Corte costituzionale
Ordinanza n. 57/2014
Corte cost., ord. 27 marzo 2014, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 57/2014
- Data di deposito
- 27 marzo 2014
- Data di decisione
- 24 marzo 2014
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:57
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 59, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 83, comma 1, n. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- legge n. 270 del 21 dicembre 2005
- art. 14, comma 1, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
- art. 17, comma 2, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
- art. 17, comma 4, decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993
- art. 83, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957
- art. 14, comma 5, quater, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 13, comma 1, lett. b), e sostituiti da, legge n. 189 del 30 luglio 2002
- art. 1, comma 16, lett. a), legge n. 94 del 15 luglio 2009
- art. 3, comma 1, lett. d) n. 6, decreto-legge n. 89 del 23 giugno 2011
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 14, comma 5, bis, già inseriti da, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- legge n. 129 del 2 agosto 2001
- art. 3, comma 1, lett. d) n. 4, decreto-legge n. 89 del 23 giugno 2011
Parametri
- art. 1, comma 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 48, comma 2, Costituzione
- art. 49, Costituzione
- art. 56, comma 1, Costituzione
- art. 58, comma 1, Costituzione
- art. 67, Costituzione
- art. 3, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 37790
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, 59, comma 1, 83, commi 1, numero 5), e 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (nel testo risultante dalla legge n. 270 del 2005) e degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 (nel testo risultante dalla citata legge del 2005), impugnati, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67 Cost. nonché all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto contengono norme per l'elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che non permettono al cittadino di esprimere la preferenza per i singoli candidati, ma lasciano allo stesso la sola possibilità di ratificare la scelta dei candidati già decisa dai partiti, attraverso un gioco di procedure nella formazione delle liste elettorali, determinando, in tal modo, unilateralmente la scelta dei candidati, i quali, pertanto, vengono ad assumere la qualifica e il ruolo di nominati e non già di eletti. Successivamente alle ordinanze di rimessione, tutte le impugnate disposizioni dei testi unici delle leggi elettorali di Camera e Senato sono state dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 1 del 2014, sicché è venuto meno l'oggetto delle questioni, perché a seguito di tale decisione, le predette norme sono state già rimosse dall'ordinamento con efficacia ex tunc . Inoltre, dalla stessa prospettazione emerge chiaramente che, per la definizione dei giudizi principali, il rimettente non è in alcun modo chiamato ad applicare le censurate norme elettorali, dovendo egli esclusivamente accertare la penale responsabilità di due cittadini extracomunitari, per i reati loro rispettivamente ascritti di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e di violazione dell'ordine di lasciare il territorio medesimo. Nella specie, l'impugnazione delle menzionate norme elettorali si configura quale tentativo da parte del rimettente di proporre in via diretta un controllo di costituzionalità, che risulta surrettiziamente attivato, al di fuori dei limiti sanciti dagli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, essendo del tutto carente il nesso di indispensabile pregiudizialità dello specifico scrutinio richiesto alla Corte rispetto agli esiti della decisione del giudizio principale. D'altra parte, la radicale mancanza d'incidentalità del richiesto vaglio delle norme neppure può dirsi colmata dalla affermazione - peraltro formulata in maniera del tutto apodittica - di una conseguente "non prescrittività" delle leggi approvate dai Parlamenti succedutisi dopo il dicembre del 2005 (e costituiti sulla base di norme elettorali incostituzionali) e quindi anche di quelle penali applicabili nei processi a quibus . - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle impugnate disposizioni dei testi unici delle leggi elettorali di Camera e Senato, v. la citata sentenza n. 1/2014. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti norme già dichiarate costituzionalmente illegittime, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 321/2013, 294/2013, 280/2013 e 257/2013. - Sull'indispensabile requisito della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 306/2013, 196/2013, 176/2013 e 81/2013.
Massima n. 37791
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10- bis (così come inserito dall'art. 1, comma 16, lett. a , della legge n. 94 del 2009) e 14, commi 5- quater e 5- bis (già inseriti dall'art. 13, comma 1, lett. b , della legge n. 189 del 2002 e sostituiti rispettivamente dai numeri 6 e 4 della lett. d del comma 1 dell'art. 3 del d.l. n. 89 del 2011), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, impugnati, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67 Cost. nonché all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto contengono le norme incriminatrici dei reati di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e di violazione dell'ordine di lasciare il territorio medesimo, oggetto della cognizione nei giudizi a quibus , approvate da un Parlamento di cui risulta dubbia la legalità ovvero la legittimità costituzionale della sua investitura. Infatti, il remittente si è esclusivamente limitato, in termini puramente assiomatici, a far cenno alla circostanza che, nei giudizi principali, si procede a carico di due cittadini extracomunitari per i predetti reati e ad asserire che le questioni sarebbero «rilevanti perché, se accolte, comporterebbero l'assoluzione del prevenuto». Pertanto, nell'ordinanza di rimessione manca ogni specifico riferimento - atto a permettere la necessaria verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, sia nel loro complesso sia in rapporto alle singole censure - alle vicende concrete che hanno dato origine alle imputazioni ed alla loro effettiva riconducibilità ai paradigmi punitivi considerati. - Sul requisito della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale, v. le citate ordinanze nn. 175/2013, 84/2013 e 65/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, 59, comma 1, 83, comma 1, numero 5), e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica); e degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante dalla citata legge n. 270 del 2005, sollevate - in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67 della Costituzione, nonché dell'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 - dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), così come inserito dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica); e dell'art. 14, commi 5-quater e 5-bis, dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998, già inseriti dall'art. 13, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e sostituiti rispettivamente dai numeri 6) e 4) della lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2001, n. 129, sollevate - in riferimento ai sopra richiamati parametri - dallo stesso Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo, con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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