Corte costituzionale

Ordinanza n. 137/2015

Corte cost., ord. 7 luglio 2015, n. 137

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
137/2015
Data di deposito
7 luglio 2015
Data di decisione
10 giugno 2015
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:137

Parametri

Massime

Massima n. 38464

È ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di cassazione (Sezioni unite civili) - adita da un dipendente del Senato per l'annullamento di una decisione resa, in grado di appello, dal Consiglio di garanzia nell'ambito di un giudizio di ottemperanza relativo ad una controversia di lavoro - nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento alla deliberazione degli artt. da 72 a 84 del Testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, nella parte in cui precludono l'accesso dei dipendenti alla tutela giurisdizionale per le controversie di lavoro che li riguardano; ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non consentono, contro le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali ivi previsti, il ricorso in cassazione per violazione di legge, con conseguente asserita lesione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 102, secondo comma (in combinato disposto con la VI disposizione transitoria), 108, secondo comma, e 111, primo, secondo e settimo comma, Cost. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del conflitto. Sotto il profilo soggettivo, la Corte di cassazione è legittimata a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli. Parimenti, il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la volontà del potere cui appartiene. Sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto in quanto la Corte ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di deliberare norme regolamentari che precludano l'accesso dei dipendenti alla tutela giurisdizionale in riferimento alle controversie di lavoro; ovvero, in via subordinata, non consentano il ricorso in cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. Stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare, il ricorso e l'ordinanza sono notificati anche alla Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953. Sull'irrilevanza della circostanza che l'atto introduttivo del conflitto abbia la forma dell'ordinanza, purché risponda ai contenuti richiesti dagli artt. 37 della legge n. 87 del 1953 e 24, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 315/2006; ordinanze nn. 271/2014, 161/2014, 296/2013, 151/2013, 229/2012, 402/2006 e 129/2005. Nel senso della inesistenza di un termine per proporre conflitto di attribuzione fra poteri, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 58/2004 e 116/2003; ordinanza n. 61/2000. Sulla legittimazione della Corte di Cassazione a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 40/2015, 69/2013, 14/2013 e 313/2011. Sulla legittimazione del Senato della Repubblica ad essere parte del conflitto fra poteri dello Stato, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 271/2014 e 142/2011. Sulla necessità che sia disposta, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la notifica del ricorso e dell'ordinanza ammissiva del conflitto anche al ramo del Parlamento non ricorrente, stante l'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare, v. le citate ordinanze nn. 327/2011, 241/2011, 104/2011, 211/2010, 8/2008, 186/2005, 185/2005, 178/2001, 102/2000 e 470/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nei confronti del Senato della Repubblica con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte di cassazione;

b) che il ricorso e la presente ordinanza, siano notificati, a cura della ricorrente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, in persona dei rispettivi Presidenti, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni dall'ultima notificazione, a norma dell'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2015.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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