Corte costituzionale

Sentenza n. 98/2014

Corte cost., sent. 16 aprile 2014, n. 98

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
98/2014
Data di deposito
16 aprile 2014
Data di decisione
9 aprile 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:98

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 37875

Sono inammissibili, per carente descrizione della fattispecie ovvero per difetto di qualsiasi motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., dell'art. 17- bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013) che ha introdotto nella disciplina del processo tributario gli istituti del reclamo e della mediazione per le controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro. In particolare, le carenze nella descrizione delle fattispecie sottoposte al vaglio dei rimettenti - non superabili attraverso l'esame dei fascicoli dei giudizi principali, stante il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - determinano l'impossibilità di effettuare il necessario controllo sulla rilevanza delle questioni.

Massima n. 37876

Non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17- bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., in quanto impone a chi intenda proporre ricorso avverso atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, l'obbligo del preliminare reclamo, con la conseguente preclusione, per il contribuente, della possibilità di agire in giudizio durante il tempo previsto per lo svolgimento della procedura amministrativa introdotta con tale atto. Il reclamo e la mediazione tributari, disciplinati dalla censurata disposizione, col favorire la definizione delle controversie in una fase pregiurisdizionale, tendono a soddisfare l'interesse generale - come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale ai fini della legittimità di forme di tutela giurisdizionale condizionate al previo adempimento di oneri - sotto un duplice aspetto: da un lato, assicurando un più pronto e meno dispendioso (rispetto alla durata e ai costi della procedura giurisdizionale) soddisfacimento delle situazioni sostanziali oggetto di dette controversie, con vantaggio sia per il contribuente che per l'amministrazione finanziaria; dall'altro, riducendo il numero dei processi di cui sono investite le commissioni tributarie e, conseguentemente, assicurando il contenimento dei tempi e un più attento esame di quelli residui (che, nell'ambito di quelli promossi nei confronti dell'Agenzia delle entrate, comportano le più rilevanti conseguenze finanziarie per le parti). Inoltre, la concorrenza di altri preventivi istituti deflattivi, quali l'autotutela, l'obbligo del preventivo contraddittorio e l'accertamento con adesione, non esclude né l'astratta adeguatezza né la concreta idoneità e utilità del reclamo e della mediazione al soddisfacimento dell'indicato interesse generale. Infatti, l'obbligatorietà della procedura introdotta dal reclamo (a fronte della facoltatività delle istanze di autotutela e di accertamento con adesione) e la previsione della mediazione quale strumento di composizione delle controversie legato alla valutazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, anche dell'economicità dell'azione amministrativa - oltre che dell'eventuale incertezza (in diritto) delle questioni controverse e del grado di sostenibilità (in fatto) della pretesa - conferiscono a questi istituti una particolare effettività sul piano del più pronto soddisfacimento delle situazioni sostanziali e della deflazione del carico di lavoro della giurisdizione tributaria. Deve quindi negarsi che il reclamo costituisca solo un rilevante aggravio del procedimento. Infondate sono anche le censure basate sul rilievo che il differimento della tutela giurisdizionale è imposto solo ai contribuenti che sono parti di controversie che rientrano nell'ambito di applicazione dell'impugnata disposizione e non, quindi, a tutti gli altri contribuenti (in particolare, a quelli che sono parti di controversie relative ad atti emessi da enti impositori diversi dall'Agenzia delle entrate o di controversie relative ad atti emessi da tale Agenzia ma di valore superiore a ventimila euro). Invero, delle controversie instaurate davanti alle commissioni tributarie provinciali, quelle nei confronti dell'Agenzia delle entrate costituiscono, notoriamente, la grande maggioranza e, nell'ambito di queste, quelle di valore non superiore a ventimila euro rappresentano, a loro volta, la maggioranza sul piano numerico, mentre corrispondono, sul piano del valore, ad una percentuale assai ridotta del valore complessivo delle controversie instaurate nei confronti di detta Agenzia. Alla stregua di tali elementi, deve ritenersi che il legislatore abbia perseguito l'indicato interesse generale a deflazionare il contenzioso tributario in modo ragionevole, prevedendo il rinvio dell'accesso al giudice con riguardo alle liti che rappresentano il numero più consistente delle controversie tributarie e, al contempo, a quelle di esse che comportano le minori conseguenze finanziarie sia per la parte privata sia per quella pubblica. La scelta del legislatore, in quanto congrua rispetto alla ratio dell'intervento normativo, è perciò frutto di un corretto esercizio della discrezionalità legislativa. - Per l'affermazione che la garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale non implica necessariamente una «relazione di immediatezza tra il sorgere del diritto (o dell'interesse legittimo) e tale tutela», v. le citate sentenze nn. 154/1992, 82/1992, 130/1970 e 64/1964. - Sulla facoltà per il legislatore di imporre l'adempimento di oneri (come il previo esperimento di un rimedio amministrativo) che, condizionando la proponibilità dell'azione, ne comportino il differimento, a condizione che gli stessi siano giustificati da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia, v. le citate sentenze nn. 403/2007, 251/2003, 276/2000, 132/1998, 81/1998, 62/1998, 113/1997, 233/1996, 56/1995, 255/1994, 406/1993, 154/1992, 82/1992 e 130/1970.

Massima n. 37877

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24 Cost., l'art. 17- bis , comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alla sostituzione operata dalla legge n. 147 del 2013), che, relativamente alle controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, sanziona l'omessa previa presentazione del reclamo amministrativo ivi disciplinato con l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, del ricorso alla giurisdizione tributaria. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente subordinato la legittimità di forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri finalizzati al perseguimento di interessi generali al triplice requisito che il legislatore non renda la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, contenga l'onere nella misura meno gravosa possibile e operi un congruo bilanciamento tra l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti e le altre esigenze che il differimento dell'accesso alla stessa intende perseguire. La censurata previsione, discostandosi dalle riferite indicazioni giurisprudenziali, comporta la perdita del diritto di agire in giudizio e, quindi, l'esclusione della tutela giurisdizionale. Pertanto, con riguardo ai rapporti non esauriti ai quali sarebbe ancora applicabile la disposizione in esame, l'eventuale omissione della previa presentazione del reclamo rimane priva di conseguenze giuridiche. - Sui limiti imposti al legislatore nell'introduzione di forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri finalizzati al perseguimento di interessi generali, v. le citate sentenze nn. 113/1997, 233/1996, 56/1995, 360/1994, 406/1993, 154/1992 e 530/1989. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 24 Cost., di disposizioni che comminavano la sanzione della decadenza dall'azione giudiziaria in conseguenza del mancato previo esperimento di rimedi di carattere amministrativo, v. le citate sentenze nn. 296/2008, 360/1994, 406/1993, 40/1993, 15/1991 e 93/1979.

Massima n. 37878

Sono inammissibili, per inconferenza dei parametri evocati, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17- bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013), impugnato, in relazione agli artt. 3, 24 e 25 Cost., nella parte in cui prevede l'obbligatorietà della mediazione tributaria per le controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro. Le doglianze sono motivate esclusivamente attraverso il rinvio alla sentenza n. 272 del 2012, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale, peraltro in riferimento ai diversi parametri degli artt. 76 e 77 Cost., dell'obbligatorietà della mediazione per la conciliazione di alcune controversie civili e commerciali. In tal modo, è lo stesso giudice a quo ad affermare che le argomentazioni da lui spese (tramite il rinvio alla menzionata sentenza) a sostegno delle questioni sollevate non sono conferenti rispetto ai parametri invocati. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010 che prevedeva l'obbligatorietà della mediazione per la conciliazione di alcune controversie civili e commerciali, v. la citata sentenza n. 272/2012.

Massima n. 37879

Non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17- bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., nella parte in cui non prevede, per le controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, che la mediazione tributaria sia svolta da un soggetto terzo rispetto alle parti. La mediazione in esame, sia che venga proposta nel reclamo del contribuente, sia che venga proposta d'ufficio, si svolge solo tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, parti del rapporto d'imposta, senza l'intervento di alcun terzo nel ruolo di mediatore. L'attribuzione del compito di valutare la proposta di mediazione del contribuente o di formularne una d'ufficio a strutture diverse e autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili non vale infatti a escludere che si tratti pur sempre dello stesso soggetto - l'Agenzia delle entrate, appunto - che ha emanato l'atto. Tale mancanza di un soggetto terzo che, come avviene per la mediazione delle controversie civili e commerciali disciplinata dal d.lgs. n. 28 del 2010, svolga la mediazione, se comporta l'impossibilità di ricondurre la mediazione tributaria al modello di quella civilistica - e induce a dubitare della stessa riconducibilità dell'istituto all'ambito mediatorio propriamente inteso - non determina, tuttavia, alcuna violazione degli invocati parametri. In primo luogo, non è conferente il richiamo alla direttiva n. 2008/52/CE che si applica alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, con l'espressa esclusione, tra le altre, proprio della materia fiscale. Più in generale, la mediazione de qua costituisce una forma di composizione pregiurisdizionale delle controversie basata sull'intesa raggiunta, fuori e prima del processo, dalle stesse parti (senza l'ausilio di terzi), che agiscono, quindi, su un piano di parità. Deve dunque escludersi che un tale procedimento conciliativo preprocessuale, il cui esito positivo è rimesso anche al consenso dello stesso contribuente, possa violare il suo diritto di difesa o il principio di ragionevolezza o, tanto meno, il diritto a non essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Massima n. 37880

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17- bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013), impugnato, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui, relativamente alle controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, impone al contribuente di indicare nel reclamo le proprie prospettazioni difensive e non gli consente di modificarle nell'eventuale successivo giudizio tributario. Premesso che, anche per le controversie estranee all'ambito applicativo della disposizione in esame (per le quali è prevista la diretta proposizione del ricorso giurisdizionale, senza l'obbligo della presentazione preliminare del reclamo), il ricorrente deve, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, proporre il ricorso e indicarvi, tra l'altro, i motivi e l'oggetto della domanda, il fatto che, per le controversie alle quali è invece applicabile l'art. 17- bis , i motivi e l'oggetto della domanda debbano essere resi noti quando il provvedimento sia ancora da valutare e non siano successivamente modificabili non determina alcun pregiudizio per il diritto di difesa del contribuente. Infatti, nel caso in cui il reclamo venga accolto o la mediazione conclusa, il contribuente non avrà interesse ad adire la commissione tributaria; nei casi in cui, invece, decorra il termine dilatorio di novanta giorni dalla presentazione del reclamo senza che sia notificato l'accoglimento dello stesso o sia conclusa la mediazione o lo stesso reclamo venga, in tutto o in parte, respinto (e il contribuente, naturalmente, decida di adire l'autorità giudiziaria), il processo avrà ad oggetto lo stesso originario provvedimento amministrativo, cioè un atto nei confronti del quale il ricorrente ha potuto, nel consueto termine di sessanta giorni, proporre le proprie prospettazioni difensive. D'altro canto, proprio in ragione del fatto che i motivi del ricorso sono già contenuti nel reclamo e non sono successivamente modificabili, deve escludersi che l'amministrazione finanziaria possa avanzare una pretesa diversamente motivata o fondata su nuovi presupposti. Tale interpretazione costituzionalmente adeguata dei poteri dell'amministrazione finanziaria esclude, evidentemente, che l'indicata impossibilità di modificare i motivi di doglianza contenuti nel reclamo possa ledere il diritto di difesa del ricorrente.

Massima n. 37881

Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17- bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., nella parte in cui, relativamente alle controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, consentendo la costituzione in giudizio dei contribuenti solo dopo l'esaurimento della procedura amministrativa introdotta con il reclamo, precluderebbe agli stessi, durante tale fase amministrativa, la tutela cautelare giurisdizionale e, in particolare, la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto, nonostante lo stesso possa essere dotato di immediata esecutività. Invero, i ricorrenti nei giudizi a quibus non hanno presentato il suddetto reclamo ma hanno proposto direttamente ricorso alle rimettenti Commissioni tributarie provinciali, con la conseguenza che, nelle fattispecie ad esse sottoposte, è mancata del tutto la fase amministrativa che solo la presentazione del reclamo avrebbe potuto introdurre. Pertanto, i giudici a quibus non devono fare applicazione della norma censurata che (in assunto) precluderebbe l'accesso alla tutela cautelare giurisdizionale in una fase, quella amministrativa introdotta dal reclamo, che nella specie, non si è svolta.

Massima n. 37882

Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17- bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, relativamente alle controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, non prevede, in caso di accoglimento del reclamo, il ristoro delle spese sostenute dal contribuente per la presentazione dello stesso e per lo svolgimento della successiva procedura amministrativa. Infatti, poiché i ricorrenti nei giudizi a quibus non hanno presentato reclamo (ed è quindi mancata anche la fase amministrativa che ad esso consegue), essi non hanno neppure sostenuto i relativi oneri. Pertanto, i giudici a quibus non devono fare applicazione della norma, da essi censurata, che, nel caso di accoglimento del reclamo, escluderebbe il ristoro delle spese sostenute per la presentazione di tale istanza amministrativa (e per la fase dalla stessa introdotta).

Massima n. 37883

Sono inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17- bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013), impugnato, in riferimento all'art. 111, secondo comma, ultimo periodo, Cost., in quanto, introducendo gli istituti del reclamo e della mediazione tributari per le controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, consentirebbe di instaurare il processo tributario solo dopo il decorso di 285 giorni (nel particolare caso in cui sia formulata istanza di accertamento con adesione, che sospende per 90 giorni i termini per l'impugnazione dell'atto, e vi sia la sospensione di 45 giorni nel periodo feriale, dovendosi aggiungere altresì il termine di 60 giorni previsto per la presentazione del reclamo e, in caso di silenzio dell'amministrazione finanziaria, un ulteriore periodo di 90 giorni). Invero, dalle ordinanze di rimessione non risulta né che i ricorrenti abbiano formulato istanza di accertamento con adesione né che abbiano giustificato l'omissione del reclamo con l'argomento che, avendo formulato detta istanza, la presentazione del reclamo avrebbe comportato una durata del processo non ragionevole.

Massima n. 37884

Sono inammissibili, perché ipotetiche, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17- bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla legge n. 147 del 2013), impugnato, in riferimento all'art. 111 Cost., in quanto, introducendo gli istituti del reclamo e della mediazione tributari per le controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, violerebbe il principio di ragionevole durata del processo nell'ipotesi di impugnazione di più provvedimenti connessi, alcuni dei quali soltanto attratti nell'ambito di applicazione dei predetti istituti. Infatti, da un lato, l'affermazione del rimettente secondo cui il ricorrente, nell'ipotesi indicata, sarà indotto a presentare distinti ricorsi costituisce una mera congettura; dall'altro, dalle ordinanze di rimessione non risulta che i ricorrenti intendessero presentare un ricorso cumulativo e che abbiano omesso di farlo in ragione della complicazione processuale che ciò avrebbe comportato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera dell'art. 1, comma 611, lettera a), numero 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014);

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall'art. 1, comma 611, lettera a), della legge n. 147 del 2013, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Benevento, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., e ad altri non precisati parametri, con l'ordinanza iscritta al registro ordinanze n. 153 del 2013, in epigrafe indicata, dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., con le ordinanze iscritte al r.o. n. 270 e n. 271 del 2013, in epigrafe indicate, nonché dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, in riferimento all'art. 111, secondo comma, ultimo periodo, Cost., e all'art. 111 Cost., con le ordinanze iscritte al r.o. n. 146 e n. 147 del 2013, in epigrafe indicate;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall'art. 1, comma 611, lettera a), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede la mediazione come, «di fatto, [...] obbligatoria», sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., con l'ordinanza iscritta al r.o. n. 68 del 2013, in epigrafe indicata;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall'art. 1, comma 611, lettera a), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui precluderebbe ai contribuenti la tutela cautelare giurisdizionale durante la procedura amministrativa introdotta con il reclamo, sollevate dalle Commissioni tributarie provinciali di Perugia e di Campobasso, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., con le ordinanze, rispettivamente, iscritte al r.o. n. 68 del 2013 e n. 146 e n. 147 del 2013, in epigrafe indicate;

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall'art. 1, comma 611, lettera a), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui, nel caso di accoglimento del reclamo, non prevede il ristoro delle spese sostenute dal contribuente per la presentazione dello stesso e per lo svolgimento della successiva procedura amministrativa, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con le ordinanze iscritte al r.o. n. 146 e n. 147 del 2013, in epigrafe indicate;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall'art. 1, comma 611, lettera a), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede l'obbligo, per chi intende proporre ricorso avverso atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro, di presentare preliminarmente reclamo, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., con le ordinanze iscritte al r.o. n. 146 e n. 147 del 2013, in epigrafe indicate;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall'art. 1, comma 611, lettera a), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui non prevede che la mediazione sia svolta da un terzo, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., con l'ordinanza iscritta al r.o. n. 68 del 2013, in epigrafe indicata;

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, anteriore alle modificazioni ad esso apportate dall'art. 1, comma 611, lettera a), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui impone al contribuente di indicare nel reclamo le proprie «prospettazioni difensive» e non gli consente di modificarle nell'eventuale successivo giudizio, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, in riferimento all'art. 24 Cost., con le ordinanze iscritte al r.o. n. 146 e n. 147 del 2013, in epigrafe indicate.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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