Corte costituzionale

Ordinanza n. 205/2014

Corte cost., ord. 16 luglio 2014, n. 205

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
205/2014
Data di deposito
16 luglio 2014
Data di decisione
9 luglio 2014
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
CASSESE
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:205

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38085

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e 51, comma 1, numero 4), cod. proc. civ., impugnati, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 97 e 111, primo comma, Cost., nella parte in cui la prima disposizione non prevede che il giudizio di opposizione alla ordinanza che accoglie o rigetta il licenziamento del lavoratore abbia svolgimento davanti al medesimo giudice persona fisica della fase sommaria e la seconda non esclude la fattispecie in parola dall'obbligo di astensione del giudice che abbia conosciuto della vicenda oggetto del giudizio in altro grado del processo. Infatti, oltre all'inadeguatezza della motivazione dell'ordinanza di rimessione, alla prospettazione di inconvenienti fattuali non rilevanti ai fini del sindacato di legittimità costituzionale ed alla evocazione di plurimi parametri costituzionali in modo cumulativo, la questione in esame si risolve in un uso distorto dell'incidente di costituzionalità al fine di ottenere l'avallo dell'interpretazione proposta dal rimettente in ordine ad un contesto normativo suscettibile di duplice lettura. - Sull'irrilevanza ai fini del sindacato di legittimità costituzionale della prospettazione di inconvenienti fattuali, v. le citate ordinanza nn. 166/2013 e 112/2013. - Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale proposta al fine di ottenere un avallo interpretativo, v. le citate ordinanza nn. 139/2011, 185/2012, 304/2012, 196/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e dell'art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 97 e 111, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena - sezione lavoro, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014.

F.to:

Sabino CASSESE, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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