Corte costituzionale

Sentenza n. 28/2013

Corte cost., sent. 26 febbraio 2013, n. 28

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
28/2013
Data di deposito
26 febbraio 2013
Data di decisione
25 febbraio 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:28

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, comma 7, legge della Regione Campania n. 1 del 27 gennaio 2012
  • art. 23, comma 10, legge della Regione Campania n. 1 del 27 gennaio 2012
  • art. 24, comma 2, legge della Regione Campania n. 1 del 27 gennaio 2012
  • art. 24, comma 3, legge della Regione Campania n. 1 del 27 gennaio 2012
  • art. 32, comma 2, legge della Regione Campania n. 1 del 27 gennaio 2012
  • art. 11, comma 4, legge della Regione Campania n. 1 del 27 gennaio 2012
  • art. 22, legge della Regione Campania n. 1 del 27 gennaio 2012
  • art. 37, legge della Regione Campania n. 1 del 27 gennaio 2012
  • art. 50, legge della Regione Campania n. 1 del 27 gennaio 2012
  • art. 23, comma 6, legge della Regione Campania n. 1 del 27 gennaio 2012
  • art. 27, comma 1, lett. b), legge della Regione Campania n. 1 del 27 gennaio 2012
  • art. 45, comma 1, legge della Regione Campania n. 1 del 27 gennaio 2012
  • art. 45, comma 3, legge della Regione Campania n. 1 del 27 gennaio 2012

Parametri

Massime

Massima n. 36929

Va dichiarata l'estinzione del processo relativamente alla censura concernente l'art. 23, comma 7, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012 - il quale prevede che il fondo per le risorse finanziarie destinate all'incentivazione del personale del comparto della Giunta regionale, per il triennio 2011-2013, sia pari a quello relativo all'anno 2010 -, sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. con riferimento alla competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto detta disposizione è stata modificata dall'art. 1 della legge regionale Campania n. 11 del 2012, sicché a seguito di tale modifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sul punto depositato rinuncia accettata dalla Regione.

Massima n. 36930

Va dichiarata l'estinzione del processo relativamente alla censura riguardante l'art. 23, commi 10, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012 - il quale prevede che il personale di cui all'art. 3, comma 112, della legge n. 244 del 2007, in posizione di comando ed in servizio alla data del 31 dicembre 2011 presso il Commissariato di Governo, possa essere immesso, a domanda e nei limiti dei posti in organico, nei ruoli della Giunta regionale della Campania -, sollevata in relazione agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lett. l ), e terzo comma, Cost. con riferimento alla competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Infatti, a seguito della modifica apportata al testo impugnato con l'art. 1 della legge regionale Campania n. 14 del 2012, recante «Interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 10, della legge regionale n. 1 del 2012 e dell'articolo 18, comma 2 della legge regionale n. 32 del 1994», il Presidente del Consiglio dei Ministri ha presentato rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

Massima n. 36931

Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità delle censure relative all'art. 24, commi 2 e 3, della legge regionale n. 1 del 2012, in tema di accesso nei ruoli dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC), sollevate rispettivamente, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 117, terzo comma, e 81, quarto comma, Cost., per asserita apoditticità delle censure e per carenza assoluta di motivazione, in quanto, con riguardo a entrambi i commi censurati, il ricorso individua, con sufficiente chiarezza le ragioni della doglianza, precisando le norme statali interposte con le quali le disposizioni regionali si porrebbero in contrasto ed evocando specifici parametri costituzionali.

Massima n. 36932

Va respinta l'eccezione di inammissibilità relativa all'impugnato art. 32, comma 2, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012 - che esclude l'applicazione delle disposizioni del regolamento regionale 9 aprile 2010, n. 10 che disciplinano il conferimento a terzi di concessioni di derivazioni idriche cessate, la cui richiesta di riassegnazione sia stata inoltrata prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo -, sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost. Infatti, diversamente da quanto ritenuto dalla Regione la disposizione impugnata ha un preciso ed autonomo effetto normativo rispetto all'art. 44, comma 18, della legge regionale n. 8 del 2008, nel senso che mentre la portata normativa della disposizione di cui all'art. 44, comma 8, legge regionale n. 8 del 2008 era di consentire la riassegnazione delle concessioni cessate solo fino a quando i regolamenti di attuazione fossero stati emanati, ciò che neppure poteva porre un problema di applicazione e di effetti nel tempo di un regolamento non ancora adottato, l'impugnato art. 32, comma 2, stabilisce, invece, l'inapplicabilità delle disposizioni concernenti il conferimento a terzi di concessioni oggetto di cessazione, contenute nel regolamento n. 10 del 2010, in riferimento alle domande di riassegnazione inoltrate anteriormente all'entrata in vigore di detto regolamento, così da rappresentare una norma transitoria che regola gli effetti nel tempo del regolamento medesimo. - In tema impugnazione di norme di interpretazione autentica, v. citata sentenza n. 311 del 2011.

Massima n. 36933

E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 11, comma 4, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, il quale autorizza la Commissione da esso istituita a formulare proposte per l'impiego delle somme recuperate all'evasione, prevedendo che tali spese non siano considerate ai fini del computo relativo al Patto di stabilità, al cui rispetto è tenuto l'intero sistema delle autonomie, così contrastando con le norme statali relative al Patto di stabilità, espressive della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, che non consentono alle Regioni di sottrarre, ai fini della determinazione dell'ammontare delle spese che devono essere contenute entro un tetto massimo stabilito nella stessa legge, quelle finanziate con il gettito derivante dal recupero dell'evasione, se non alla condizione che tali uscite si riferiscano a spese in conto capitale, che il relativo ammontare sia limitato a quanto effettivamente riscosso entro il 30 novembre di ogni anno e che siano iscritte a bilancio separatamente. Inoltre, il testo censurato si presta ad essere applicato anche nei confronti degli enti locali, verso i quali la legislazione statale in tema di Patto di stabilità è ancor più rigorosa, dal momento che, in relazione a detti enti la legislazione statale non consente di sottrarre alcuna somma dal computo dei saldi relativi al rispetto del Patto di stabilità, senza eccezioni. - In senso analogo in tema di disposizioni riguardanti il Patto di stabilità, v. citata sentenza n. 155 del 2011.

Massima n. 36934

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 22, 37 e 50 della legge della Regione Campania n. 1 del 2012 - i quali riguardano l'istituzione di una «società di scopo per azioni, denominata Campania Ambiente e Servizi spa, per lo svolgimento di funzioni in materia ambientale e di prevenzione, nonché di manutenzione del patrimonio immobiliare della Regione, degli enti regionali e del servizio sanitario regionale nonché in materia di servizi strumentali degli enti predetti» (art. 22), l'istituzione del «fondo per la gestione delle crisi e dei processi di sviluppo», con un onere, per il 2012, pari a 1 milione di euro (art. 27) nonché l'istituzione del fondo di finanziamento delle Università campane, autorizzando la spesa di 1 milione di euro (art. 50) - poiché l'unità previsionale di base su cui vengono fatte gravare le spese disposte dalle norme impugnate sono appostate risorse finanziarie di gran lunga inferiori (euro 868.000) all'ammontare delle spese complessivamente previste dalle tre disposizioni impugnate (la spesa prevista dall'art. 22 vi grava totalmente, quella derivante dall'art. 37 non è esattamente quantificata, in quanto il fondo per la gestione di crisi è finanziato anche mediante le «risorse liberate della programmazione 2000-2006», mentre il fondo di cui all'art. 50 vi fa riferimento per 500.000 euro), che risultano, perciò, prive di copertura finanziaria e dunque affette da illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., il quale esige che la copertura finanziaria sia indicata in maniera "credibile". Inoltre, sempre in violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., la medesima unità previsionale su cui gravano le spese disposte dalle norme impugnate contiene un «fondo di riserva per le spese impreviste» per l'anno 2012, in contrasto con le regole di contabilità, poiché in tal modo viene stabilito che determinate spese, inserite nel bilancio di previsione - e per ciò stesso "previste" - siano fatte gravare su un fondo per spese "impreviste", che è invece destinato ad evenienze non preventivabili, disciplina che peraltro contrasta con la legislazione della Regione Campania relativa alla contabilità (legge n. 7 del 2002), la quale esclude che su detto fondo possano essere appostate spese in fase di approvazione del bilancio di previsione. - In tema di credibilità delle risorse finanziarie indicate a fini di copertura, v. citate sentenze n. 214 e 115 del 2012.

Massima n. 36935

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012 - che sopprime il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali prive di titolare dal 1° gennaio 2010 e contestualmente prevede la riduzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'area della dirigenza, in misura corrispondente alla somma delle retribuzioni accessorie delle posizioni soppresse - la disposizione impugnata non incide affatto sul trattamento economico del personale, ma si limita ad adeguare il bilancio di previsione alla mutata consistenza numerica del personale dirigenziale; sicché la disposizione denunciata appare aderente a quanto disposto dal legislatore statale, il quale aveva già previsto - con l'art. 9, comma 2- bis , del decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito - la riduzione delle poste per il trattamento accessorio in funzione della riduzione del personale in servizio, così non interferendo con la materia dell'"ordinamento civile", di competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost., né contravvenendo al vincolo di destinazione delle risorse per le retribuzioni aggiuntive della dirigenza, di cui all'art. 28, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 dicembre 1999 per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dagli enti del comparto Regioni - Autonomie Locali. - In materia, ma con riferimento ad un caso diverso, v. citata sentenza n. 339 del 2011.

Massima n. 36936

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 24, comma 2, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, la quale stabilisce che il personale in posizione di comando da almeno ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore della legge impugnata e in servizio presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) transiti, mediante selezione pubblica, nei ruoli del suddetto ente, senza osservare le prescrizioni contenute nell'art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, che pone vincoli alle assunzioni di personale. Infatti, tali vincoli in quanto principi fondamentali rientrano nella competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ex art. 117, terzo comma, Cost., e dispongono che si possa fare luogo ad assunzioni nel limite del venti per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dal servizio dell'anno precedente; la norma censurata viola anche l'obbligo del pubblico concorso quale strumento di selezione del personale da assumere, in linea con il principio di uguaglianza e i canoni di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione ex artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui prevede che la stabilizzazione del personale comandato avvenga tramite "selezione pubblica". - In tema di coordinamento della finanza pubblica, v. citata sentenza n. 108 del 2011. - In senso analogo, sulla violazione degli artt. 3 e 97 Cost., v. citata sentenza n. 127 del 2011.

Massima n. 36937

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 24, comma 3, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, la quale autorizza l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania ad utilizzare le graduatorie per il profilo di dirigente ambientale, in essere al 31 dicembre 2009, per l'assunzione di personale da preporre allo svolgimento di attività di vigilanza e monitoraggio del territorio, in quanto consente di procedere ad assunzioni di nuovo personale, attingendo a graduatorie esistenti senza quantificare gli oneri che ne derivano e senza neppure individuare le necessarie coperture finanziarie, in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. Inoltre l'autorizzazione, contenuta nella disposizione impugnata, ad utilizzare le graduatorie esistenti ignora i vincoli introdotti dal legislatore statale con l'art. 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, la cui violazione si ripercuote sull'art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato competenze legislative in materia di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Massima n. 36938

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 1, lettera b ), della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, che introduce nella legislazione regionale in materia di lavori pubblici la previsione che i bandi di gara effettuati con il criterio dell'offerta più vantaggiosa debbano stabilire che, nel caso in cui l'esito della valutazione dia luogo ad una parità di punteggio tra più concorrenti, debbano essere preferite le imprese che sono caratterizzate da un radicamento nel territorio campano, in quanto la fase di aggiudicazione degli appalti attiene alla "tutela della concorrenza" e, pertanto, spetta al legislatore statale, in via esclusiva, disciplinare tanto le procedure di affidamento, quanto i criteri di valutazione dell'offerta, confermando in questo senso quanto espressamente stabilito dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ove si afferma che le Regioni «non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione [tra l'altro] ai criteri di aggiudicazione». Considerata nel suo contenuto, poi, la normativa censurata esprime una preferenza per le imprese radicate in uno specifico territorio e, dunque, anche sotto questo profilo è di ostacolo alla concorrenza, la cui tutela esige piuttosto di allargare la platea degli operatori economici (cosiddetta "concorrenza nel mercato") e, in ogni caso, impone la parità di trattamento di questi ultimi (cosiddetta "concorrenza per il mercato"); ne discende che la disposizione oggetto di censura viola per molteplici aspetti l'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., relativo alla competenza statale in ordine alla tutela della concorrenza. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 186 del 2010, 283 del 2009, n. 411 del 2008 e n. 401 del 2007.

Massima n. 36939

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 32, comma 2, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, la quale prevede che «le disposizioni di cui al regolamento regionale n. 10 del 2010, che disciplinano il conferimento a terzi di concessioni oggetto di cessazione, non si applicano alle istanze di riassegnazione delle concessioni dichiarate cessate, inoltrate antecedentemente all'entrata in vigore del predetto regolamento, in conformità al disposto dell'articolo 44, comma 18, della legge regionale n. 8 del 2008, secondo cui nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, non possono essere rilasciate nuove concessioni, fatte salve le riassegnazioni di quelle dichiarate cessate». Difatti, l'uso del termine "riassegnazione", congiunto all'esclusione dell'applicazione del regolamento induce a ritenere che, con la disposizione impugnata, si sia inteso consentire una proroga delle concessioni giunte al termine, senza l'espletamento delle procedure previste per la scelta del concessionario e neppure di quelle relative alla compatibilità ambientale, così consentendo l'automatica riassegnazione delle concessioni cessate, senza assicurare che siano effettuate, tra l'altro, la valutazione della garanzia del minimo deflusso vitale del corpo idrico ex art. 95, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e la valutazione di impatto ambientale (VIA), garanzia che in quanto volta ad evitare l'esaurimento della fonte, deve ritenersi concernere la "conservazione" del bene acqua e non il mero utilizzo della stessa, con la conseguenza che la relativa disciplina deve considerarsi attratta nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., relativa alla tutela dell'ambiente. - In tema competenza sulle "acque", v. citata sentenza n. 1 del 2010, nonché sentenze n. 225 del 2009 e n. 105 del 2008. - In ordine alla valutazione d'impatto ambientale, v. citata sentenza n. 227 del 2011, nonché sentenze n. 186 del 2010 e n. 234 del 2009.

Massima n. 36940

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 45, commi 1, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, il quale prevede uno specifico Piano di riorganizzazione su base pluriennale che, con provvedimenti anche in deroga alla programmazione vigente, disciplini l'assetto, gli accorpamenti e l'integrazione di Aziende ospedaliere universitarie. Infatti, la previsione regionale contestata interferisce con il punto 1, lettera i ), del mandato commissariale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, in relazione all'attuazione del Programma operativo della Regione Campania 2011-2012 e perciò viola l'art. 120, secondo comma, Cost.

Massima n. 36941

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 45, comma 3, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, il quale prevede la definizione di finanziamenti che la Regione garantisce per l'attuazione del predetto Piano di riorganizzazione per le Aziende ospedaliere universitarie. Infatti, la previsione regionale contestata interferisce con il punto 1, lettera i ), del mandato commissariale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, in relazione all'attuazione del Programma operativo della Regione Campania 2011-2012 e perciò viola l'art. 120, secondo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 4, della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria 2012);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 22, 37 e 50 della legge della Regione Campania n. 1 del 2012;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 2, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 3, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge della Regione Campania n. 1 del 2012;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45, commi 1 e 3, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012;

8) dichiara l'estinzione del processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 23, commi 7 e 10, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 6, della legge della Regione Campania n. 1 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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