Corte costituzionale
Ordinanza n. 285/2014
Corte cost., ord. 17 dicembre 2014, n. 285
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 285/2014
- Data di deposito
- 17 dicembre 2014
- Data di decisione
- 3 dicembre 2014
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:285
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lett.e), legge della Regione Calabria n. 8 del 6 giugno 2014
- art. 4, comma 1, lett.e), legge della Regione Calabria n. 8 del 6 giugno 2014
Parametri
Massime
Massima n. 38211
È estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. e ), e 4, comma 1, lett. e ), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8, in materia di elezione dl Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 117, terzo comma, e 122 Cost. Infatti, nelle more del giudizio, è entrata in vigore la legge regionale n. 19 del 2014, la quale ha novellato, tra le altre, le disposizioni censurate, con il dichiarato fine di dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali. In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, la rinuncia al ricorso (seguita all'entrata in vigore della legge regionale che ha novellato le norme impugnate) comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. - Sulla pronuncia di non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate, v. la citata ordinanza n. 233/2014. - Per l'affermazione che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 246, 103 e 34/2014, nn. 164 e 55/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2014.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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