Corte costituzionale

Ordinanza n. 185/2014

Corte cost., ord. 25 giugno 2014, n. 185

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
185/2014
Data di deposito
25 giugno 2014
Data di decisione
23 giugno 2014
Esito
Improcedibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:185

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, comma 3, norme integrative giudizi davanti alla Corte cost
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Parametri

Massime

Massima n. 38051

È improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Firenze in ordine alla deliberazione della Camera dei deputati del 9 maggio 2012, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse a mezzo stampa da un proprio componente a carico di altro deputato. Infatti, il deposito della copia notificata del ricorso e dell'ordinanza di ammissione è stato effettuato oltre il termine di trenta giorni dall'ultima notificazione stabilito dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Il predetto termine ha carattere perentorio e deve essere osservato a pena di decadenza, in quanto da esso decorre l'intera catena degli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio. - Sulla natura del termine prescritto per il deposito della copia notificata del ricorso e dell'ordinanza di ammissione, v. le citate sentenze nn. 88/2005, 172/2002 e le ordinanze nn. 304/2006, 253/2007, 430/2008, 188/2009, 41/2010, 317/2011.

Massima n. 38052

È improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Firenze in ordine alle deliberazione della Camera dei deputati del 9 maggio 2012, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. delle opinioni espresse a mezzo stampa da un proprio componente a carico di altro deputato. Infatti, il deposito della copia notificata del ricorso e dell'ordinanza di ammissione è stato effettuato oltre il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione stabilito dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. È, altresì, inammissibile la richiesta, avanzata dalla parte privata del giudizio a quo , di autorimessione della questione di legittimità costituzionale della previsione del predetto termine, poiché le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale sono "estranee" al sindacato di legittimità, qualunque sia la collocazione che ad esse si intenda attribuire nel sistema delle fonti. - Sulla insindacabilità delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, v. le citate ordinanze nn. 572/1990 e 295/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Giudice della sezione civile del Tribunale ordinario di Firenze, nei confronti della Camera dei deputati, indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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