Corte costituzionale
Sentenza n. 273/2013
Corte cost., sent. 14 novembre 2013, n. 273
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 273/2013
- Data di deposito
- 14 novembre 2013
- Data di decisione
- 6 novembre 2013
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:273
Norme oggetto del giudizio
- art. 16-bis, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- legge n. 135 del 7 agosto 2012
- art. 1, comma 301, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
- art. 16-bis, comma 1, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- art. 16-bis, comma 5, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
- art. 16-bis, comma 6, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 7, comma 1, lett. e), legge n. 42 del 5 maggio 2009
- art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011
- art. 1, comma 3, decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011
- art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011
- art. 32, comma 4, decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 120, Costituzione
Massime
Massima n. 37450
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16- bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), riguardante la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione e trasferimento alle Regioni ordinarie delle risorse per il finanziamento del trasporto pubblico locale, ed impugnato dalla Regione Veneto per violazione degli artt. 117 e 119 Cost., nonché dell'art. 7, comma 1, lett. e ), della legge 5 maggio 2009, n. 42 e degli artt. 1, commi 2 e 3, 7, comma 1, e 32, comma 4, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68. Le disposizioni originariamente censurate sono state oggetto di integrale sostituzione in epoca successiva al promovimento del primo giudizio di legittimità costituzionale per effetto dell'art. 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, e sono rimaste pertanto vigenti soltanto sino all'entrata in vigore della disciplina sopravvenuta; inoltre dette impugnate disposizioni, rimaste in vigore per poco più di quattro mesi, non hanno introdotto misure di efficacia immediata, presupponendo questa l'emanazione - mai avvenuta - di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 1 dell'art. 16- bis del d.l. n. 95 del 2012, ai fini della definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire e trasferire effettivamente alle Regioni le risorse del fondo precedentemente istituito e successivamente rifinanziato per il trasporto pubblico locale. - In senso analogo, sulle condizioni per far luogo a declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, v. citate sentenze n. 68 del 2013; n. 193 e n. 32 del 2012; n. 325 del 2011.
Massima n. 37451
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16- bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), riguardante la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione e trasferimento alle Regioni ordinarie delle risorse per il finanziamento del trasporto pubblico locale ed impugnato dalla Regione Veneto, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Nei giudizi in via principale le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello Stato esclusivamente in base a parametri relativi al riparto delle rispettive competenze e possono invocare altri parametri soltanto ove la violazione di questi comporti una lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, circostanza che non ricorre nel caso di specie. - In senso analogo, sulla evocazione nel giudizio in via di azione da parte regionale di parametri diversi da quelli relativi al riparto delle rispettive competenze, v. citate sentenze n. 300 e n. 151 del 2012; n. 341/2009, n. 246/2009e n. 99 del 2009; n. 286 del 2004.
Massima n. 37452
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dell'art. 16- bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012) che istituisce il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. Infatti, nella perdurante inattuazione della legge n. 42 del 2009, che non può non tradursi in incompiuta attuazione dell'art. 119 Cost., l'intervento dello Stato è ammissibile nei casi in cui, come quello di specie, esso risponda all'esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa, pur se limitativo della competenza legislativa residuale delle Regioni nella materia del trasporto pubblico locale, allo scopo, appunto, di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa. - Sui criteri per individuare la materia alla quale ricondurre la disciplina oggetto di ricorsi in via di azione relativi al riparto delle rispettive competenze, v. citate sentenze n. 10 del 2010 e n. 322 del 2009. - Sulla potestà legislativa regionale residuale in materia di trasporto pubblico locale, v. citate sentenze n. 142 del 2008, n. 452 del 2007, n. 80 del 2006, n. 222 del 2005. - In tema di fondi statali vincolati totalmente o parzialmente riconducibili al «trasporto pubblico locale», v. citata sentenza n. 222 del 2005. - Sulla legittimità di interventi dello Stato analoghi nella perdurante inattuazione dell'art. 119 Cost. e di imperiose necessità sociali, indotte anche dalla attuale grave crisi economica nazionale e internazionale, v. citate sentenze n. 232 del 2011 e n. 121 del 2010. - In riferimento a norme istitutive di fondi analoghi, v. citate sentenze n. 451 del 2006; n. 107 del 2005; n. 423, n. 320, n. 49 e n. 16 del 2004.
Massima n. 37453
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16- bis , comma 1, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012) impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 120 Cost. ed al principio di leale collaborazione, in quanto non prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione al gettito dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. Ancorché il legislatore utilizzi il termine «compartecipazione», nella richiamata disciplina del fondo prevista dall'impugnato comma 1, non si riscontra una compartecipazione delle Regioni al gettito di tributi erariali riferibile ai territori regionali ai sensi dell'art. 119, secondo comma, Cost., quanto piuttosto una "compartecipazione" al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina da parte del fondo istituito nel bilancio dello Stato; consegue che l'impugnato comma 1 non è lesivo del principio di leale collaborazione, posta l'evidente sussistenza della competenza statale a disciplinare il fondo nei termini suddetti, che non incide su alcuna competenza della Regione e rende pertanto inapplicabile, nella specie, l'invocato principio di leale collaborazione. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 297 del 2012.
Massima n. 37454
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16- bis , comma 5, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012) impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 120 Cost. ed al principio di leale collaborazione, in quanto prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, siano ripartite le risorse del fondo istituito, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi adottato da ciascuna Regione ai sensi di quanto previsto dal comma 4. Infatti, la disposizione impugnata si configura in termini meramente applicativi dei puntuali criteri concordati, previa intesa in sede di Conferenza, secondo il procedimento disciplinato dal precedente comma 3, informato al rispetto del principio di leale collaborazione, considerato che individua nell'intesa il presupposto necessario ai fini del pieno coinvolgimento delle Regioni nella determinazione dei criteri da adottare per l'attribuzione delle risorse: interpretata in questi termini, la norma impugnata sfugge alle censure della Regione ricorrente, in quanto è finalizzata a garantire l'effettiva erogazione delle risorse in maniera meramente applicativa ed esecutiva di criteri già stabiliti previa intesa, rendendo, nella specie, già soddisfatto l'invocato principio di leale collaborazione. - In senso conforme, v. citata sentenza n. 297 del 2012. - Circa norme statali disciplinanti criteri e modalità di riparto o di riduzione di fondi e trasferimenti destinati ad enti territoriali, che, rinviando a fonti secondarie di attuazione, non prevedevano "a monte" lo strumento dell'intesa con la Conferenza unificata, v. citate sentenze n. 182 e n. 117 del 2013, n. 27 del 2010, n. 168 del 2008, n. 222 del 2005.
Massima n. 37455
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16- bis , comma 6, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012) impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 120 Cost. ed al principio di leale collaborazione, in quanto prevede che, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti, con cui vanno ripartite le risorse del fondo ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, venga ripartito a titolo di anticipazione tra le Regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del fondo, e che le risorse ripartite siano oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito delle verifiche circa il grado di efficientamento del servizio in base ai parametri indicati al comma 3. La disposizione denunciata disciplina, infatti, un procedimento di mera anticipazione di risorse, tale da postulare il coinvolgimento della Conferenza ai fini della realizzazione della leale cooperazione, ma non già da richiedere l'intesa: interpretata in questi termini, la disposizione del comma 6 sfugge alle censure della Regione ricorrente. L'istanza di sospensione dell'efficacia delle norme impugnate, formulata dalla ricorrente, rimane assorbita dalla decisione di inammissibilità e di non fondatezza nel merito delle censure proposte. - In tema di istanza di sospensione, v. citate sentenze n. 299 del 2012, n. 263, n. 190 e n. 189 del 2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
riuniti i giudizi,
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16-bis del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, per violazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, nonché dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e degli articoli 1, commi 2 e 3, 7, comma 1, e 32, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), con il ricorso registrato al n. 151 del 2012;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16-bis del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, come sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), promosse dalla Regione Veneto, per violazione degli articoli 3 e 97 Cost., con il ricorso registrato al n. 34 del 2013;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16-bis del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, come sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, per violazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, con il ricorso registrato al n. 34 del 2013;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16-bis, commi 1, 5 e 6, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, come sostituito dall'art. 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012, promosse dalla Regione Veneto, per violazione dell'articolo 120 Cost. e del principio di leale collaborazione, con il ricorso registrato al n. 34 del 2013.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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