Corte costituzionale

Sentenza n. 156/2014

Corte cost., sent. 4 giugno 2014, n. 156

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
156/2014
Data di deposito
4 giugno 2014
Data di decisione
21 maggio 2014
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:156

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 19, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • legge n. 111 del 15 luglio 2011

Parametri

Massime

Massima n. 37986

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà individuali (CEDU), dell'art. 18, comma 19, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale, nel fornire un'interpretazione autentica dell'art. 64, comma 5, della legge 1999, n. 144, prevede che, nel settore del cosiddetto Parastato, il previsto contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex -dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio, dovendo essere calcolato, in quest'ultimo caso, sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 e trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa. La disposizione interviene in una materia nella quale, prima di tale intervento chiarificatore, vi era una situazione di oggettiva incertezza, con relativo contrasto giurisprudenziale, in ordine all'applicabilità o meno del menzionato contributo oltre che agli ex -dipendenti già collocati a riposo anche ai lavoratori ancora in servizio. Posto che il legislatore può emanare norme retroattive (sia innovative che di interpretazione autentica) - purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale" ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU - la disposizione censurata non contrasta con alcuno dei parametri evocati dai rimettenti in quanto, da un lato, essa non incide su posizioni giuridiche acquisite, né su un affidamento che non poteva essere riposto su una disciplina di così controversa esegesi ed applicazione; dall'altro, perché essa risponde ad obiettivi d'indubbio interesse generale, e di rilievo costituzionale, quali, in primo luogo, quello della certezza del diritto e, parallelamente, quelli del ripristino dell'uguaglianza e della solidarietà, all'interno di un sistema di previdenza. - Sul divieto di retroattività della legge, vedi le sentenze nn. 264/2012, 15/2012, 236/2011 e 393/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevata dal Tribunale ordinario di Alessandria, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, e dalla Corte di appello di Torino, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà individuali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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