Corte costituzionale

Ordinanza n. 21/2015

Corte cost., ord. 26 febbraio 2015, n. 21

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
21/2015
Data di deposito
26 febbraio 2015
Data di decisione
28 gennaio 2015
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:21

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, legge n. 28 del 18 febbraio 1999

Parametri

Massime

Massima n. 38247

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 53, 101, 102 e 108 Cost., nella parte in cui dispone con efficacia retroattiva che l'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 deve intendersi nel senso che la ritenuta sugli interessi e sui redditi da capitale, prevista nell'art. 26 citato, si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG). Infatti, il rimettente muove da premesse ermeneutiche che la giurisprudenza costituzionale ha già non condiviso ritenendo non implausibile la tesi secondo cui gli enti pubblici, compresi i Comuni, non soggetti all'IRPEG ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986 erano da qualificare come soggetti esenti, e non esclusi, dall'imposta con la conseguenza che nei loro confronti l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta era legittima in base al terzo periodo del citato art 26, comma 4. L'obiettiva incertezza della disposizione interpretata e la plausibilità dell'interpretazione recata dalla norma censurata non ha leso alcun affidamento dei contribuenti, né ha legittimato un'imposizione che, in precedenza, potesse univocamente ritenersi indebita. Neppure ha determinato interferenze con l'esercizio della funzione giudiziaria, giacché ha posto una disciplina generale e astratta sull'interpretazione di una disposizione anteriore, operando su un piano diverso da quello dell'applicazione giudiziale delle norme. Infine, accertata la natura interpretativa della norma denunciata, l'intervento legislativo in questione ha un carattere di prevedibilità che può considerarsi un indice significativo del permanere della capacità contributiva. Sui limiti posti alla Corte nel controllo della rilevanza, v. le citate sentenze nn. 106/2013 e 242/2011. Sull'art. 26, quarto comma, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, v. le citate ordinanze nn. 428/2006, 313/2002. In tema di interpretazione autentica e capacità contributiva, v. la citata sentenza n. 175/1974. Sulla sussistenza di un elemento di prevedibilità dell'imposta, non privo di significato quanto alla verifica della permanenza della capacità contributiva, v. le citate sentenze nn. 410/1995, 14/1995, 315/1994.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53, 101, 102 e 108 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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