Corte costituzionale
Sentenza n. 218/2013
Corte cost., sent. 19 luglio 2013, n. 218
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 218/2013
- Data di deposito
- 19 luglio 2013
- Data di decisione
- 16 luglio 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:218
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 53, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 25 luglio 2012
- art. 9, comma 54, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 25 luglio 2012
- art. 9, comma 55, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 25 luglio 2012
- art. 12, comma 11, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 25 luglio 2012
- art. 12, comma 12, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 25 luglio 2012
- art. 12, comma 13, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 25 luglio 2012
- art. 12, comma 14, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 25 luglio 2012
- art. 12, comma 15, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 25 luglio 2012
- art. 12, comma 19, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 25 luglio 2012
- art. 12, comma 30, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 25 luglio 2012
- art. 12, comma 31, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 25 luglio 2012
- art. 12, comma 19, lett. b), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 25 luglio 2012
Parametri
- art. 114, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 6, comma 3, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2012
Massime
Massima n. 37266
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 53, 54 e 55, e 12, commi 11, 12, 13, 14, 15, 19, 30 e 31, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14, impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia e 114 e 117, primo comma, Cost., in materia di inquadramenti, assunzioni e trattamenti economici in favore di determinate categorie del personale regionale. Infatti, la palese indeterminatezza e genericità delle censure formulate da parte ricorrente non ne consente un esame nel merito.
Massima n. 37267
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dei commi 11, 12, 13 e 14 dell'art. 12 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14 - impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri - in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost. - i quali prevedono l'attribuzione di una posizione economica superiore ai dipendenti utilmente collocati in graduatoria, nell'ambito delle procedure di progressione orizzontale riferite agli anni 2008 e 2010. Infatti, le censurate disposizioni sono state abrogate dall'art. 10, comma 10, della legge regionale n. 5 del 2013 e non risulta che nel breve periodo di vigenza esse abbiano avuto applicazione.
Massima n. 37268
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale del comma 30 dell'art. 12 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., in quanto autorizza la Regione ad assumere personale della categoria FA dell'Area forestale, anche in deroga ai limiti fissati dall'art. 13, comma 16, della legge regionale n. 24 del 2009. Successivamente alla proposizione del ricorso, la censurata disposizione è stata abrogata dall'art. 12, comma 15, lett. b ), della legge regionale n. 27 del 2012 e non risulta che essa sia stata applicata durante la sua vigenza.
Massima n. 37269
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dei commi 53, 54 e 55 dell'art. 9 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14, impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevedono che la Regione si avvalga della Area welfare di comunità, struttura servente l'Azienda socio-sanitaria n. 5 "Bassa Friulana", per lo svolgimento di varie attività di supporto al sistema regionale sanitario e sociale, con la possibilità per tale azienda di inserire il personale della suddetta Area in una dotazione organica aggiuntiva, da determinarsi annualmente secondo il fabbisogno, e di adottare una contabilità separata. Le censurate disposizioni sono state oggetto di profonde modificazioni apportate dall'art. 9, comma 41, della legge regionale n. 27 del 2012 e tali da superare le censure formulate da parte ricorrente; inoltre, esse non hanno avuto alcuna applicazione nel periodo di vigenza della loro originaria formulazione.
Massima n. 37270
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 12, comma 15, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14, che prevede l'attribuzione, quale remunerazione di specifiche prestazioni professionali, di un trattamento economico accessorio, nell'ambito degli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997, al personale regionale assegnato agli uffici unici. Infatti, la disposizione regionale in esame, disciplinando un aspetto del trattamento economico dei dipendenti della Regione, invade la competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile (Restano assorbiti i restanti profili di censura). - Sulla riconducibilità alla materia dell'ordinamento civile della disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto di impiego sia stato privatizzato e, conseguentemente, disciplinato in sede di contrattazione collettiva, v. le citate sentenze nn. 36/2013, 290/ 2012 e 77/2011.
Massima n. 37271
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 12, comma 19, lett. b ), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14, che prevede l'attribuzione di un incentivo economico in favore del personale regionale operante presso la struttura direzionale competente in materia di finanze e patrimonio, incaricato di svolgere attività di natura estimativa. Infatti, la disposizione in esame interviene in tema di trattamento economico del personale pubblico contrattualizzato e, quindi , invade la competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile (Restano assorbiti i restanti profili di censura).
Massima n. 37272
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 12, comma 31, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14, che prevede l'attribuzione al Consigliere regionale di parità, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un'indennità aggiuntiva mensile avente l'importo pari ad un nono dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali. La norma in esame si pone in evidente contrasto con l'art. 6, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010, espressivo di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, che dispone la riduzione automatica sino al 31 dicembre 2013 delle utilità, comunque denominate, corrisposte dalle pubbliche amministrazioni; e, pertanto, trasmoda dai limiti competenziali fissati in detta materia alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, che sono opponibili anche alle Regioni ad autonomia differenziata (Restano assorbiti i restanti profili di censura). - Nel senso che l'art. 6, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010 esprime un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 211/2012. - Sull'opponibilità anche alle Regioni ad autonomia differenziata dei limiti fissati in materia di coordinamento della finanza pubblica, v., ex multis , le citate sentenze nn. 60/2013 e 3/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 15, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-214 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 19, lettera b), della medesima legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2012;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 31, della medesima legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2012;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 9, commi 53, 54 e 55, e 12, commi 11, 12, 13, 14, 15, 19, 30 e 31, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2012, promosse, in riferimento agli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1063, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e agli articoli 114 e 117, comma primo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 53, 54 e 55, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2012, promossa, in riferimento agli articoli 81, comma quarto, 97 e 117, comma terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, commi 11, 12, 13 e 14, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2012, promossa, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 30, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2012, promossa, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, comma terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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