Corte costituzionale
Sentenza n. 141/2014
Corte cost., sent. 28 maggio 2014, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 141/2014
- Data di deposito
- 28 maggio 2014
- Data di decisione
- 19 maggio 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:141
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 131, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 167, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 168, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 169, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 170, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 200, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 201, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 202, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 231, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 232, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 26, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 194, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 195, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 197, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 196, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 198, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 199, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 171, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 172, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 173, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 174, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 175, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 192, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 37, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 163, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 193, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 204, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 210, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 211, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 212, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 217, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 218, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 219, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 222, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 223, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 238, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 239, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 240, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 241, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 243, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 34, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 44, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 75, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 78, lett. a), legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 123, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 124, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 135, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 136, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 137, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 138, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 142, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 143, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 144, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 145, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 146, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 147, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 148, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 149, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 150, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 151, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 152, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 153, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 154, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 207, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 263, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 27, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 164, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 165, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 166, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 176, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 177, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 178, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 179, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 180, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 181, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 182, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 183, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 184, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 185, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 186, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 187, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 188, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 189, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 190, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 191, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 203, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 209, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 215, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 221, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 224, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 225, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 226, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 227, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 228, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 229, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 230, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 1, lett. c), legge della Regione Campania n. 3 del 27 gennaio 2012
- art. 1, comma 2, legge della Regione Campania n. 3 del 27 gennaio 2012
- art. 1, comma 244, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
- art. 1, comma 245, legge della Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011
Parametri
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 38, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010
- decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 49, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 56, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 106, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 1, comma 174, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
- art. 120, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 37948
E' estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 117, terzo comma, e 120 Cost. - dei commi 2, 26, 131, da 167 a 175, 192, da 194 a 202, 231 e 232 dell'art. 1 della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011). Infatti, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. - In senso conforme, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 262/2012 e ordinanza n. 197/2012.
Massima n. 37949
E' cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 117, terzo comma, e 120 Cost. - dei commi 37, 163, 193, 204, da 210 a 212, da 217 a 219, 222, 223, da 238 a 241, e 243 dell'art. 1 della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011). La maggior parte delle disposizioni censurate è stata, infatti, abrogata dalle leggi regionali nn. 3 e 41 del 2012 e, come precisato dalla stessa Regione resistente, ad esse non è stata data medio tempore attuazione. Inoltre, la ragione dell'impugnativa è cessata anche in relazione al comma 240, che riguarda lo stanziamento degli oneri per l'attuazione degli interventi di cui agli abrogati commi 238 e 239; nonché in relazione ai commi da 210 a 212, in virtù del carattere oggettivamente satisfattivo della correlativa abrogazione, che ha determinato il venir meno di taluni distretti sanitari ivi disciplinati. - In senso conforme, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 18/2013. - Sul carattere oggettivamente satisfattivo dell'abrogazione delle norme impugnate in via principale, v. la citata sentenza n. 326/2010.
Massima n. 37950
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 34, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che destina le maggiori entrate derivanti dal recupero dell'evasione fiscale, realizzate nel corso dell'esercizio finanziario, all'incremento del fondo di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizione di residui perenti e del fondo di riserva per spese impreviste [art. 28, comma 1, lett. a ) e b ), della legge regionale n. 7 del 2002]. Infatti, la censurata disposizione si traduce in un surrettizio aumento delle predette spese, non altrimenti specificate e senza che ne sia indicata preventivamente una copertura sufficientemente sicura, posto che essa è rimessa ad un meccanismo eteronomo di determinazione (ad opera di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e, dal 24 gennaio 2012, di una convenzione con l'Agenzia delle entrate) e rispetto ad un evento futuro ed incerto, quantomeno in riferimento all'ammontare. - Sul necessario grado di determinatezza della delibera dell'organo politico nell'individuazione delle disposizioni da impugnare, v. le citate sentenze nn. 309/2013, 246/2013 e 220/2013. - Sull'esigenza imposta dall'art. 81, quarto comma, Cost. della previa indicazione di una copertura sufficientemente sicura delle spese, v. le citate sentenze nn. 18/2013, 214/2012, 131/2012 e 70/2012.
Massima n. 37951
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 44, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, il quale prevede che le economie e le risorse di cui all'art. 18, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2009 siano utilizzate dagli enti delegati ai sensi della legge regionale n. 11 del 1996 a parziale finanziamento dei piani di forestazione per gli anni 2011, 2012 e 2013, attuati nell'ambito della pianificazione regionale 2009-2013. In mancanza dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente e della certificazione dell'avanzo di amministrazione, la censurata disposizione viene meno all'obbligo di comprovare l'effettiva disponibilità delle economie e si pone in contrasto con l'art. 44, comma 3, della legge regionale di contabilità n. 7 del 2002, il quale stabilisce che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione può avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l'effettiva disponibilità con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Conseguentemente, la copertura del finanziamento dei piani di forestazione, tramite le menzionate economie e risorse, risulta illegittima. - Sulla possibilità di utilizzare, in sede di copertura delle spese, soltanto un avanzo di amministrazione certificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, v. la citata sentenza n. 70/2012.
Massima n. 37952
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 75, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, il quale prevede l'avvio di una collaborazione della Regione (secondo procedure, modalità e condizioni definite da un'apposita delibera di giunta) con l'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), al fine di promuovere una struttura tecnica di supporto alla Regione e agli enti locali della Campania nel processo di attuazione del federalismo, anche mediante la creazione di un ente associativo. Infatti, la disposizione impugnata non contiene una norma di spesa, prevedendo soltanto la possibile futura istituzione di una struttura di supporto per l'attuazione del federalismo, all'esito di un programma di collaborazione con l'IFEL.
Massima n. 37953
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 38 e 117, secondo comma, lett. m ), Cost. - dell'art. 1, comma 78, lett. a ), della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, il quale prevede che i soggetti beneficiari del "bonus bebé" istituito dal precedente comma 77 (madre, padre o altro soggetto esercente la potestà genitoriale al momento della presentazione della domanda) siano residenti in Campania da almeno due anni dalla nascita del bambino o dalla presentazione dell'istanza di adozione presso il Tribunale di competenza o presso gli istituti autorizzati alle procedure di adozione internazionale. Non è, infatti, irragionevole una disposizione che si limita a favorire la natalità in correlazione alla presenza stabile del nucleo familiare sul territorio, senza che vengano in rilievo ulteriori criteri selettivi concernenti situazioni di bisogno o disagio, i quali non tollerano di per sé discriminazioni. - Sull'esigenza di evitare discriminazioni in sede di determinazione dei criteri selettivi per l'accesso a prestazioni assistenziali, v., tra le altre, le citate sentenze nn. 222/2013, 133/2013, 4/2013 e 2/2013.
Massima n. 37954
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, commi secondo, lett. e ), e terzo, Cost., l'art. 1, comma 123, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che stanzia sulla UPB 12.42.82 la somma di euro 200.000,00 per prevenire le frodi sui fondi comunitari. Per stessa ammissione della resistente, la predetta UPB non esiste e, in ogni caso, la spesa non indica una chiara copertura finanziaria.
Massima n. 37955
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lett. s ), Cost., l'art. 1, comma 124, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che, relativamente agli impianti per la produzione di energia termoelettrica ubicati nel territorio regionale, prescrive, quale condizione per il rilascio o per il mantenimento dell'autorizzazione di esercizio, l'obbligatoria adozione di un sistema di monitoraggio dello stato della qualità dell'aria, attraverso la collocazione permanente di centraline per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico. La materia implicata dalla disposizione de qua (che attiene alla tutela della qualità dell'aria per porre rimedio al relativo inquinamento) è da ricondursi alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale che, con il d.lgs. n. 152 del 2006, ha assoggettato ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) in sede statale i progetti relativi a centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, mentre ha previsto l'AIA in sede regionale per i progetti concernenti gli impianti di combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW. Alla rispettiva autorità competente (statale o regionale) sono attribuiti il controllo sul rispetto delle condizioni dell'AIA (ivi comprese le misure di contenimento delle emissioni nell'ambiente) e la potestà sanzionatoria nel caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie. La norma impugnata, mancando di distinguere, tra i progetti soggetti ad AIA, quelli di competenza regionale da quelli di competenza statale, impone anche a quest'ultimi la dotazione del sistema di monitoraggio dell'aria, quale condizione per ottenere - o comunque mantenere - l'autorizzazione all'esercizio, con conseguente invasione della competenza statale in materia. Inoltre, il d.lgs. n. 155 del 2010 (che ha recepito la direttiva 2008/50/CE per un'aria più pulita in Europa), dopo aver stabilito che la valutazione della qualità dell'aria sia effettuata con metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale, delinea un sistema di valutazione e gestione della qualità dell'aria sulla base di standard qualitativi elevati ed omogenei al fine di assicurare un approccio uniforme su tutto il territorio nazionale e di assicurare che le stesse situazioni di inquinamento siano valutate e gestite in modo analogo; e vieta l'uso di stazioni di misurazione non conformi per impedirne un inutile eccesso. In particolare, l'art. 5, comma 9, del suddetto decreto richiede che l'installazione o l'adeguamento di stazioni di misurazione della qualità dell'aria per impianti che producano emissioni in atmosfera siano disposte in sede di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di AIA, là dove la Regione consideri tali stazioni necessarie. Si tratta, dunque, di una valutazione caso per caso, che deve comunque condurre ad una stazione di misurazione conforme alle disposizioni dello stesso d.lgs. n. 155 del 2010. Ne consegue che in materia di competenza esclusiva statale, quale è quella ambientale, la norma denunciata ha previsto un'installazione di un sistema di monitoraggio dell'aria presso tutti i siti degli impianti per la produzione di energia termoelettrica ubicati nel territorio regionale in contrasto, quindi, anche con l'anzidetta disciplina dettata dalla legge statale di recepimento del diritto europeo. (Rimane assorbito l'ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 Cost.) - Sulla competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, v., tra le tante, le citate sentenze nn. 209/2011, 187/2011 e 225/2009.
Massima n. 37956
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, commi primo, secondo, lett. e ), e terzo, Cost., l'art. 1, commi da 135 a 138, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che prevede la costituzione, ad opera della Regione, di una Società finanziaria regionale per azioni, a totale o prevalente capitale pubblico (partecipata dalla Regione in misura non inferiore al 51%), avente ad oggetto sociale l'attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione stessa ed operante a supporto alle Piccole e Medie Imprese (PMI), abilitata, tra l'altro, ad acquisire partecipazioni o a costituire società per il raggiungimento del suo fine; e dispone che la dotazione finanziaria per le spese di investimento ai fini dell'attuazione delle norme denunciate sia definita con successivo provvedimento in misura di 5.200.000,00 euro di cui 200.000,00 appostati sulla relativa UPB per le spese di costituzione. La legge di spesa non contempla la necessaria copertura finanziaria, né indica in modo specifico l'UPB di riferimento. Parimenti, sussiste la violazione dei principi sull'affidamento in house , non essendo il controllo analogo reso effettivo dall'oggetto sociale che consente, oltre alla generica attuazione di programmi regionali, ogni altra attività idonea a tale scopo, con la possibilità di acquisire partecipazioni in altre società e di operare a supporto delle PMI. - In relazione all'affidamento in house , v. le citate sentenze nn. 199/2012 e 325/2010.
Massima n. 37957
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 1, commi da 142 a 154, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che disciplina incentivi alle imprese per nuovi investimenti produttivi mediante agevolazioni di crediti di imposta e contributi in conto interessi. Infatti, sulla UPB 2.83.243, di cui alla legge regionale n. 5 del 2011 (Bilancio di previsione per l'anno 2011 e per il triennio 2011 - 2013), non risulta l'«ambito 2 - Sviluppo economico - Funzione obiettivo n. 283 denominata "Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo regionale"», che in base all'art. 10 della legge regionale n. 12 del 2007 attuerebbe la copertura finanziaria per gli incentivi e le agevolazioni contemplati dalle disposizioni denunciate. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura) - Sul necessario grado di specificazione delle censure proposte nel giudizio in via principale, v., tra le altre, la citata sentenza n. 3/2013.
Massima n. 37958
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 207, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che autorizza la Giunta regionale ad utilizzare le economie risultanti all'UPB 4.16.41 per il finanziamento delle attività di politiche sociali previste dalle leggi nn. 328 del 2000 e 431 del 1998, nonché dalla legge regionale n. 11 del 2007. Infatti, in assenza di certificazione dell'avanzo di amministrazione e di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, la copertura del finanziamento delle attività di cui alle leggi menzionate è assente; inoltre, la stessa legge di contabilità regionale richiede che le entrate con vincolo di destinazione siano già accertate. - Sulla necessità che le entrate con vincolo di destinazione siano già accertate, v. la citata sentenza n. 70/2012.
Massima n. 37959
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 263, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che prevede l'istituzione, ad opera della Regione, del distretto industriale denominato Caianello-Capua per migliorare la mobilità ferro gomme dei comuni interessati al predetto asse territoriale e dispone l'iscrizione del conseguente finanziamento di 150.000,00 euro sulla relativa UPB. Il finanziamento de quo effettivamente non prevede copertura finanziaria per farvi fronte, né indica la UPB su cui dovrebbe essere iscritto. Ciò in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost., che richiede chiarezza nella previsione di spese, le quali devono essere presenti nella stessa disposizione che le contempla.
Massima n. 37960
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost., l'art. 1, comma 27, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che sanziona con l'inefficacia tutti i contratti assunti in contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario. La modifica apportata alla disposizione censurata dalla legge regionale n. 41 del 2012, che ha sostituito la sanzione di inefficacia con quella di nullità, non incide sostanzialmente sui termini della questione, con la conseguenza che, per un verso, la novellazione non è satisfattiva delle ragioni del ricorrente e, per altro verso, lo scrutinio deve avere riguardo alla disposizione nel testo attualmente vigente. Infatti, non rileva che la norma regionale riproduca ora quella statale di riferimento (art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004). Ciò che conta è che la disposizione censurata vada ad incidere sulla materia del diritto civile, così ingerendosi in un ambito competenziale in cui la Regione non può emanare alcuna normativa, anche meramente riproduttiva di quella statale. - Sull'impossibilità per la Regione di emanare alcuna normativa, anche a carattere meramente riproduttivo, in ambiti competenziali rimessi alla legislazione esclusiva o concorrente dello Stato, v., tra le altre, le citate sentenze nn. 271/2009, 153/2006 e 29/2006.
Massima n. 37961
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, commi da 164 a 166, da 176 a 191, e 203, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che istituisce fondi straordinari in ambiti riferiti a spese non obbligatorie. Le predette disposizioni sono state definanziate dall'art. 1, comma 1, lett. b ), della legge regionale n. 14 del 2011; tuttavia, tale definanziamento opera per il corrente esercizio finanziario ed è rinviato ai successivi bilanci annuali e pluriennali a legislazione vigente. Pertanto, rimanendo invariata la precettività delle norme di spesa, l'intervenuto definanziamento per il solo 2011 non ne elide la lesività denunciata dal ricorrente. A tal fine, rileva che tutte le norme anzidette prevedano, espressamente o implicitamente, spese non obbligatorie, in contrasto con il divieto posto dall'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, così da porre misure lesive della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in grado di aggravare il disavanzo sanitario regionale, con l'effetto di ostacolare l'attuazione del piano di rientro e, quindi, l'esecuzione del mandato commissariale. - Sull'illegittimità costituzionale di norme regionali in grado di aggravare il disavanzo sanitario, perciò tali da ostacolare l'attuazione del piano di rientro e l'esecuzione del mandato commissariale, v. le citate sentenze nn. 180/2013, 79/2013, 18/2013 e 131/2012.
Massima n. 37962
E' cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 209, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che, nell'ambito del riassetto della rete laboratoristica e nei limiti previsti dal piano di rientro, abilita il Servizio sanitario regionale ad avvalersi, nel settore della diagnostica di laboratorio per le attività di elevata complessità, della fondazione CEINGE. Il comma censurato è stato sostituito, a decorrere dal 29 gennaio 2012, dall'art. 1, comma 1, lett. a ), della legge regionale n. 3 del 2012, il quale ha previsto che il CEINGE è centro di riferimento per la genetica molecolare e, attraverso la stipula di specifici protocolli d'intesa, fornisce le prestazioni specialistiche di alta complessità, in coerenza con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario, con i Programmi operativi e con i principi di riorganizzazione della rete laboratoristica regionale di cui al decreto del commissario ad acta n. 55 del 2010. Si tratta di modifica satisfattiva delle ragioni del ricorrente.
Massima n. 37963
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 215, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che impegna la Regione ad assicurare le convenzioni a favore degli Hospice mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa. La disposizione in esame, oltre ad interferire con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario, è priva di copertura finanziaria.
Massima n. 37964
E' cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 221, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che istituisce l'Osservatorio regionale per la Sicurezza Alimentare (ORSA), quale strumento operativo della Regione in materia di sicurezza alimentare e con funzioni di supporto ai compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi di profilassi e di risanamento del patrimonio zootecnico e delle patologie trasmissibili all'uomo. La disposizione è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. b ), della legge regionale n. 3 del 2012 che ha attribuito all'ORSA lo svolgimento delle predette funzioni di supporto in coerenza con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario, con i Programmi operativi e con il Piano Sanitario Regionale 2011-2013 approvato con il decreto commissariale n. 22 del 2011. La modifica è obiettivamente satisfattiva delle ragioni del ricorrente in quanto pone l'istituzione dell'ORSA in linea con le previsioni del citato decreto commissariale; coerentemente, é seguita l'abrogazione delle disposizioni (commi 222 e 223) che disciplinavano l'ubicazione dell'Osservatorio e lo stanziamento in suo favore.
Massima n. 37965
E' cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost. - degli artt. 1, commi da 224 a 230, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 e 1, commi 1, lett. c ), e 2, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3, recanti disposizioni per il risanamento finanziario del servizio sanitario. Infatti, la legge regionale n. 41 del 2012 ha eliminato dal comma 224 la previsione dell'intervento della Giunta con riferimento a talune competenze riservate al Commissario ad acta ed il sostituito comma 231 ha riassegnato al Commissario tutte le attribuzioni in precedenza rimesse dai commi da 224 a 230 alla Giunta. Il tutto con l'interpolazione, da parte della legge regionale n. 3 del 2012, di una clausola di aderenza della disciplina legislativa regionale al Piano di rientro dal disavanzo sanitario, la quale - una volta direttamente investito il Commissario ad acta delle relative competenze ed attribuzioni - non costituisce una clausola di mero stile, bensì è previsione congruente rispetto allo scopo.
Massima n. 37966
E' cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 120, secondo comma, Cost. - dell'art. 1, commi 244 e 245, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, che autorizza la Giunta regionale a disciplinare con regolamento la trasformazione dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARSAN) in osservanza dei criteri generali ivi indicati, disponendo l'abrogazione della legge istitutiva dell'ARSAN stessa dalla data di entrata in vigore delle nuove norme regolamentari. Il comma 244 è stato ripetutamente sostituito dagli artt. 1, comma 1, lett. d ), della legge regionale n. 3 del 2012, 4, comma 6, della legge regionale n. 27 del 2012 e 1, comma 44, lett. a ), della legge regionale n. 5 del 2013: il testo in vigore dal 22 maggio 2013 detta i criteri generali di riorganizzazione dell'ARSAN, da attuarsi tramite regolamento della Giunta, per farne una "tecnostruttura" a supporto tecnico dell'attività del Consiglio e della Giunta regionali. A sua volta il comma 245 è stato inizialmente modificato dall'art. 52, comma 3, lett. d ), della legge regionale n. 1 del 2012 e poi sostituito dagli artt. 4, comma 7, della legge regionale n. 27 del 2012 e 1, comma 44, lett. b ), della legge regionale n. 5 del 2013: la disposizione prevede che l'ARSAN continui a svolgere le funzioni già esercitate fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 244. Si tratta di modifiche satisfattive dell'interesse dedotto nell'impugnazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 27, 34, 44, 75, 123, 124, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 164, 165, 166, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 203, 207, 215 e 263 della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011);
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 75 e 78, lettera a), della stessa legge reg. Campania n. 4 del 2011, promosse, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 3, 38 e 117, secondo comma, lettera m), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe indicato;
3) dichiara, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2, 26, 131, da 167 a 175, 192, da 194 a 202, 231 e 232 della medesima legge reg. Campania n. 4 del 2011, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe indicato;
4) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 37, 163, 193, 204, da 209 a 212, da 217 a 219, da 221 a 230, da 238 a 241, da 243 a 245 della medesima legge reg. Campania n. 4 del 2011, nonché dell'art. 1, commi 1, lettera c), e 2, della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni per l'attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe indicato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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