Corte costituzionale
Ordinanza n. 160/2015
Corte cost., ord. 15 luglio 2015, n. 160
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 160/2015
- Data di deposito
- 15 luglio 2015
- Data di decisione
- 10 giugno 2015
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:160
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, (disegno di legge n. 579-607, stralcio I-623), delibera legislativa Regione Siciliana n. 579 del 19 novembre 2013
Parametri
Massime
Massima n. 38498
È improcedibile il ricorso con cui il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso - in relazione agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, secondo comma, lett. l), e terzo comma Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 579-607, stralcio I-623 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013. Disposizioni varie), approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 novembre 2013. Per effetto della sentenza n. 255 del 2014 della Corte, infatti, essendo venuto meno il peculiare sistema di impugnativa preventiva previsto per la sola Regione siciliana, si applica ora il comune regime del controllo successivo. Ciò impedisce la prosecuzione del giudizio, anche agli effetti di una pronuncia di cessazione della materia del contendere a causa della mancata promulgazione delle disposizioni impugnate. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, l. n. 87 del 1953, come sostituito dall'art. 9, comma 1, l. n. 131 del 2003, limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana», v. la citata sentenza n. 255/2014. In tema di improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuto mutamento del regime del controllo di costituzionalità, v. le citate ordinanze nn. 111/2015 e 105/2015.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2015.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente e Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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