Corte costituzionale

Sentenza n. 277/2013

Corte cost., sent. 22 novembre 2013, n. 277

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
277/2013
Data di deposito
22 novembre 2013
Data di decisione
18 novembre 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:277

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 13 del 26 giugno 2012
  • art. 2, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 17 del 13 settembre 2012
  • art. 2, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 17 del 13 settembre 2012
  • art. 2, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 17 del 13 settembre 2012
  • art. 3, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 13 del 26 giugno 2012
  • art. 3, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 13 del 26 giugno 2012
  • art. 2, comma 5, legge della Regione autonoma Sardegna n. 17 del 13 settembre 2012
  • art. 1, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 17 del 13 settembre 2012
  • art. 6, comma 8, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 4 agosto 2011
  • art. 6, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 17 del 13 settembre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37461

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 26 giugno, n. 13, che ha integrato l'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2012, aggiungendo alle procedure selettive ivi contemplate e finalizzate agli inquadramenti di cui all'art. 36, comma 2, della legge regionale, n. 2 del 2007, in attuazione del "Piano regionale sul precariato" ivi previsto, «le selezioni effettuate con modalità analoghe attestate dai relativi dirigenti di servizio o generali per le figure professionali aventi i requisiti dei trenta mesi maturati entro i termini stabiliti dall'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011». Se infatti il citato art. 36, comma 2, con alcune esclusioni, disponeva la stabilizzazione del personale con trenta mesi di lavoro precario all'attivo, sempreché fosse stato assunto con procedure selettive concorsuali pubbliche, l'impugnato art. 2 integra le categorie di personale destinatarie d'inquadramento a domanda con ulteriori figure professionali e le identifica con quelle reclutate mediante selezioni (analoghe a quelle specifiche già introdotte dall'art. 4 della legge regionale n. 12 del 2012 nella sua formulazione originaria) precedentemente non comprese e non rigorosamente rispondenti ai caratteri di stretta concorsualità pubblica previsti dalla normativa di riferimento del 2007. In tal modo, la disposizione censurata, disponendo la stabilizzazione di personale precario delle pubbliche amministrazioni senza prevedere la necessità del superamento di un concorso pubblico, viola gli artt. 3, 51 e 97 Cost. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 51 del 2012, n. 7 del 2011, n. 235 del 2010. - Sulla inidoneità del requisito del previo superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, perché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere, v. citate sentenze n. 127 del 2011, n. 235 del 2010 e n. 293 del 2009.

Massima n. 37462

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, che ha ulteriormente modificato il precedente testo dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2012 riguardo al termine ultimo del periodo di lavoro temporaneo utile per l'assunzione in pianta stabile di personale precedentemente selezionato mediante procedure non rigorosamente rispondenti ai caratteri di stretta concorsualità pubblica. La disposizione de qua viola altresì il principio fondamentale di coordinamento di finanza pubblica che si evince dalla normativa statale in tema di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006. Infatti, la citata normativa statale ammetteva alla stabilizzazione soltanto personale non dirigenziale che avesse già maturato tre anni di servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 296 del 2006 (in servizio in quel momento o alla luce del lavoro svolto nell'ambito del quinquennio precedente), ovvero che fosse destinato a maturarli in forza di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006 e quindi, al massimo, tenuto conto del triennio di servizio necessario, entro il 28 settembre 2009. Per converso, la stabilizzazione del personale regionale in esame, ricomprendendo lavoratori che abbiano svolto il periodo utile di lavoro precario sino al 30 giugno 2011, sfora il limite previsto dall'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006, in spregio all'art. 117, terzo comma, Cost. - Sulla qualificazione delle norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 18 del 2013 e n. 310 del 2011.

Massima n. 37463

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17 il quale, nel modificare l'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009, proroga al 30 giugno 2011 il termine (precedentemente fissato al 18 agosto 2009) per l'acquisizione dei requisiti che consentono ai lavoratori precari, assunti con contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche, di partecipare alle procedure di stabilizzazione previste dal piano pluriennale per il superamento del precariato di cui all'art. 36 della legge regionale n. 2 del 2007. Difatti, la norma in esame, di stabilizzazione del personale regionale, interessa tutti i lavoratori i quali abbiano svolto il periodo prescritto di lavoro precario sino al 30 giugno 2011; in tal modo, però, essa supera il limite previsto dall'art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 e si pone in non sanabile contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto «le norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica». - In senso analogo, v. citate sentenze n. 18 del 2013 e n. 310 del 2011.

Massima n. 37464

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17 che ricomprende tra i requisiti utili ai fini della stabilizzazione nei ruoli regionali «sia i periodi lavorativi svolti attraverso contratti di tirocinio formativo retribuito, sia le altre attività lavorative eventualmente svolte in precedenza presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni». Infatti, con la norma impugnata il legislatore regionale ha parificato ai periodi di lavoro utile ai fini della stabilizzazione regolata dall'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2007, svolti secondo quanto da esso previsto in forza di contratto di lavoro a termine, o di forme contrattuali flessibili o atipiche, presso l'amministrazione regionale, gli enti o le agenzie regionali rientranti nel comparto di contrattazione regionale di cui alla legge regionale n. 31, del 1998, i periodi lavorativi di tirocinio formativo retribuito e le pregresse attività lavorative presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni. Gli uni e gli altri, però, non sono omogenei rispetto al lavoro precario prestato presso l'amministrazione regionale: i periodi di lavoro in tirocinio, perché non sono equivalenti a quelli di lavoro reso, ancorché in posizione precaria, a beneficio della suddetta amministrazione, presentando una significativa componente formativa che è nell'esclusivo interesse del lavoratore tirocinante; i periodi di lavoro presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni, perché non vi è alcuna garanzia che siano utilmente spendibili nel preconizzato svolgimento in pianta stabile di funzioni di competenza regionale. In entrambi i casi si tratta dunque di esperienze non assimilabili per qualità e pregnanza a quelle direttamente maturate presso l'amministrazione regionale sarda, la cui equiparazione risulta lesiva dei principi di parità di trattamento e di buon andamento dell'attività regionale desumibili dagli artt. 3 e 97 Cost.

Massima n. 37465

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 26 giugno 2012, n. 13, che sancisce il prolungamento dei termini di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 6, comma 8, della legge regionale n. 16 del 2011, in quanto non rinnovati dalle soppresse Province sarde, prescrivendone la stipulazione immediata ad iniziativa dei dirigenti delle attuali gestioni provvisorie competenti in materia di personale. Avendo la sentenza n. 212 del 2012 ravvisato l'illegittimità della norma che aveva rimesso alle Province la stipulazione di rinnovi contrattuali (cioè il menzionato art. 6, comma 8), con la conseguenza della sopravvenuta invalidità di quelli sottoscritti nelle more, altrettanto deve dirsi della norma in esame, che ribadisce un ulteriore prolungamento della loro durata presso le gestioni provvisorie; e ciò, in violazione dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, espressivo di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 173 del 2012.

Massima n. 37466

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17 che ha esteso agli operatori di tutela ambientale già in servizio presso le amministrazioni provinciali le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale n. 13 del 2012. E ciò perché, al pari della predetta norma, e per gli stessi vizi denunciati a suo carico, la disposizione in oggetto viola l'art. 117, terzo comma, Cost., con l'interposizione del principio fondamentale di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.

Massima n. 37467

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17 (recante, tra l'altro, finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro, dei Centri servizi inserimento lavorativo e delle Agenzie di sviluppo locale) che ha introdotto il nuovo disposto dell'art. 6, comma 8, della legge regionale n. 16 del 2011, già caducato per effetto della sentenza n. 212 del 2012. Milita, infatti, a favore della sussistenza del vizio denunciato anche a carico della nuova disposizione, il dato decisivo che la spesa da essa stanziata è la stessa della norma previgente caducata e che essa incide anche stavolta sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione. Sicché, anche a prescindere dall'esposizione al sospetto di una (non espressamente denunciata) elusione del giudicato costituzionale, la norma impugnata non esclude e, dunque, consente che la spesa ivi autorizzata possa essere tuttora utilizzata per attingere lavoratori a termine o con altre tipologie di lavoro flessibile, ma una volta di più senza richiamare il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. In tale prospettiva, la possibilità che ne deriva alla Regione, di procedere ad assunzioni a tempo determinato comportanti una spesa superiore a quella massima stabilita dalla legislazione statale di principio, determina una patente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Massima n. 37468

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 81 Cost. - dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, il quale si limita ad ampliare ai contratti di lavoro autonomo le tipologie degli incarichi per prestazioni d'opera intellettuale che i gruppi consiliari possono affidare, per oggetti determinati e durata non superiore a quella della legislatura, senza con ciò incrementarne il numero e il costo. Così intesa, non si tratta di una norma di spesa, ma di organizzazione, ergo rientrante nella materia dell'«ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale», di competenza esclusiva della Regione ai sensi dell'art. 3, comma l, lettera a), dello statuto speciale. In tale prospettiva, oltre tutto, la norma in oggetto si presta ad un'interpretazione rigorosamente aderente ai vincoli posti dall'art. 117, terzo comma, Cost., con l'interposizione dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, e dall'art. 81, quarto comma, Cost. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 7 del 2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 26 giugno 2012, n. 13 (Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia di contratti a termine);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 13 del 2012;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, recante «Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie»;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, 3 e 5 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 17 del 2012;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna n. 17 del 2012, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 81 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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