Corte costituzionale
Ordinanza n. 21/2015
Corte cost., ord. 26 febbraio 2015, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 21/2015
- Data di deposito
- 26 febbraio 2015
- Data di decisione
- 28 gennaio 2015
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:21
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, legge n. 28 del 18 febbraio 1999
Parametri
Massime
Massima n. 38247
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 53, 101, 102 e 108 Cost., nella parte in cui dispone con efficacia retroattiva che l'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 deve intendersi nel senso che la ritenuta sugli interessi e sui redditi da capitale, prevista nell'art. 26 citato, si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG). Infatti, il rimettente muove da premesse ermeneutiche che la giurisprudenza costituzionale ha già non condiviso ritenendo non implausibile la tesi secondo cui gli enti pubblici, compresi i Comuni, non soggetti all'IRPEG ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986 erano da qualificare come soggetti esenti, e non esclusi, dall'imposta con la conseguenza che nei loro confronti l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta era legittima in base al terzo periodo del citato art 26, comma 4. L'obiettiva incertezza della disposizione interpretata e la plausibilità dell'interpretazione recata dalla norma censurata non ha leso alcun affidamento dei contribuenti, né ha legittimato un'imposizione che, in precedenza, potesse univocamente ritenersi indebita. Neppure ha determinato interferenze con l'esercizio della funzione giudiziaria, giacché ha posto una disciplina generale e astratta sull'interpretazione di una disposizione anteriore, operando su un piano diverso da quello dell'applicazione giudiziale delle norme. Infine, accertata la natura interpretativa della norma denunciata, l'intervento legislativo in questione ha un carattere di prevedibilità che può considerarsi un indice significativo del permanere della capacità contributiva. Sui limiti posti alla Corte nel controllo della rilevanza, v. le citate sentenze nn. 106/2013 e 242/2011. Sull'art. 26, quarto comma, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, v. le citate ordinanze nn. 428/2006, 313/2002. In tema di interpretazione autentica e capacità contributiva, v. la citata sentenza n. 175/1974. Sulla sussistenza di un elemento di prevedibilità dell'imposta, non privo di significato quanto alla verifica della permanenza della capacità contributiva, v. le citate sentenze nn. 410/1995, 14/1995, 315/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53, 101, 102 e 108 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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