuizione da adottare in ordine all'ammissibilità ( rectius : tempestività) del ricorso. Per altro, il TAR trascura di precisare se il giudizio principale sia stato, o non, introdotto entro il quinquennio dall'adozione del provvedimento dell'amministrazione comunale da cui trae causa la domanda risarcitoria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, nonché all'art.117, comma primo, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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