Corte costituzionale

Sentenza n. 144/2014

Corte cost., sent. 28 maggio 2014, n. 144

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
144/2014
Data di deposito
28 maggio 2014
Data di decisione
19 maggio 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:144

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 2, legge n. 183 del 12 novembre 2011
  • art. 14, comma 3, legge n. 183 del 12 novembre 2011
  • art. 14, comma 4, legge n. 183 del 12 novembre 2011
  • art. 14, comma 5, legge n. 183 del 12 novembre 2011
  • art. 14, comma 6, legge n. 183 del 12 novembre 2011
  • art. 14, comma 1, legge n. 183 del 12 novembre 2011

Parametri

  • art. 3, Costituzione
  • art. 97, Costituzione
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 117, comma 4, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 87, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 88, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 2, comma 1, lett. a), p), q), t), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 8, comma 3, legge n. 131 del 5 giugno 2003
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 182 del 22 febbraio 1982
  • art. 3, comma 1, lettere a) ed e), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 120, Costituzione

Massime

Massima n. 37969

È cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi da 1 a 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, impugnato dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 87, 88 e 107 del statuto trentino, 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nella parte in cui è destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza concorrente e residuale. In particolare, la disciplina delle "zone a burocrazia zero" - già prevista con riferimento al "Meridione d'Italia" dall'art. 43 del d.l. n. 78 del 2010 - che il comma 1 dell'impugnato art. 14 estende, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, all'intero territorio nazionale, è stata abrogata dall'art. 37- bis , comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 179 del 2012. La dichiarazione della parte ricorrente circa la mancata applicazione medio tempore della censurata disposizione nel corrispondente territorio, unitamente al carattere pienamente satisfattivo delle pretese avanzate con l'impugnativa, risulta sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere, in quanto proveniente dalla stessa parte, titolare dell'interesse ad impugnare la norma in sede di giudizio in via di azione ed in quanto riguardante circostanze da questa direttamente acclarabili e non contestate da controparte. - Nel senso che la sopravvenuta abrogazione della norma impugnata satisfattiva delle pretese di parte ricorrente costituisce una delle due condizioni per pervenire alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, v. le citate sentenze nn. 272/2013, 246/2013 e 228/2013.

Massima n. 37970

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, comma 1, lett . a ), p ), q ) e t ), 3, comma 1, lett. a ) ed e ), 4 dello statuto valdostano, l'art. 14, commi da 1 a 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella parte in cui è destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza primaria ed integrativa/attuativa della Regione autonoma Valle d'Aosta. Infatti, la disposizione impugnata richiama l'art. 43 del d.l. n. 78 del 2010 - che ha previsto, con normativa del tutto analoga, la possibilità di istituzione e la relativa regolamentazione delle "zone a burocrazia zero" nel "Meridione d'Italia" - già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 232 del 2011, nella parte in cui è destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza regionale concorrente o residuale. Ne deriva che l'intera normativa censurata, che estende espressamente, fino al 31 dicembre 2013, all'intero territorio nazionale la medesima disciplina prevista dal menzionato art. 43, è viziata dagli stessi profili di incostituzionalità della disposizione richiamata, in ragione della assoluta carenza di una qualsiasi esplicitazione sia dell'esigenza di assicurare l'esercizio unitario perseguito attraverso funzioni amministrative attribuite a livello centrale, sia della congruità, in termini di proporzionalità e ragionevolezza, di tale avocazione rispetto al fine voluto e ai mezzi predisposti per raggiungerlo, sia dell'impossibilità che le medesime funzioni non possano essere adeguatamente svolte agli ordinari livelli inferiori. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura) - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 43 del d.l. n. 78 del 2010, che prevede l'istituzione e la relativa regolamentazione «nel Meridione d'Italia» di «zone a burocrazia zero», v. la citata sentenza n. 232/2011. - Nel senso che, a differenza del giudizio in via incidentale, quello in via principale ben può concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, soprattutto nei casi in cui sulla legge non si siano ancora formate prassi interpretative in grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte potenzialità applicative e le interpretazioni addotte dal ricorrente non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, così da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose, v. le citate sentenze nn. 278/2010 e 249/2005. - Sulla necessità del carattere effettivamente e plausibilmente controverso della questione, v. la citata ordinanza n. 342/2009. - Per l'affermazione che la valutazione della necessità del conferimento di una funzione amministrativa ad un livello territoriale superiore rispetto a quello comunale deve essere effettuata dall'organo legislativo almeno del livello territoriale interessato e che deve essere giustificata in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 232/2011, 278/2010, 76/2009, 165/2007, 88/2007, 214/2006 e 151/2005. - Sulle condizioni di legittimità costituzionale di una legge statuale che attribuisca funzioni amministrative a livello centrale e ne regoli l'esercizio, v. la citata sentenza n. 232/2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalla Provincia autonoma di Trento, rispettivamente con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi da 1 a 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), nella parte in cui era destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'àmbito delle materie di competenza primaria e integrativa/attuativa della Regione autonoma Valle d'Aosta;

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 14, commi da 1 a 6, della legge n. 183 del 2011, promosse - in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 87, 88 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione; nonché all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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