Corte costituzionale
Sentenza n. 23/2014
Corte cost., sent. 13 febbraio 2014, n. 23
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 23/2014
- Data di deposito
- 13 febbraio 2014
- Data di decisione
- 10 febbraio 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:23
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 4, decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- legge n. 213 del 7 dicembre 2012
- art. 2, comma 1, decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- art. 2, comma 2, decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- art. 2, comma 3, decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- art. 2, comma 5, decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- art. 2, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- art. 2, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- art. 2, comma 1, lett. c), decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- art. 2, comma 1, lett. d), decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- art. 2, comma 1, lett. e), decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- art. 2, comma 1, lett. f), decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- art. 2, comma 1, lett. g), decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- art. 2, comma 1, lett. h), decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- art. 2, comma 1, lett. m), decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- art. 2, comma 1, lett. n), decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- art. 2, comma 1, lett. i), decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- art. 2, comma 1, lett. a) (nella parte in cui richiama l'art.14, co.1, lett. e) del d.l. 2011, n.138, conv.nella legge 14/12/2011, n.148),, decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- art. 2, comma 1, lett. l), decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- art. 2, comma 1, lett.a) (nella parte in cui richiama l'art.14, co.1, lett. a) del d.l. 2011, n.138, conv.nella legge 14/12/2011, n.148),, decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- art. 2, comma 1, lett. a) (nella parte in cui richiama l'art.14, co.1, lett. b) del d.l. 2011, n.138, conv. nella legge 14/12/2011, n.148),, decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
- art. 2, comma 1, lett. a) (nella parte in cui richiama l'art.14, co.1, lett. d) del d.l. 2011, n.138, conv. nella legge 14/12/2011, n.148),, decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 12, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 19, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 41, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 48, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 49, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 63, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 65, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 117, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 126, Costituzione
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 5, statuto regione Sardegna
- art. 6, statuto regione Sardegna
- art. 7, statuto regione Sardegna
- art. 8, statuto regione Sardegna
- art. 15, statuto regione Sardegna
- art. 16, statuto regione Sardegna
- art. 26, statuto regione Sardegna
- art. 54, statuto regione Sardegna
- art. 50, statuto regione Sardegna
- art. 54, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 35, statuto regione Sardegna
- art. 13, comma 2, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 63, comma 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 27, comma 7, legge n. 42 del 5 maggio 2009
- art. 1, comma 152, legge n. 220 del 13 dicembre 2010
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 13, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 37635
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116 Cost., 12, 13, comma 2, 19, 41, 48, 49, 54, 63 e 65 dello statuto friulano, e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 26, 35, 50 e 54 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che prevede l'operatività, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, delle disposizioni del comma 1 in materia di finanza e di funzionamento degli enti locali compatibilmente con i propri statuti e le relative norme di attuazione. Infatti, fermo restando il necessario rispetto della sovraordinata fonte statutaria, il legislatore, specie in un contesto di grave crisi economica, può discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle misure di finanza pubblica, prefigurato dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale previsto dall'art. 119 Cost., che, pur ponendo una vera e propria riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria di dette autonomie, ha pur sempre il rango di legge ordinaria, in quanto tale derogabile da atto successivo avente la medesima forza normativa. Pertanto, la clausola di salvaguardia di cui al comma 4 censurato non può essere considerata lesiva delle prerogative autonomistiche solo perché non prevede una procedura concertata, dal momento che quest'ultima non è costituzionalmente necessitata. - Sull'ammissibilità, nei giudizi in via principale, di questioni prospettate in termini dubitativi, v. le citate sentenze nn. 62/2012, 412/2001, 244/1997. - Per l'affermazione che, a mezzo della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012 i parametri statutari evocati assumono la "funzione di generale limite" per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, nel senso che tale clausola ha la funzione di rendere queste ultime applicabili agli enti ad autonomia differenziata, «solo a condizione che, in ultima analisi, ciò avvenga nel "rispetto" degli statuti speciali», v. le citate sentenze nn. 215/2013, 241/2012, 64/2012 e 152/2011. - Per l'affermazione che l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 pone una vera e propria riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata, così da configurarsi quale autentico presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti, v. le citate sentenze nn. 241/2012 e 71/2012. - Sulla possibilità per il legislatore, specie in un contesto di grave crisi economica, dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica, fermo il necessario rispetto della sovraordinata fonte statutaria, v. le citate sentenze 198/2012 e 193/2012.
Massima n. 37636
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., 48, 49, 54 e 63, quinto comma, dello statuto friulano, anche in relazione agli artt. 1, comma 152, della legge n. 220 del 2010 e 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009, e 3, 4, 5, 7 e 8 dello statuto sardo - dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), i quali prevedono, a carico delle Regioni che non adottano i provvedimenti ivi contemplati, il taglio dei trasferimenti erariali nella misura dell'ottanta per cento (fatta eccezione per quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale), e, quale ulteriore sanzione, un taglio pari alla metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali. In mancanza di una specificazione legislativa dei trasferimenti erariali soggetti al taglio, un'interpretazione costituzionalmente conforme di tali norme impone di ritenere che ne siano escluse le spettanze finanziarie previste in sede statutaria, dovendosi, altrimenti, ritenere l'illegittimità costituzionale dell'ipotizzata inclusione, dal momento che il legislatore ordinario non può imporre limiti o condizioni ad una fonte di rango costituzionale. - Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano satisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012. - Sull'insegnamento - espresso soprattutto nei giudizi incidentali, ma che vale, per ciò che attiene alle decisioni di merito, anche nei giudizi in via principale - che una disposizione legislativa non si pronuncia l'illegittima costituzionale quando se ne potrebbe dare un'interpretazione in violazione della Costituzione, ma quando non se ne può dare un'interpretazione conforme a Costituzione, v. le citate sentenze nn. 46/2013 e 21/2013 e le citate ordinanze nn. 215/2012, 287/2011 e 110/2010. - Sull'impossibilità per il legislatore ordinario di imporre limiti o condizioni ad una fonte di rango costituzionale, v. la citata sentenza n. 198/2012.
Massima n. 37637
È inammissibile, per genericità e indeterminatezza dell'oggetto, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., 48, 49, 54 e 63, quinto comma, dello statuto friulano, anche in relazione agli artt. 1, comma 512, della legge n. 220 del 2010 e 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009, e 3, 4, 5, 7 e 8 dello statuto sardo - dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui prevedono, a titolo di sanzione, il taglio dei trasferimenti erariali nella misura dell'ottanta per cento (fatta eccezione per quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale), e, quale ulteriore sanzione, un taglio pari alla metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali. Inoltre, l'assunto che i tagli incidono sull'autonomia finanziaria delle ricorrenti, sottraendo ad esse risorse indispensabili per l'esercizio delle rispettive funzioni, non è sorretto da qualsivoglia sforzo argomentativo, volto a chiarire, quanto meno, l'incidenza della disposizione impugnata sui rispettivi bilanci. - Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano satisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012. - Sull'inammissibilità della questione per genericità e indeterminatezza dell'oggetto, v. la citata sentenza n. 241/2012. - Sull'esigenza di argomentare circa l'incidenza dei denunciati tagli ai trasferimenti erariali sull'autonomia finanziaria speciale, v. le citate sentenze nn. 184/2012, 185/2011, 129/2011, 114/2011, 68/2011, 278/2010 e 45/2010.
Massima n. 37638
È inammissibile, per genericità e indeterminatezza dell'oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2, 3 e 5, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnati dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., nonché 3, 4, 5, 7 e 8 dello statuto sardo, in quanto ricollegherebbero all'inottemperanza alle condizioni imposte dal comma 1 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali effetti lesivi delle proprie competenze e dell'autonomia finanziaria, determinando l'impossibilità di svolgimento delle funzioni ad essa affidate. Infatti, l'assunto che i tagli incidono sull'autonomia finanziaria delle ricorrenti, sottraendo ad esse risorse indispensabili per l'esercizio delle rispettive funzioni, non è sorretto da qualsivoglia sforzo argomentativo, volto a chiarire, quanto meno, l'incidenza della disposizione impugnata sui rispettivi bilanci.
Massima n. 37639
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché 7 e 8 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale prevede, a titolo di sanzione, il taglio dei trasferimenti erariali nella misura dell'ottanta per cento (fatta eccezione per quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale), e, quale ulteriore sanzione, un taglio pari alla metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali. In particolare, la norma impugnata - ispirata alla logica premiale e sanzionatoria già delineata dal legislatore all'art. 2, comma 2, lett. z ), della legge n. 42 del 2009 - pur contenendo previsioni puntuali, le configura come oneri, non come obblighi. Essa, dunque, non utilizza la tecnica tradizionale d'imposizione di vincoli di spesa, ma un meccanismo indiretto che lascia alle Regioni la scelta se adeguarsi o meno, prevedendo, in caso negativo, la conseguenza sanzionatoria del taglio dei trasferimenti erariali. Pertanto, il meccanismo così delineato realizza il duplice obiettivo di indurre a tagli qualitativamente determinati e di garantire il contenimento della spesa pubblica. In linea di principio, dunque, la norma censurata non esorbita dai limiti della competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. - Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano satisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012. - Per le affermazioni che, nell'esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica, lo Stato deve limitarsi a porre obiettivi di contenimento senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il loro perseguimento, in modo che rimanga uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale e che i vincoli posti da tali norme possono «considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un "limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa"» e che la disciplina dettata dal legislatore non deve ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 326/2010, 297/2009, 289/2008 e 169/2007.
Massima n. 37640
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a ), b ), c ), d ), e ), f ), g ), h ), m ) ed n ), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 3 Cost., il quale prevede, a titolo di sanzione, il taglio dei trasferimenti erariali nella misura dell'ottanta per cento (fatta eccezione per quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale), e, quale ulteriore sanzione, un taglio pari alla metà delle somme destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali. Infatti, la norma impugnata, introdotta nel quadro di necessario rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dell'equilibrio di bilancio, prevede una serie di risparmi relativi al funzionamento del sistema politico, che possono senza dubbio essere ricondotti ad una scelta di fondo del legislatore nazionale da considerare come principio di coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, le prescrizioni di cui al citato art. 2, comma 1, in quanto espressione di detto principio, essendo ad esso legate da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione, non possono considerarsi una irragionevole limitazione dell'autonomia finanziaria regionale. - Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano satisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012. - Sulla riconducibilità dei risparmi relativi al funzionamento del sistema politico ad una «scelta di fondo» del legislatore nazionale, v. la citata sentenza n. 151/2012. - Per l'affermazione che la stessa nozione di principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tener conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l'accertamento va compiuto e della peculiarità della materia, v. la citata sentenza n. 16/2010. - Per l'affermazione che la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione, v. le citate sentenze nn. 16/2010, 237/2009 e 430/2007. - Per l'affermazione che possono essere ricondotti all'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica «norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede la possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali», v. le citate sentenze nn. 52/2010, 237/2009 e 417/2005.
Massima n. 37641
È inammissibile, per genericità, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché 7 e 8 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, lett. i ) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), il quale richiama una vasta congerie di disposizioni ispirate da successive manovre finanziarie e accomunate solo dall'esigenza di contenimento della spesa pubblica. Esse, infatti, presentano tecniche e contenuti precettivi differenti, incidendo su svariati settori pubblici e su materie non omogenee, sicché è impossibile procedere allo scrutinio della loro legittimità costituzionale in assenza di argomentazioni specifiche delle ricorrenti. - Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano satisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.
Massima n. 37642
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, 119 Cost., nonché 7 e 8 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, lett. a ), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui richiama l'art. 14, comma 1, lett. e ), del d.l. n. 138 del 2011, che istituisce un Collegio di revisori dei conti in raccordo con la Corte dei conti. Infatti, il controllo esterno così configurato è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, e con esso concorre alla formazione di una visone unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno. Tale attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata. - Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano satisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012. - Sull'ascrivibilità del controllo esterno alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che concorre alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno, v. le citate sentenze nn. 198/2012 e 179/2007. - Per l'affermazione che l'art. 14, comma 1, lettera e , del d.l. n. 138 del 2011 consente alla Corte dei conti, organo dello Stato-ordinamento, il controllo complessivo della finanza pubblica per tutelare l'unità economica della Repubblica (art. 120 Cost.) ed assicurare, da parte dell'amministrazione controllata, il "riesame" diretto a ripristinare la regolarità amministrativa e contabile, v. le citate sentenze nn. 198/2012, 179/2007, 267/2006 e 29/1995.
Massima n. 37643
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, 119 Cost., nonché 7 e 8 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, lett. l ), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che istituisce un sistema informativo sul finanziamento dell'attività dei gruppi politici, pubblicato sul sito istituzionale e disponibile per via telematica al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. La norma impugnata è da ricondurre, infatti, alla materia del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. r ), Cost., di competenza esclusiva statale. - Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano satisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.
Massima n. 37644
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116 Cost., 13 dello statuto friulano e 16 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, lett. a ), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui richiama l'art. 14, comma 1, lett. a ), del d.l. n. 138 del 2011, che fissa il numero massimo dei consiglieri regionali. In particolare, lo statuto friulano prevede che «il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento», mentre quello sardo fissa direttamente in sessanta il numero dei consiglieri regionali. Ne consegue che nei confronti della disposizione censurata opera la clausola di salvaguardia di cui al successivo 4 comma. - Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano satisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.
Massima n. 37645
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116 Cost., 12 dello statuto friulano e 15 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, lett. a ), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui richiama l'art. 14, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 138 del 2011, il quale stabilisce che il numero degli assessori regionali deve essere pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. Entrambi gli statuti speciali, al riguardo, rinviano ad una legge (cosiddetta statutaria) regionale rinforzata, avente ad oggetto la determinazione della forma di governo, che, in quanto integrante lo statuto nella definizione degli aspetti fondamentali dell'organizzazione interna delle Regioni, deve ritenersi, con riferimento al suo contenuto necessario, ricompresa nell'ambito della salvaguardia prevista dal comma 4. - Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano satisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012. - Relativamente alla legge statutaria sarda n. 1 del 2008, v. la citata sentenza n. 149/2009.
Massima n. 37646
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 116 Cost., 19 dello statuto friulano e 26 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 1, lett. a ) "nella parte in cui richiama l'art. 14, comma 1, lett. d ), del d.l. n. 138 del 2011", b ), c ), d ), e ) e n ) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), riguardanti la determinazione del trattamento economico dei consiglieri regionali e la percezione di indennità o di altri emolumenti comunque denominati. Gli statuti si limitano a prevedere la fissazione, mediante legge regionale, di una indennità di carica (art. 26 della statuto sardo) o di presenza (art. 19 dello statuto friulano), tacendo sulla loro misura e su altre eventuali spettanze. Pertanto, deve ritenersi operante la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012. - Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano satisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.
Massima n. 37647
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 12 dello statuto friulano - dell'art. 2, comma 1, lett. f ), g ) e h ), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), che disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo e i rimborsi e le spese dei gruppi politici. Tale materia, infatti, non è regolamentata né dall'art. 12 invocato né dalla legge statutaria a cui esso fa rinvio, con conseguente esclusione della violazione dello statuto. - Sul trasferimento della questione sulla nuova disposizione, nelle ipotesi in cui le modifiche normative non siano satisfattive rispetto alle censure, salvo che il testo novellato appaia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012.
Massima n. 37648
Non è fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3 e 126 Cost., nonché 15, 35 e 50 dello statuto sardo - dell'art. 2, comma 5, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), nella parte in cui prevede che il mancato adeguamento delle Regioni alle disposizioni dell'intero art. 2 determina «una grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126, primo comma, della Costituzione», con conseguente scioglimento del Consiglio regionale e contestuale rimozione del Presidente della Regione. Infatti, la norma impugnata richiama l'art. 126 Cost., che è pacificamente applicabile alle sole Regioni ordinarie, mentre la disciplina dello scioglimento dei Consigli regionali delle autonomie speciali è contenuta nei rispettivi statuti. - Per l'affermazione che l'art. 126 Cost. si riferisce esclusivamente alle Regioni a statuto ordinario, v. la citata sentenza n. 219/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale riguardanti le ulteriori disposizioni contenute nel decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213;
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del medesimo d.l. n. 174 del 2012, promosse, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 116 della Costituzione ed agli artt. 12, 13, comma 2, 19, 41 48, 49, 54, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 3, 116, 117, 119 e 126 Cost., e agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 26, 35, 50 e 54 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con i ricorsi indicati in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 174 del 2012, nella parte relativa alle spettanze finanziarie previste dagli statuti speciali, promosse, in riferimento agli artt. 48, 49, 54 e 63, quinto comma, della legge cost. n. 1 del 1963, anche in relazione agli artt. 1, comma 152, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2011), e 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m) ed n), e 2, del d.l. n. 174 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, e, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 4, del d.l. n. 174 del 2012, promosse, in riferimento all'art. 116 Cost. e agli artt. 12, 13, comma 2, 19, 41, 48, 49, 54, 63 e 65 della legge cost. n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 15, 16 e 26, primo comma, lettera b), della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, del d.l. n. 174 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 126 Cost., nonché agli artt. 15, 35 e 50 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 174 del 2012, nella parte relativa ai trasferimenti erariali diversi dalle spettanze finanziarie previste dagli statuti speciali, promosse, in riferimento agli artt. 48, 49, 54 e 63, quinto comma, della legge cost. n. 1 del 1963, anche in relazione agli artt. 1, comma 152, della legge n. 220 del 2010, e 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;
7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2, 3 e 5, del d.l. n. 174 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., nonché agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;
8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera i), del d.l. n. 174 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, e, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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