Corte costituzionale

Ordinanza n. 233/2014

Corte cost., ord. 10 ottobre 2014, n. 233

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
233/2014
Data di deposito
10 ottobre 2014
Data di decisione
24 settembre 2014
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
TESAURO
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:233

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lett.e), legge della Regione Calabria n. 8 del 6 giugno 2014
  • art. 4, comma 1, lett.e), legge della Regione Calabria n. 8 del 6 giugno 2014

Parametri

Massime

Massima n. 38125

Non vi è luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia degli artt. 1, comma 1, lett. e ), e 4, comma 1, lett. e ), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 - Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 117, terzo comma, e 122 Cost. Infatti, anteriormente alla discussione in camera di consiglio, è entrata in vigore la legge regionale n. 19 del 2014, la quale ha novellato numerose disposizioni della legge elettorale regionale, comprese quelle censurate, con il dichiarato fine di dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali; ed il ricorrente ha depositato atto di rinuncia all'istanza di sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia dell'art. 1, comma 1, lettera e), e dell'art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 - Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, unitamente al ricorso iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2014.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2014.

F.to:

Giuseppe TESAURO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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