Corte costituzionale

Sentenza n. 181/2014

Corte cost., sent. 23 giugno 2014, n. 181

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
181/2014
Data di deposito
23 giugno 2014
Data di decisione
11 giugno 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
CASSESE
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:181

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 8 aprile 2013
  • art. 10, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 8 aprile 2013
  • art. 10, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 8 aprile 2013
  • art. 3, comma 28, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 8 aprile 2013
  • art. 7, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 8 aprile 2013
  • art. 7, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 8 aprile 2013
  • art. 7, comma 3, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 8 aprile 2013
  • art. 10, comma 5, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 8 aprile 2013

Parametri

Massime

Massima n. 38040

È inammissibile, per inconferenza dei parametri evocati, la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5 - recante disposizioni urgenti in varie materie - impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 12 e 14 dello statuto friulano, alla legge costituzionale n. 1 del 1999, agli artt. 121 e 122 Cost. ed ai principi fondamentali dell'ordinamento in tema di prorogatio , anche in relazione agli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 17 del 2007, in quanto sarebbe stata approvata dal Consiglio regionale successivamente al decreto di indizione delle elezioni e a ridosso della data di svolgimento delle stesse, in assenza dei presupposti di urgenza e indifferibilità che giustificherebbero un simile intervento legislativo nel periodo in questione. L'istituto della prorogatio , in virtù del quale i titolari di uffici pubblici rimangono in carica, ancorché scaduti, fino all'insediamento dei successori, non incide sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto. Pertanto, l'istituto in esame presuppone la scadenza, naturale o anticipata, del mandato del titolare dell'organo. Prima di tale scadenza, non vi può essere prorogatio . Il Presidente del Consiglio non lamenta che la legge censurata sia stata approvata dal Consiglio regionale dopo la scadenza del proprio mandato e, quindi, in regime di prorogatio , ma, al contrario, afferma che il mandato del Consiglio è cessato dopo l'approvazione di tale legge. Pertanto, non sono pertinenti i riferimenti alle norme e ai principi in materia di prorogatio . Neppure è pertinente il richiamo al principio c.d. di prescadenza dell'organo elettivo (art. 3, comma 2, della legge n. 108 del 1968) secondo cui i Consigli regionali esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione. Infatti, l'art. 14 dello statuto friulano fissa la durata in carica del Consiglio regionale e stabilisce come e quando le elezioni debbano svolgersi e debbano essere indette, non prevedendo alcun limite ai poteri del Consiglio regionale nella fase successiva al decreto di indizione delle elezioni. Del resto, tale limite non è altresì ricavabile neppure in via interpretativa, non essendo rinvenibile nell'ordinamento friulano e, segnatamente, nella legge regionale n. 17 del 2007 che determina la forma di governo della Regione, una regolamentazione dei poteri del Consiglio regionale nell'ipotesi in cui, nella fase pre-elettorale, esso si trovi ancora nel corso del proprio mandato. Infine, non sono pertinenti gli artt. 121 e 122 Cost. e la legge costituzionale n. 1 del 1999, che, sotto il profilo soggettivo, si riferiscono alle Regioni a statuto ordinario, e, sotto il profilo oggettivo, non dettano una disciplina applicabile alla fattispecie in esame. - Nel senso che l'istituto della prorogatio riguarda fattispecie in cui «coloro che sono nominati a tempo a coprire uffici rimangono in carica, ancorché scaduti, fino all'insediamento dei successori», v. la citata sentenza n. 208/1992. - Per l'affermazione che, con specifico riferimento agli organi elettivi, e segnatamente ai consigli regionali, «L'istituto della prorogatio (...) non incide (...) sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto», v. la citata sentenza n. 196/2003. - Per l'affermazione che i consigli regionali, nei 45 giorni antecedenti alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, dispongono di poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio , v. le citate sentenze nn. 515/1995 e 468/1991. - Per l'affermazione che il consiglio regionale, «nell'immediata vicinanza al momento elettorale», debba «limitarsi ad assumere determinazioni del tutto urgenti o indispensabili» e «astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori», v. la citata sentenza n. 68/2010.

Massima n. 38041

È manifestamente inammissibile, per genericità delle censure e inidoneità del parametro, la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, recante disposizioni urgenti in varie materie, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento al principio di leale collaborazione. Il ricorrente - nel denunciare che la tecnica redazionale impegnata nella legge censurata sarebbe in palese contrasto con il manuale regionale di regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi, approvato dall'ufficio di presidenza dal Consiglio regionale, e avrebbe reso estremamente difficoltoso anche comprendere l'effettiva portata di molte fra le eterogenee disposizioni ivi contenute - si riferisce in modo generico all'intera legge regionale, senza indicare con precisione, né tantomeno motivare le asserite violazioni di una fonte che, peraltro, non è evidentemente idonea a fungere da parametro di legittimità costituzionale.

Massima n. 38042

È cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, recante disposizioni urgenti in varie materie - impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 4, primo comma, dello statuto friulano e 3, 51 e 97 Cost. - che disciplina le riserve di posti a personale interno nei concorsi pubblici banditi dalla Regione. Successivamente alla proposizione del ricorso, l'art. 12, comma 29, lett. b ), della legge regionale n. 6 del 2013 ha aggiunto il comma 2- bis al suddetto art. 10, chiarendo che il numero dei posti complessivamente riservati nei concorsi pubblici, non può, comunque, essere superiore al 50 per cento di quello dei posti messi a concorso. Le modifiche alle norme regionali impugnate sono state ritenute dal ricorrente satisfattive e la Regione ha dichiarato che le norme censurate, nella versione originaria, non hanno avuto medio tempore applicazione.

Massima n. 38043

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett . s ), Cost., l'art. 3, comma 28, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, il quale prevede che il materiale litoide, estratto nell'ambito di interventi eseguiti nei corsi d'acqua costituisce materia prima e pertanto non è assoggettato al regime di cui all'art. 184- bis del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente). La censurata disposizione, dopo la presentazione del ricorso, è stata abrogata dalla legge regionale n. 6 del 2013. Essa, tuttavia, è rimasta in vigore per circa tre mesi e mezzo, nel corso dei quali la Regione non ha escluso che la norma stessa abbia avuto applicazione: ciò che impedisce di dichiarare cessata la materia del contendere. Detta disposizione regionale censurata, nel sottrarre una specifica materia all'ambito di applicazione del citato art. 184- bis , incide sulla disciplina dei rifiuti, invadendo la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, senza che il suo contenuto sia rivolto nell'unica direzione consentita dall'ordinamento al legislatore regionale, ovvero quella di innalzare, eventualmente, il livello di tutela dell'ambiente. Nella disciplina del trattamento dei sottoprodotti è precluso al legislatore regionale qualsiasi intervento normativo. - Per l'illegittimità costituzionale di una normativa provinciale invasiva della materia riservata all'esclusiva competenza statale della tutela dell'ambiente, mancante di un contenuto rivolto nell'unica direzione consentita dall'ordinamento al legislatore regionale, ovvero quello di innalzare, eventualmente, il livello di tutela dell'ambiente, v. la citata sentenza n. 86/2014. - Per l'affermazione che la disciplina del trattamento dei sottoprodotti costituisce un ambito nel quale «è precluso al legislatore regionale qualsiasi intervento normativo», v. le citate sentenze nn. 70/2014 e 300/2013.

Massima n. 38044

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma Cost., in relazione agli artt. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 e 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, che sottraggono alla disciplina di contenimento della spesa per il personale degli enti locali, dettata dal legislatore regionale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, la categoria delle spese collegate all'utilizzo di lavoratori disoccupati nell'ambito di appositi "cantieri di lavoro" comunali, finanziati dalla Regione. Infatti, le predette spese rientrano a pieno titolo nell'ambito di applicazione delle citate norme statali indicate come parametri interposti, che pongono limiti all'assunzione di personale e costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica. Pertanto, la deroga ai limiti posti dalla disciplina regionale alle spese di personale si risolve, almeno indirettamente, in un contrasto con i corrispondenti limiti posti dal legislatore statale. - Per l'affermazione che l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 e l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica, che si applicano direttamente alle Regioni a statuto speciale e, segnatamente, alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, v. le citate sentenze nn. 54/2014 e 289/2013. - Per l'affermazione che "l'utilizzo di prestazioni lavorative per il tramite dei cantieri di lavoro ricade de plano nell'ambito della disciplina di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, poiché rappresenta, comunque, una forma di lavoro temporaneo del quale l'amministrazione si avvale, anche indirettamente, per la realizzazione di opere o attività di interesse pubblico locale", v. la citata sentenza n. 87/2014.

Massima n. 38045

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, l'art. 10, comma 5, della legge della Regione autonoma Friui-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, il prevede che, in relazione alla necessità di valutare, ai fini dell'anzianità di servizio, anche i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo determinato, la revisione delle graduatorie delle procedure attuative del disposto di cui all'art. 16 del contratto collettivo integrativo 1998-2001, area non dirigenziale del personale regionale, e il conseguente conferimento delle relative posizioni avvengono salvaguardando, in ogni caso, quelle già conferite e comunque nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per la contrattazione collettiva integrativa. In particolare, la disposizione censurata viola e rientra nell'ambito di applicazione temporale del citato art. 9, comma 21, che si riferisce alle progressioni di carriera "disposte" nel triennio 2011-2013. Infatti, le posizioni economiche a cui si riferisce la norma regionale, pur se attraverso una revisione delle graduatorie relative ad anni precedenti, sono tuttavia disposte in tale periodo. La norma statale intende annullare l'effetto di incremento della spesa connesso a decisioni assunte nel periodo di riferimento: se fosse consentito al legislatore regionale disporre nuove progressioni su graduatorie pregresse, sarebbe facile eludere il principio di contenimento della spesa posto dal legislatore statale. - Per l'affermazione che, proprio con riguardo ad una disposizione legislativa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 "vincola le Regioni, anche a statuto speciale, nei suoi aspetti di dettaglio, senza alcuna possibilità di deroga", v. la citata sentenza n. 3/2013, pronunciata proprio nei riguardi della Regione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 28, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013;

4) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 12 e 14 della legge costituzionale n. 1 del 1963, alla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni), agli artt. 121 e 122 della Costituzione, nonché ai principi fondamentali dell'ordinamento in tema di prorogatio, anche in relazione agli artt. 1 e 2 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2013, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014.

F.to:

Sabino CASSESE, Presidente e Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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