Corte costituzionale
Sentenza n. 162/2014
Corte cost., sent. 10 giugno 2014, n. 162
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 162/2014
- Data di deposito
- 10 giugno 2014
- Data di decisione
- 9 aprile 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:162
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 3, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
- art. 9, comma 1, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
- art. 9, comma 3, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
- art. 12, comma 1, legge n. 40 del 19 febbraio 2004
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 29, Costituzione
- art. 31, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 8, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 14, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 37993
Sono inammissibili gli interventi spiegati dall'Associazione Vox-Osservatorio italiano sui diritti, dall'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, dall'Associazione Amica Cicogna Onlus, dall'Associazione Cerco un bimbo e dall'Associazione Liberi di decidere nei giudizi di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 3 e 32 Cost., di talune disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita). Dette Associazioni non hanno la qualità di parte nei giudizi principali e non risultano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. - Per l'affermazione che sono ammesse ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, v. le citate sentenze nn. 135/2013 e 85/2013. - Per l'affermazione che non è sufficiente a rendere ammissibile l'intervento la circostanza che un soggetto sia parte in giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, nel quale sia stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, v. le citate decisioni: ordinanza n. 150/2012 e sentenza n. 470/2002.
Massima n. 37994
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 Cost., l'art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004 n. 40, nella parte in cui stabilisce per la coppia destinataria delle norme in materia di procreazione medicalmente assistita il divieto di fecondazione di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili. La scelta della coppia, assolutamente sterile o infertile, di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminazione, la quale, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali, e ciò anche quando sia esercitata mediante la scelta di ricorrere a questo scopo alla tecnica di PMA di tipo eterologo. La norma censurata incide, inoltre sul diritto alla salute, che va inteso nel significato, proprio dell'art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica, e la cui tutela deve essere di pari grado a quello della salute fisica. Infatti, l'impossibilità di formare una famiglia con figli insieme al proprio partner, mediante il ricorso alla PMA di tipo eterologo, può incidere negativamente, in misura anche rilevante, sulla salute della coppia. Peraltro, la disciplina de qua realizza un ingiustificato, diverso trattamento delle coppie affette dalla più grave patologia, in base alla capacità economica delle stesse, che assurge a requisito dell'esercizio di un diritto fondamentale, negato ai soli soggetti privi delle risorse finanziarie necessarie per poter fare ricorso a tale tecnica recandosi in altri Paesi. Infine, il divieto assoluto di fecondazione eterologa non è neppure giustificabile dalla necessità di tutelare, nell'ambito del bilanciamento degli interessi costituzionalmente coinvolti, il diritto del nato da PMA di tipo eterologo all'identità genetica, poiché l'ordinamento ammette a determinate condizioni la possibilità per il figlio di accedere alle informazioni relative all'identità dei genitori biologici. Pertanto, il censurato divieto, nella sua assolutezza, è il risultato di un irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, in ragione anche del canone di razionalità dell'ordinamento. (Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU) - Per l'affermazione che la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata anche in sede cautelare, qualora il giudice non abbia provveduto sulla domanda ovvero quando abbia concesso la relativa misura, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere del quale egli è titolare in tale sede, v. le citate ordinanze nn. 3/2014 e 150/2012. - Per l'affermazione che il giudizio di legittimità costituzionale, una volta instaurato in seguito ad ordinanza di rimessione, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato, v. le citate sentente nn. 274/2011 e 227/2010. - Per l'affermazione che non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti fissati nelle ordinanze di rimessione, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 275/2013 e la citata ordinanza n. 10/2014. - Nel senso che spetta alla Corte costituzionale valutare il complesso delle eccezioni e delle questioni costituenti il thema decidendum e stabilire anche l'ordine con cui affrontarle nella sentenza, v. le citate sentenze nn. 278/2013, 98/2013 e 293/2010. - Sulla necessità che i valori costituzionali coinvolti dalla legge n. 40 del 2004 siano bilanciati in modo da assicurare un livello minimo di tutela legislativa ad ognuno, v. le citate sentenze nn. 151/2009, 45/2005 e 347/1998. - Per l'affermazione che la tutela dell'embrione non è comunque assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione, v. la citata sentenza n. 151/2009. - Sulla richiesta referendaria tesa ad eliminare il divieto di fecondazione eterologa, v., tra le altre, la citata sentenza n. 49/2005. - Nel senso che le limitazioni alla libertà di autodeterminazione devono essere ragionevolmente e congruamente giustificate dall'impossibilità di tutelare altrimenti interessi di pari rango, v. la citata sentenza n. 332/2000. - Per l'affermazione che la Costituzione non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli, v. le citate sentenze nn. 189/1991 e 123/1990. - Per l'affermazione che l'istituto dell'adozione mira prevalentemente a garantire una famiglia ai minori, v. la citata sentenza n. 11/1981. - Per l'affermazione che il diritto alla salute va inteso nel significato, proprio dell'art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica, e la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica, v. le citate sentenze nn. 251/2008, 113/2004, 253/2003 e 167/1999. - Per l'affermazione che gli atti dispositivi del proprio corpo, quando rivolti alla tutela della salute, devono ritenersi leciti, v. la citata sentenza n. 161/1985. - Per l'affermazione che, nel caso di patologie produttive di una disabilità, la discrezionalità spettante al legislatore ordinario nell'individuare le misure più opportune incontra il limite del rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, v. le citate sentenze nn. 80/2010 e 251/2008. - Sui limiti alla discrezionalità legislativa in tela di scelte terapeutiche, che devono tener conto anche degli indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, nonché sull'autonomia e sulla responsabilità del medico, v. le citate sentenze nn. 8/2011 e 151/2009. - Per le ipotesi tipiche e molto limitate di reviviscenza che l'ordinamento costituzionale tollera, v., tra le più recenti, la citata sentenza n. 70/2013. - Per l'affermazione che la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi non può trovare ostacolo nella carenza legislativa che può derivarne e che, al contrario, deve intervenire in caso di vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa, v. le citate sentenze nn. 278/2013, 113/2011 e 59/1958. - Per l'affermazione che il sindacato circa il rispetto del principio di costituzionalità deve coprire nella misura più ampia possibile l'ordinamento giuridico, v. la citata sentenza n. 1/2014. - Sul diritto del figlio adottivo a conoscere le proprie origini e, quindi, l'identità dei genitori biologici, v. la citata sentenza n. 278/2013. - Nel senso che dall'art. 3 Cost. può essere desunto un canone di "razionalità" della legge svincolato da una normativa di raffronto, v. la citata sentenza n. 87/2012. - Sulla struttura dello scrutinio di ragionevolezza e del test di proporzionalità, v. le citate sentenze nn. 1/2014 e 1130/1988. - Per l'affermazione che «il principio di cui all'art. 3 Cost. è violato non solo quando i trattamenti messi a confronto sono formalmente contraddittori in ragione dell'identità della fattispecie, ma anche quando la differenza di trattamento è irrazionale secondo le regole del discorso pratico, in quanto le rispettive fattispecie, pur diverse, sono ragionevolmente analoghe», v. la citata sentenza n. 1009/1988.
Massima n. 37995
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua del divieto di fecondazione eterologa, è costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 Cost., limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3», l'art. 9, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), che, in caso di ricorso a PMA eterologa, vieta al coniuge o al convivente consenziente l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità (art. 235, primo comma, nn. 1 e 2, cc.) e dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.). (Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU)
Massima n. 37996
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua del divieto di fecondazione eterologa, è costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 29, 31e 32 Cost., limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3», l'art. 9, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), che, in caso di ricorso alla PMA eterologa, prevede che il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi. (Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU)
Massima n. 37997
È costituzionalmente illegittimo, nei limiti di cui in motivazione e per violazione degli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 Cost., l'art. 12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita). La norma - che commina la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro a chiunque utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia - non può applicarsi ai casi in cui il ricorso (coppie assolutamente sterili o infertili) alla PMA eterologa è stato ammesso per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004. (Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU)
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3»;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3»;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004, nei limiti di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Allegato:ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014ORDINANZARilevato che i giudizi hanno ad oggetto, in parte, le stesse norme, censurate in relazione a parametri costituzionali, per profili e con argomentazioni in larga misura coincidenti che, quindi, vanno riuniti per essere decisi con una stessa pronuncia;che nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Catania (reg. ord. n. 240 del 2013) sono intervenute:a) l'Associazione Vox-Osservatorio italiano sui diritti, la quale non è parte nel processo principale, deducendo di essere titolare di un interesse specifico, connesso alle sollevate questioni di legittimità costituzionale, in quanto «per statuto, si propone di analizzare gli sviluppi della società dal punto di vista giuridico, socio-economico e culturale per individuare l'insieme dei diritti da proteggere, potenziare e conquistare», con la conseguenza che, rientrando l'oggetto di dette questioni nell'ambito dell'attività e degli interessi da essa perseguiti, sarebbe legittimata ad intervenire nel giudizio di costituzionalità;b) l'Associazione Luca Coscioni, per la libertà di ricerca scientifica, l'Associazione Amica Cicogna Onlus, l'Associazione Cerco un bimbo e l'Associazione Liberi di decidere (intervenute con un unico atto), le quali, premesso di avere spiegato intervento (ritenuto ammissibile) nel processo principale in corso davanti al Tribunale ordinario di Firenze, in cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale con l'ordinanza iscritta al n. 213 del reg. ord. 2013, deducono che, «per intervenuta separazione personale dei coniugi [...] non hanno depositato costituzione nel procedimento» promosso da detta ordinanza e, tuttavia, sostengono che, «per le funzioni che svolgono nell'ambito di cui trattasi, rappresentando i diritti di pazienti, studiosi e cittadini, si configurano come soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio», anche perché la seconda di dette associazioni risulterebbe «essere osservatorio privilegiato sul mondo della fecondazione medicalmente assistita», sicché sarebbero legittimate ad intervenire nel diverso giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Catania originato dall'ordinanza di rimessione pronunciata da detto giudice;che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (per tutte, sentenze n. 134 e n. 85 del 2013), mentre la circostanza che un soggetto sia parte in un giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, nel quale sia stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, neppure è sufficiente a rendere ammissibile l'intervento (ex plurimis, sentenza n. 470 del 2002; ordinanza n. 150 del 2012);che, alla luce di detti principi, poiché le suindicate associazioni non sono parti nel giudizio principale nel cui corso il Tribunale ordinario di Catania ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale oggetto dell'ordinanza iscritta al n. 240 del reg. ord. 2013, né risultano essere titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, gli interventi dalle stesse proposti vanno dichiarati inammissibili.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili gli interventi dell'Associazione Vox-Osservatorio italiano sui diritti, dell'Associazione Luca Coscioni, per la libertà di ricerca scientifica, dell'Associazione Amica Cicogna Onlus, dell'Associazione Cerco un bimbo e dell'Associazione Liberi di decidere, nel giudizio introdotto dal Tribunale ordinario di Catania, con l'ordinanza iscritta al n. 240 del reg. ord. 2013.F.to: Gaetano Silvestri, Presidente
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